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NUMERO 212 - MARZO / APRILE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
ciato, innalzamento della soglia dei
ventimila euro
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, nonostante l’attivi-
tà interpretativa condivisa talora
consista in esercizi di sincretismo.
L’impellenza di focalizzare soluzioni
concrete si giustifica anche in ra-
gione della rilevanza che rivestireb-
tenza sensata sia l’isolata edita), ma per altri forte della prepotenza dei
numeri. Chiaramente, questa prepotenza dei numeri è, in effetti, funzione del
numero delle sezioni che si pronunziano, non del numero delle pronunzie.
Sulla terzietà
Senza voler approfondire il tema della (non) terzietà, tema che, peraltro,
rischierebbe di esaurirsi in un paragrafo bianco o al più sbiadito nell’ovvie-
tà, rimane da affrontare, invece, il tema dell’attiguità dell’ufficio legale (nel-
l’ambito del quale si colloca
l’apposita struttura diversa ed autonoma da
quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili
) all’area controllo. Il
proclama d’autonomia dell’ufficio legale, infatti, evapora alla luce della
riconducibilità delle due articolazioni al medesimo direttore provinciale
10
.
E ancora, sempre nell’ottica costruttiva del dialogo con l’Agenzia, va
monitorato l’effetto demotivante della procedura di mediazione obbligato-
ria sull’area controllo (e peggio ancora sulle attività tradizionalmente di
competenza dell’area servizi
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, ora gestite dagli uffici territoriali) che po-
trebbe ben spiegare un gran numero di atti di reclamo-mediazione. La me-
diazione potrebbe, infatti, rivelarsi disincentivante rispetto al riesame in
autotutela e al tentativo di definizione in adesione esaltando il disvalore di
traccheggiare in attesa che la pratica “passi al legale”.
Sulla sospensione cautelare
In primis
, si potrebbe valutare la sospensione amministrativa ex art. 39,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o ex art. 2 quater D.L. 30 settembre 1994, n.
564, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e
D.M. 11-02-1997, n. 37, come suggerisce la Direttiva interna dell’Agenzia
delle Entrate n. 29/2012 del 29marzo 2012, che è lontana da retrive posizioni
preconcette di matrice ministeriale ma espressione della nuova Agenzia.
In secondo luogo, sarebbe anche tempo di non cedere alla tentazione di
enfatizzare l’ormai superata terminologia del decreto 602. Dove il testo
normativo cita i ruoli, non si potrebbe convenire di leggere, secondo una
legenda logica, debiti (come, peraltro, pare consigliare anche il D.L. 31
maggio 2010, n. 78, ove suggerisce la legenda lessicale), anziché continua-
re a leggere iscrizioni a ruolo a mezzo di cartella di pagamento? Dopo la
concentrazione della riscossione, del resto, le iscrizioni a ruolo son rimaste
solo quelle a seguito degli articoli 36 bis e 36 ter, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600
12
.
Pare sostenibile, infine, la tesi dell’esperibilità della fase incidentale caute-
lare, disciplinata dall’art. 47, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche durante
il decorso dei novanta giorni riservati alle parti per tentare di addivenire alla
mediazione. Non sembra preclusa al contribuente la costituzione in giudi-
zio nel termine ordinario dei trenta giorni dalla notifica del reclamo-ricorso,
il quale deve contenere tutti gli elementi del ricorso in cui è suscettibile di
trasformarsi. La costituzione anticipata ostacolerebbe la trattazione della
causa, in ragione dell’improcedibilità, ma consentirebbe la fissazione del-
l’udienza di sospensione, in quanto sarebbe soddisfatto il requisito sog-
gettivo richiesto dall’art. 47, ossia che l’istante deve essere parte ricorren-
te
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. Tale tesi appare, a maggior ragione, valevole, laddove la Corte Costitu-
zionale, con la sentenza 336/98, aveva ravvisato la bontà di una simile
soluzione in punto di ricorsi avverso ruoli del centro di servizio ex art. 10
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L’art. 17 bis, comma primo, dispone che “per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso
è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48“.
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Elementi costitutivi, presupposti o condizioni di punibilità, a seconda delle diverse teorie.
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Si veda l’art. 13, commi primo e secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
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Si vedano, l’art. 13, comma 2 bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e l’art. 444 c.p.p.
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Basti pensare che al paragrafo 6.4.
La sottoscrizione della mediazione
, la circolare 9 afferma che
l‘accordo di mediazione deve essere firmato dal Direttore provinciale o
regionale ovvero da un suo delegato
. Come dire che il detto direttore è rappresentante della parte nonché rappresentante della struttura autonoma avanti alla quale si
confrontano le parti onde addivenire all’accordo.
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Peggio ancora perché l’urgenza nella rivalutazione dell’attività di liquidazione, principalmente ex art. 36 bis e 36 ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presenta il connotato
del pudore, considerati il modesto profilo della colpevolezza del contribuente sottoposto al controllo nonché la congiuntura economico-finanziaria che attanaglia il paese
(stimata, peraltro, nei gradi di merito, degna di considerazione anche ai fini della perseguibilità per il reato di cui all’art. 10 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cfr. tra le altre,
sentenza Tribunale di Firenze, 10 agosto 2012 e sentenza Tribunale di Novara 20 marzo 2013). La crisi, insomma, se incisiva rispetto a strumenti di accertamento quali gli studi
di settore, tanto più dovrà influire sulla rapida soluzione di controlli su condotte per definizione scevre dall’intento dell’evasione, dall’artifizio e dal raggiro del fisco, ostativo
all’esercizio del potere di accertamento, al fine di sondarne la fondatezza (non serve sottolineare come tali tipi di controllo, in virtù di automatismi proni sull’insensibilità
informatica patiscano di frequente l’inesattezza del malinteso tra il contribuente e il software). Del resto, allo stato attuale, l’unico strumento di
compliance
dell’Amministra-
zione nei confronti dei contribuenti, consono a fronteggiare almeno in parte la sfavorevole congiuntura è e rimane soltanto la giustizia (nell’accezione di esattezza) del
controllo. L’incolpevole carenza di liquidità, altrimenti e ulteriormente, potrebbe essere affrontata soltanto con l’introduzione nell’ordinamento di una nuova tornata di
definizioni, mirate al profilo della riscossione degli omessi versamenti, atteso che le definizioni che coinvolgono gli imponibili, è noto, oltre ad essere idonee a sovvertire talune
priorità di matrice etico-sociale nel concorso alle spese pubbliche, non attengono a fattispecie che sfuggano a tassazione senza le fattezze dell’intento di parte privata (allorché
l’accertamento sia legittimo e fondato, naturalmente).
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Rimangono, certo, delicati alcuni aspetti inerenti all’individuazione di una netta linea di confine tra l’attività di accertamento-riscossione e l’attività di mera riscossione.
Quest’ultimo profilo, del resto, emerge in modo conclamato anche dalla lettura della Circolare 48/E/2011, in tema di definizione delle liti pendenti ex art. 39, D.L. 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 11, in cui le due fasi non sono sempre convenientemente distinte l’una dall’altra. L’argomento della distinzione tra
fase o attività della liquidazione e fase o attività dell’accertamento conosce un momento di attuale interesse anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 15 febbraio
2013, n. 383, in punto di applicabilità dell’art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di disciplina della riscossione frazionata, agli atti di recupero del credito d’imposta, emessi
ai sensi dell’art. 1, commi 421 e 422, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
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Difficile non considerare, se non altro, che il Legislatore dell’art. 47 non conosceva il 17 bis e, dunque, non avvertì l’esigenza di scrivere parte ricorrente o reclamante. Tale
considerazione appare sufficiente a superare l’eristica eccezione di chi individua nella
littera
del 47 insuperabile impedimento alla tutela cautelare, a dispetto degli effetti
sistematici dell’impedimento stesso, ben superabili alla luce dell’impiego di uno sforzo ermeneutico un poco più perspicace. Difficile, altresì, intravvedere nella scelta del
Legislatore del 17 bis una sistematicità ove non fa menzione dell’art. 47, laddove richiama invece altre norma del D.Lgs. 546, anziché una più semplice opzione per un fraseggio
legislativo di ragionevolezza, scevro di certosina maniera.
SEGUE A PAGINA 21
Procedura obbligatoria
di mediazione tributaria:
incognite procedurali
bero liti mediabili sopra la soglia dei ventimila euro nei paralleli procedi-
menti penali, afferenti a fattispecie criminose ove siano previste soglie
minime di imposta evasa
7
. Evidentemente, i riflessi sulla configurazione
della fattispecie criminosa, sulla circostanza attenuante
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nonché sull’appli-
cazione della pena su richiesta
9
, costringono ad una ancor maggiore caute-
la nell’approccio ai meandri di oscurità in cui si rischia d’imbattersi nel
percorso della procedura obbligatoria di mediazione, anche a causa della
recente introduzione della disciplina.
Sui criteri di definizione mediante mediazione
Il Nucleo sta lavorando all’esame delle questioni controverse, nell’acce-
zione individuata dalla circolare 19 marzo 2012, n. 9/E, e, ad esame comple-
tato, diffonderà le risultanze dello studio. Ad oggi, pertanto, l’Agenzia,
senza il criterio discriminante dell’incertezza della questione controversa,
si muove solo in ragione dei due criteri residui: grado di sostenibilità della
pretesa; economicità dell’azione amministrativa. Questi ultimi due criteri,
ammesso che siamo in grado di darne una definizione alla luce evidente-
mente della sola prassi amministrativa (grado di sostenibilità onestamente
pare il palindromo di incertezza della questione controversa e economicità
dell’azione amministrativa al più un sinonimo), sono in definitiva gli stessi
che presiedono (
rectius
dovrebbero presiedere) al procedimento di accer-
tamento con adesione.
Rimane misteriosa la ragione per cui non ci si possa riferire all’orientamen-
to della giurisprudenza nazionale di merito edita e della giurisprudenza di
legittimità già in sede di adesione, ma questo è un altro capitolo del libro
delle definizioni fuori dal giudizio.Avoler rimanere nell’ambito della media-
zione, l’unica argomentazione un poco persuasiva, per circoscrivere la va-
lutazione alle sole pronunzie di merito e del territorio, pare essere quella dei
numeri: dieci sentenze inedite sulla medesima questione, dello stesso se-
gno, restano dieci anche a fronte di una decisione pubblicata sulla stessa
questione, di segno opposto. Come dire che il grado di sostenibilità si
misura con le statistiche dei precedenti e solo nei gradi di merito e solo nel
territorio. Una visione per certi versi miope, priva dello slancio verso la
determinazione della giusta imposta (potrebbe ben essere che l’unica sen-