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NUMERO 212 - MARZO / APRILE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
un appartamento di circa 200 mq (acquistato senza mutuo) l’applicazione del
“redditometro” porta ad un risultato (in termini di presunte spese di mantenimento e
conseguente maggior reddito) di circa 30.000,00 Euro. Una volta prodotta la documen-
tazione attestante le effettive spese sostenute per la fornitura dei servizi relativi a
acqua, luce, gas e rifiuti, nonché per le, eventuali, spese condominiali (che supponiamo
essere, nel complesso, pari ad Euro 4.000,00), appare nuovamente evidente la spropor-
zionee inverosimilità–da far emergeredinanzi al giudice–del “conteggioredditometrico”,
posto che – parametrando il detto importo (di 30.000,00 Euro, depurati delle spese
effettive e dimostrate di 4.000,00 Euro) su base mensile – sarebbe richiesto al contri-
buente il sostenimento di una spesa mensile per il mantenimento dell’immobile di ca.
2.166,67
9
Euro (oltre, ovviamente, a quelle effettive come sopra specificate).
Giova ricordare che la Corte di Cassazione 31.8.1992, n. 9315 così statuì:
“..la
prova può essere desunta a mezzo di presunzioni anche semplici, purché fondate
su dati precisi e concordanti, in termini di non assoluta certezza bensì di ragione-
vole probabilità”
. Appare di tutta evidenza essere una “ragionevole probabilità” che
non si possono spendere mensilmente oltre 2.000,00 Euro per una asserita, quanto
apodittica, spesa di sola manutenzione di un “normale” appartamento, dopo aver già
provato i costi reali di ordinaria gestione (acqua, luce, gas, ecc.). Giova, vieppiù,
ricordare che la Corte di Cassazione n. 19163/2003 stabilì che:
“c’è da rilevare che la
flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53
della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in
maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del sog-
getto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale
capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo ausilio
che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti
automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedo-
no un confronto con la situazione concreta”
.
I coefficienti scaturenti dal mutuo/casa
e profili di possibile incostituzionalità
Come già anticipato, in ipotesi di acquisto di un appartamento finanziato mediante
mutuo, nella maggior parte dei casi l’Ufficio accertatore richiede una maggior capacità
contributiva non condivisibile, in quanto totalmente avulsa dalla realtà. Detta non
condivisibilità trova le proprie ragioni sia nel diritto e che nella matematica.
Infatti, in diritto non si può condividere che – in ipotesi di acquisto “con mutuo”
– si debba avere una (eventuale) maggior capacità contributiva che non sia anco-
rata esclusivamente alla reale spesa
10
(delle rate di mutuo e delle spese certificate
da bollette e dall’amministratore di condominio, se presente), ma ad astratti e non
reali (se come tali provati) coefficienti
11
. In matematica (che peraltro non offre
spazio ad opinioni) si dimostrerà, con un banale esempio, le tesi già espresse al
punto precedente (diritto).
E dall’unione della matematica e del diritto emerge la possibile censura di
incostituzionalità nel caso di specie e, precisamente, per violazione quantomeno
degli art. 3, 41 e 53 della Costituzione. Infatti, si consideri il seguente esempio:
A.
Acquisto, nel 2008 (annualità per la quale trova ancora applicazione il
“vecchio” redditometro), di un appartamento di 130 mq, situato nel nord-est del-
l’Italia e adibito ad abitazione principale. L’acquisto, per Euro 300.000,00, viene
finanziato mediante mutuo decennale. Le rate annuali (comprensive di interessi)
ammontano complessivamente a Euro 33.600,00.
B.
Acquisto, sempre nel 2008, del medesimo immobile mediante pagamento
integrale del prezzo (di Euro 300.000,00). Detta spesa contribuirà, pertanto –
quale incremento patrimoniale – a determinare il reddito presunto del 2008 nella
misura di 1/5 (Euro 60.000,00).
Le spese effettive di mantenimento ammontano a Euro 1.500,00 per le bollette
(luce, acqua, gas, rifiuti), Euro 2.000,00 (per spese condominiali) ed Euro 33.600,00
(per le rate annuali del mutuo), per complessivi Euro 37.100,00.
Per semplicità, si tralascia ogni valutazione in merito al “contributo” (nella determi-
nazione del reddito presuntivo) di ulteriori altri beni nella disponibilità del contri-
buente (ricordando che, per l’applicazione del redditometro, è necessaria la dispo-
nibilità di almeno 2 beni-indice
12
) e si suppone, in ogni caso, che l’abitazione sia il
bene che incide maggiormente (in termini di presunte spese di mantenimento), per
cui non è prevista l’applicazione di percentuali di abbattimento
13
.
Questi i calcoli che emergono dall’applicazione del “redditometro” nelle due ipote-
si
sub
A e B.
9
26.000,00 Euro /12 (mesi) = 2.166,67 Euro.
10
Per la Corte di Cassazione n. 2411 del 03.2.2006:“E’ illegittimo per difetto di motivazione l’avviso di accertamento dei redditi che faccia esclusivo riferimento ai criteri prescritti previsti
dal DPCM 22 dicembre 1989 senza indicare gli ulteriori elementi che confortino l’utilizzo del redditometro e permettono di ritenere prive di pregio le argomentazioni del redditometro”.
11
Non a caso, la Circolare n. 101 del 30.4.1999 così si espresse:“ Tuttavia, considerata l’inevitabile imprecisione dello strumento presuntivo attualmente in vigore ... si sottolinea
l’esigenza di un suo attento e ponderato utilizzo da parte degli uffici, soprattutto nei casi in cui la ricostruzione presuntiva del reddito sia essenzialmente fondata su fatti-indice che
costituiscono soddisfacimento di bisogni primari o che sono caratterizzati da elevata rigidità (in particolare, spese per l’abitazione e spese per mutui immobiliari).”
12
Con il D.M. 10.09.1992 (art. 4), infatti, gli Uffici sono stati invitati a “non procedere all’accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli
indicatori considerati dal presente decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti”.
13
Non può, peraltro, trascurarsi la irragionevolezza di considerare “espressione di capacità contributiva” l’abitazione principale, dato che si tratta di un bene diretto a soddisfare
esigenze “primarie” del cittadino e non certo “voluttuarie”.
14
La Corte Costituzionale n. 120/1972 ha statuito quanto segue: “il precetto enunciato nell’art. 53, primo comma, della Costituzione, per cui tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva, va interpretato quale specificazione del generale principio di uguaglianza (art. 3 Cost., n.d.A.), nel senso che a
situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale”.
15
Un tanto è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, quando ha affermato che, in caso di disponibilità di immobili, l’effettiva capacità contributiva deve essere individuata “(…) valutando
(…) le spese sostenute a vario titolo per il loro mantenimento, quali presupposto della disponibilità di un corrispondente reddito“; cfr. Cass., Sent. del 19 luglio 2002, n. 10603.
L'accertamento sintetico/redditometrico
SEGUE DA PAGINA 17
a
b
c
d
e
bene
importo da tabelle
coefficiente
b*c*(100%-eventuale % di abbattimento
d*(100%-
ministeriali
per vetustà)
abbattimento
abitazione principale
Euro 3.565,90
4
Euro 14.263,60
Euro 14.263,60
rate annuali mutuo
Euro33.600,00
4
Euro
134.400, 00
Euro 134.400,00
Reddito determinato sinteticamente
Euro 148.663,60
Reddito mensile presuntivo Euro 12.388,63
A. Acquisto abitazione principale con mutuo decennale
a
b
c
d
e
bene
importo da tabelle
coefficiente
b*c*(100%-eventuale % di abbattimento
d*(100%-
ministeriali
per vetustà)
abbattimento
abitazione principale
Euro 3.565,90
5
Euro 17.829,50
Euro 17.829,50
acquisto immobile
Euro300.000,00
Incremento patrimoniale 1/5
(incide per il 2008 e per i 4 anni precedenti)
Euro 60.000,00
Reddito determinato sinteticamente (2008)
Euro 77.829,50
Reddito mensile presuntivo Euro 6.485,79
B. Acquisto abitazione principale senza mutuo
Spese effettive di mantenimento
mutuo (12 rate)
33.600,00
applicando il moltiplicatore (4, di cui alla tab.
sub
A) al valore del mutuo
per tutti i 10 anni di durata dello stesso, a fronte di un prezzo di acquisto
di Euro 300.000, verrebbe richiesta una disponibilità, solo per sostenere
le spese del mutuo, di Euro 1.344.000 (quasi 4,5 volte tanto)
bollette
1.500,00
spese condominiali
2.000,00
spese totali
37.100,00
spese mensili effettive 3.091,67
Appare oltremodo chiaro che nell’esempio dell’acquisto (di un appartamento) con
mutuo verrebbe richiesto al contribuente di avere una maggior capacità contributiva
(rispetto all’ipotesi di acquisto, del medesimo ed uguale appartamento, senza mu-
tuo): più che doppia nel 2008 (dal momento che la determinazione del reddito
presuntivo risente anche della quota di incremento patrimoniale calcolata sul valore
dell’acquisto dell’immobile) e ben oltre 8 volte tanto nelle annualità successive. E’
evidente, però, che le due ipotesi devono divergere solo in riferimento alle spese del
mutuo che, come provato, non rappresentano di certo detto “lunare” quanto irreale
differenziale
14
. L’attribuzione di una “spesa” così assurda (ed inverosimile) deter-
mina un risultato del tutto inaccettabile (oltre che insostenibile), contrario all’inten-
dimento di rapportare la tassazione delle persone fisiche alla loro effettiva capacità
contributiva
15
. Giocoforza, allora che il giudice potrà applicare la previsione di cui
all’art. 7, co. 5 D. Lgs. n. 546/1992, oppure, se ritiene, rimettere la questione di
presunta violazione costituzionale alla stessa Corte.