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NUMERO 212 - MARZO / APRILE 2013
NORME E TRIBUTI
MARA PILLA
Ordine di Vicenza
IL COMMERCIALISTA VENETO
Incognite procedimentali
della procedura obbligatoria
di mediazione tributaria
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L’attività del Nucleo
Il “Nucleo di Valutazione della Giurisprudenza” è stato costituito per dare
concreta attuazione al Protocollo d’intesa Veneto sulla mediazione tributa-
ria
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ed è suddiviso in sezioni a composizione paritetica, dedite all’appro-
fondimento di singole questioni controverse (cfr. art. 17 bis, comma ottavo,
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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), mediante classificazione e analisi di spe-
cifici capi delle pronunzie della Commissione tributaria regionale.
Non si può celare come si nutrano delle perplessità relativamente ad alcune
pieghe della procedura perché la norma è talora lacunosa talaltra apparen-
temente assecondante rispetto ad un fraintendimento di fondo di fonda-
mentali principi generali di tutela e di garanzia del contribuente, che di
seguito si esamineranno. Tuttavia, senza lanciare strali, il Nucleo intende
mantenere uno spirito costruttivo finalizzato all’ottimizzazione dell’impie-
go della procedura nella fase procedimentale, confinando l’eventuale
emersione di discrasie normative di particolare gravità, di rilevanza costitu-
zionale se preferiamo, nell’eventuale fase processuale.
Questo approccio metodologico dovrebbe consentire di avvicinarsi alla
mediazione nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione, oltre che conferire ad
entrambe le parti l’opportunità di una collaborazione fattiva, caratterizzata
da atteggiamenti equanimi, anziché inutilmente eristici. Perché inutilmen-
te? Perché sarebbe vanamente capzioso dardeggiare nella fase
procedimentale. Quale uguaglianza riserverei al contribuente oggi neces-
sariamente coinvolto nella fase procedimentale della mediazione se, anzi-
ché cercare di massimizzare le opportunità che questa offre
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, scegliessi di
profondere il mio impegno nel berciare contro tutti i potenziali aspetti d’in-
giustizia (per sintetizzare le perplessità in una sola accessibilissima parola)
che il 17 bis offre ad un occhio nemmeno tanto attento?
Ci occuperemo, occasionalmente, quando effettivamente necessario e du-
rante la controversia avanti ad un soggetto davvero terzo, delle questioni
che non risultino affrontabili nella sede del dialogo tra le parti. Inutile na-
scondere che le eccezioni di illegittimità costituzionale, ove la norma supe-
rasse il vaglio di costituzionalità già sollecitato dall’ordinanza 7 febbraio
2013, n 18, della Commissione tributaria provinciale di Perugia, si potranno
proporre, laddove si presentasse il destro della giusta occasione
processuale. Più stimolante e decisamente più impegnativo l’esercizio in-
tellettuale dell’interpretazione sistematica, volto ad individuare soluzioni
compatibili con l’ordinamento. Il Nucleo, infatti, opera allo scopo di avvici-
nare la procedura astratta a quella reale, di renderla proficua, anche rimuo-
vendone gli aspetti inutilmente defatiganti. Rilevata la caratterizzazione
fortemente processuale della procedura obbligatoria di mediazione
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, ci si
interroga circa la tenuta, nell’ibrido della detta contaminazione, delle ga-
ranzie del contribuente.
Considerazioni costruttive in attesa dell’intento
dell’innalzamento della soglia
Gli aspetti critici della procedura di mediazione obbligatoria andrebbero
dipanati, prima ancora che sul piano legislativo, nell’ambito del confronto
con l’Agenzia, antecedentemente all’eventuale, ma ripetutamente annun-
SEGUE A PAGINA 20
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Il presente articolo riassume l’intervento dell’Autrice, Segretario del Nucleo di Valutazione della Giurisprudenza istituito nell’ambito del Protocollo d’intesa Veneto sulla
mediazione tributaria, nel corso del convegno “La mediazione tributaria. il bilancio del primo anno di pubblicazione dell’istituto” tenutosi a Marghera lo scorso 23 aprile.
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Si allude al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 10 ottobre 2012, tra l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, e gli Ordini territoriali dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
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L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una
proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione
amministrativa. Si applicano le disposizioni dell’articolo 48 , in quanto compatibili.
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Chi vaglia la procedura e ne sviscera i meandri, è proprio colui che vorrebbe farne uno strumento di realizzazione della giusta imposta, nei casi in cui sia fallito il tentativo di
mettere in scena il giusto procedimento (in genere, si approda alla mediazione, dopo aver seguito la rotta dell’accertamento con adesione), prima del giusto processo; è proprio
colui che intende usufruire concretamente della mediazione. Se non si volesse impiegare concretamente la procedura, ben si potrebbe accostarvisi con superbo distacco, senza
spreco di tempo e di energie nell’esegesi normativa, approdando rapidamente al diniego ovvero ad una proposta di riduzione delle sanzioni al 40%, fermo l’imponibile della
pretesa, ed accedendo quanto prima al più tradizionale vaglio giurisdizionale.
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Il testo dell’art. art. 17 bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente
a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48.
2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47 bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed
autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, nè l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio
una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione
amministrativa. Si applicano le disposizioni dell’articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle Entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento
del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese
di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la
commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno
indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.