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NUMERO 212 - MARZO / APRILE 2013
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PROFESSIONE
ELISANADALINI
Ordine di Udine
IL COMMERCIALISTA VENETO
Responsabilità Civile obbligatoria
per i professionisti
I
l settore assicurativo della Rc
professionale ha subito negli ultimi anni (in
alcuni settori più che in altri, si pensi alla
medical malpractice
) una evoluzione
assai penalizzante sul piano economico per le compagnie che operano nel
ramo, cosa che ha generato un appesantimento del carico finanziario per reperire
coperture adeguate e atte a garantire la sicurezza patrimoniale del professionista.
Il 14 agosto 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 137 del 7
agosto 2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a nor-
ma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13.8.2011 n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148". Il testo in Gazzetta è stato
significativamente differente dalla bozza ufficiosa uscita dagli uffici del Ministero
della Giustizia ed è il frutto degli aggiustamenti dell’ultimo minuto.
Vogliamo in questa sede concentrarci su un aspetto particolare: dall’agosto 2013
diventerà obbligatoria l’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale per
tutti gli iscritti ad albi professionali. La norma doveva in effetti entrare in vigore
nell’agosto 2012, ma è stata poi prorogata all’agosto 2013. Vogliamo allora qui
approfondire la tematica delle assicurazioni di RC Professionali non escludendo a
priori un’ulteriore proroga della loro obbligatorietà.
Le attività professionali che possono essere assicurate e ricomprese nella Respon-
sabilità Civile Professionale sono quelle consentite per legge e dai regolamenti che
disciplinano l’esercizio della professione. E’ quindi imprescindibile che l’assicura-
to, durante la durata del contratto, sia regolarmente iscritto al relativo albo profes-
sionale e sia abilitato ai sensi di legge all’esercizio della professione. E’ infatti
estremamente importante valutare il periodo di efficacia della copertura assicurati-
va in quanto spesso accade che la richiesta di risarcimento da parte del cliente
danneggiato dal professionista venga notificata al medesimo a distanza di tempo
rispetto all’accadimento del fatto colposo. A tal riguardo si distinguono due forme
di copertura:
“Loss Occurance”
e
“Claims Made”.
Con la prima forma l’evento
dannoso deve avvenire durante il periodo di validità della polizza mentre con la
seconda forma l’evento dannoso può essersi verificato anche prima della stipula
della polizza. Nel primo caso ha rilievo il momento di accadimento del danno
mentre invece nel secondo caso è determinante il momento in cui l’evento dannoso
viene denunciato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, ma
potrebbe essere accaduto anche in precedenza. Negli anni, il mercato assicurativo
italiano ed internazionale, si è via via spostato verso la soluzione
“claims made
”.
Con tale soluzione è quindi importante definire il cosiddetto periodo di retroattività,
ossia il periodo massimo antecedente alla stipula della polizza durante il quale
possa essere accaduto l’evento dannoso che porti alla denuncia del danno subito
durante il periodo di validità della polizza. Una polizza per intenderci, stipulata nel
gennaio 2013, con retroattività di 2 anni, copre eventi dannosi avvenuti a partire dal
gennaio 2011 e denunciati per la prima volta nel 2013. Ovviamente gli assicuratori
concedono la retroattività a patto che la richiesta di risarcimento non consegua ad
atti, fatti, situazioni o circostanze che alla data di effetto dell’assicurazione erano
noti all’assicurato o che potevano, da esso, ragionevolmente essere previsti. Così
come è importante definire un periodo di retroattività, è altrettanto importante
specie in questa congiuntura economica non già favorevole, estendere la garanzia
assicurativa ad un periodo successivo al termine dell’attività professionale. Si parla
in questo caso di “copertura postuma”, tipicamente di durata pari a 5 anni, che
viene riconosciuta a fronte del pagamento di uno specifico premio, in caso di
cessazione dell’attività professionale e non per esempio per radiazione dall’albo
professionale oppure in caso di decesso o di subentrata invalidità permanente del
professionista. Ma quali sono i professionisti riconducibili ad albi per i quali scatta
l’obbligo di assicurazione RC Professionale o comunque per i quali ha senso una
copertura di responsabilità civile per l’attività svolta ed i rischi ad essa connessi?
L’architetto
: progetta e contribuisce a realizzare un parco aquatico commettendo un
errore nella valutazione sulla sicurezza di due scivoli acquatici. Rischio: un utente del
parco riporta delle lesioni in conseguenza dell’utilizzo di uno dei due scivoli.
Il commercialista
: commette un errore colposo nel calcolo delle imposte dovute
da un proprio cliente. Rischio: a distanza di 2 anni l’Agenzia delle Entrate emette
una cartella esattoriale al cliente del commercialista con l’inclusione di una forte
sanzione amministrativa.
Una tutela del rischio che diventa un obbligo
Prorogata ad agosto 2013 l’obbligatorietà
per professionisti iscritti ad albi
Per i Commercialisti le polizze RC Professionali prevedono l’estensione all’attivi-
tà di sindaco previo pagamento di sovrappremi che per la verità non sono altissimi.
E’ però richiesto in questi casi che i compensi che il professionista percepisce per
l’attività di sindaco non siano superiori al 30%-40% del suo giro d’affari comples-
sivo e vengono applicati scoperti con dei minimi e franchigie.
Vediamo un esempio di ambito di copertura. L’assicurazione è valida per quanto il
professionista assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di
legge per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in
conseguenza di errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del Colle-
gio Sindacale o del Collegio dei Revisori, commessi nell’adempimento dei doveri di
controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. Esempi di polizze in circo-
lazione prevedono finanche la copertura della bancarotta non fraudolenta.
Il geometra
: nel suo ruolo di capocantiere nella ristrutturazione di una palazzina, non
tiene correttamente conto di alcuni vincoli urbanistici e di regolamenti edilizi. Rischio: il
costruttore vede allungarsi i tempi di consegna e un aggravio importante di costi.
Il medico
: fidandosi della propria esperienza di cura di una determinata patologia,
propone al paziente indagini diagnostiche probabilmente insufficienti. Rischio: i mancati
accertamenti producono nel paziente un rapido aggravamento del proprio stato di salute
L’avvocato
: preso da mille impegni si dimentica di proporre azione giudiziaria
nell’interesse di una sua cliente entro il termine di prescrizione
L’enologo:
durante una vendemmia particolarmente ostica commette un errore di
valutazione e genera una partita di vino con delle alterazioni: il prodotto è invendibile!
Questi sono tutti casi in cui il cliente del professionista ha subito un danno e
richiede al professionista stesso il suo risarcimento. In tali evenienze se il profes-
sionista fosse stato assicurato opportunamente avrebbe potuto trasferire il rischio
all’assicuratore, mantenendo il proprio patrimonio al riparo da aggressioni.
Le principali tipologie di danni
che vengono assicurati nelle Polizze di responsa-
bilità Civile Professionale sono tre: 1) Danni Materiali a persone (lesioni o morte)
o cose 2) Danni all’opera nella forma del crollo o rovina totale o parziale 3) Danni
patrimoniali nella forma di maggior costi, mancati guadagni, interruzione dell’attivi-
tà o mancata rispondenza.
Non possono essere assicurati danni diversi.
Le garanzie assicurative vengono prestate in forme differenti a seconda della tipologia
di professione svolta dall’assicurato. Si distinguono tre diverse aree:
1)
Professioni Tecniche
che ricomprendono Architetti, Ingegneri e Geometri.
2)
Professioni Liberali
che ricomprendono Commercialisti, Ragionieri, Avvocati e
Consulenti del Lavoro.
3)
Professioni Sanitarie
che ricomprendono Medici, Chirurgi, Ostetrici.
Sono ovviamente possibili assicurazioni per altre professioni con coperture parti-
colari costruite
ad hoc
. Le coperture professionali sono prestate con massimali per
qualsiasi tipologia di danno e con sotto – massimali e franchigie per danni specifici.
Il premio è tipicamente definito preliminarmente
in caso di professioni sani-
tarie oppure definito a regolazione in caso di professioni tecniche e liberali. In
quest’ultimo caso viene infatti definito un acconto in funzione del giro d’affari del
professionista e solo a fine periodo, una volta noto il giro di affari definitivo, viene
stabilito il saldo del premio.
La Polizza RC Professionale infatti, proprio perché alla vigilia della sua obbligato-
rietà, non gode ancora dei benefici del prodotto standardizzato e pertanto è presen-
tata sul mercato con costi ancora elevati. E’ possibile scrutare offerte apparente-
mente vantaggiose in internet che sono però riconducibili a volumi d’affari molto
esigui. E’ stato stimato mediamente un costo di circa 1500-2000 euro per una
polizza RC Professionale che si rispetti e per volumi d’affari di medie dimensioni.
Anche qui un esempio chiarirà le idee
. Un commercialista che ha un giro di
affari di 100.000 euro comprensivo dell’attività di sindaco, può sottoscrivere una
RC Professionale con estensione all’attività di sindaco con unmassimale di 1.000.000
di euro pagando un premio annuo di circa 1100 – 1200 euro. Dimezzando il massi-
male e il volume d’affari il premio passa a circa 700-800 euro annui
Volendo trarre le conclusioni sulla obbligatorietà della polizza di Rc Professionale
credo si possa affermare che essa produrrà quei vantaggi di standardizzazione del
prodotto già sperimentati con le polizze di Rc Auto e RC del Capo Famiglia con
conseguente forte compressione dei premi pagati. Tutto questo richiederà del tem-
po e forse la proroga di un anno ha prodotto quelle convenzioni fra le varie Asso-
ciazioni di categoria e specifiche compagnie assicurative. Non ci resta che attendere
il mese di agosto 2013 per vedere se ciò si verificherà, si stima però che sarà sempre
più utile e conveniente per i professionisti la stipula di polizze Rc Professionali, e
per chi l’ha già stipulata sarà opportuno controllare le clausole della polizza anche
alla luce dei nuovi incarichi assunti.