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NUMERO 211 - GENNAIO / FEBBRAIO 2013
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA
SOCIETÀ
FEDERICO LODA
Ordine di Verona
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 6
N
EL CONTESTO DEL RALLENTAMENTO GENERALE dell’eco-
nomia del Paese non solo le attività imprenditoriali e professio-
nali hanno subito e continuano a vivere una congiuntura parti-
colarmente impegnativa, se non difficile; il persistente rallenta-
mento del ciclo economico ha portato con sé la contrazione della capacità
di spesa dei cittadini, penalizzando la capacità di
fund rising
degli enti non
profit. Laddove il ciclo economico presenta evidenti profili recessivi, come
purtroppo riscontriamo nell’attuale congiuntura, l’equilibrio finanziario delle
associazioni senza scopo di lucro può essere messo a repentaglio.
Su queste premesse, l’oggetto di studio del presente elaborato
1
è rappre-
sentato dall’assoggettabilità al fallimento dell’associazione sportiva dilet-
tantistica e delle possibili conseguenze in capo ai soggetti che ricoprono
posizioni apicali,
in primis
il presidente, ma non da meno i componenti del
comitato/consiglio direttivo
2
.
Modelli associativi e disciplina codicistica
La pratica dell’attività sportiva dilettantistica
può essere svolta,
rectius
organizzata, ri-
correndo in via alternativa a tre modelli: l’as-
sociazione (con o senza personalità giuridi-
ca), la società sportiva di capitali (srls) e la
società cooperativa sportiva.
Il modello organizzativo più diffuso, non
fosse altro per l’apparente semplicità di ge-
stione e per gli indubbi minori oneri è pro-
prio quella dell’associazione. In particolare
l’ordinamento giuridico italiano prevede
due tipi di associazioni: con ovvero senza
personalità giuridica. Le associazioni con
personalità giuridica sono comunemente
definite anche come associazioni ricono-
sciute.
La disciplina delle associazioni, in termini
generali e quindi con un perimetro ben più
ampio delle ASD, è disciplinata dal codice
civile agli articoli 14-35 per le associazione riconosciute e dagli articoli 36-
42, per le associazioni non riconosciute. La normativa civilistica, alquanto
risalente e purtroppo rivisitata di rado dal Legislatore nel corso di oltre
sessanta anni dalla sua primogenitura, non offre alcuna definizione di tali
enti, limitandosi a disciplinarne la tipologia e le regole di funzionamento. La
maggior parte dei sodalizi affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli
altri Enti di Promozione Sportiva svolgono l’attività nella forma di associa-
zioni non riconosciute e cioè prive di personalità giuridica. L’assenza di
personalità giuridica da parte dell’associazione, ad ogni buon conto, non
impedisce che l’associazione stessa abbia una sua capacità di agire mediante
persone fisiche che operano in base al principio della rappresentanza.
Profili generali del fallimento
Per una migliore comprensione del tema in trattazione giova richiamare
alcuni concetti della procedura fallimentare.
Con il termine “fallimento” si identifica l’obiettiva incapacità di un sogget-
to, ben individuato quale imprenditore commerciale, di adempiere alle pro-
prie obbligazioni. Il fallimento è definito dalla prevalente dottrina come
quel procedimento rivolto all’esecuzione coattiva del diritto dei creditori.
La disciplina generale del fallimento è dettata dal Regio Decreto del 16
marzo 1942 n.267 (c.d. Legge Fallimentare).
I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono sostanzialmente due:
Assoggettabilità al fallimento,
conseguenze sugli amministratori
a) la natura di imprenditore commerciale individuata in un’attività economi-
ca, organizzata ed esercitata professionalmente e avente per fine la produ-
zione o lo scambio di beni e servizi (requisito soggettivo);
b) lo stato di insolvenza, che si manifesta con inadempimenti o altri fatti
esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni (requisito oggettivo).
In ogni caso, non sono soggetti al fallimento gli imprenditori che dimostri-
no il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
1) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
trecentomila;
2) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito dell’istanza di fallimen-
to o dall’inizio dell’attività se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad
euro duecentomila;
3) avere un ammontare di debiti, anche
non scaduti, non superiore ad euro
cinquecentomila.
Va tenuto ben presente che solo la pre-
senza congiunta di tutti e tre i requisiti
dimensionali appena elencati consente
all’imprenditore di non essere
assoggettabile a fallimento
3
.
In linea generale il fallimento riguarda
quindi la platea degli imprenditori com-
merciali ed è una procedura che si propo-
ne il soddisfacimento dei creditori nel
caso in cui si sia manifestata l’insolvenza
del debitore.
L’assoggettabilità al fallimento di un im-
prenditore commerciale, fatti salvi i para-
metri dimensionali posti dal legislatore per
prevenire un’inflazione di procedure concorsuali di modesta se non mode-
stissima portata, discende da una preventiva valutazione da parte del tri-
bunale volta ad accertare non solo lo stato di insolvenza dell’imprenditore,
ma in via preliminare se il soggetto nei cui confronti è richiesto il fallimento
rientri tra quelli assoggettabili alla procedura concorsuale.
La questione dell’assoggettamento a fallimento dell’associazione sportiva
prende pertanto le mosse dalla valutazione se la procedura
de quo
possa
o meno riguardare gli enti non commerciali, tra i quali vi rientrano le tutte le
associazioni e quindi anche le ASD, in quanto questa categoria di soggetti
non è giuridicamente ricompresa tra quella degli imprenditori commerciali.
Al quesito va data risposta affermativa atteso che l’art. 1 della Legge Falli-
mentare, nell’indicare i soggetti sottoposti a questo tipo di procedura, non
si riferisce con specificità agli imprenditori individuali ed alle società, bensì
agli imprenditori in senso lato che esercitano un’attività commerciale, com-
presi quindi anche gli enti non societari che svolgono comunque tale atti-
vità in forma collettiva.
Inquadramento della attività commerciale svolta dall’associazione
Lo scopo sociale (
rectius
istituzionale) delle associazioni sportive dilettan-
1
Tema di attualità ma non inedito,
ex plurimis
si cita il contributo di F. Rivellini in Diritto & Diritti, settembre 2004. http://www.diritto.it/articoli/commerciale/rivellini1.html.
2
Pregevoli anche le note di G. Martinelli e F. Scrivano in
Enti non profit
, 2008, n. 4, pag. 257.
3
Ne consegue che se, ad esempio, un’impresa, pur avendo avuto negli ultimi tre esercizi un attivo patrimoniale complessivo pari a euro 200.000 e ricavi lordi complessivi pari
a euro 150.000, qualora dalle scritture contabili risultino debiti anche non scaduti superiori a euro 500.000, potrà essere – in astratto – dichiarata insolvente e sottoposta al
fallimento.