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NUMERO 211 - GENNAIO / FEBBRAIO 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
all’applicazione dell’imposta e a fine giornata ne ho
rivendute per 800 euro, si pagherà?
In questo caso la Tobin Tax si applicherà solo ai 200
euro che rappresentano il saldo positivo di fine gior-
nata: 200 x 0,0012 = 0,24 euro.
E se invece ho comprato 1.000 euro di azioni soggette
alla TTF, ma le ho rivendute tutte, quanto pagherò?
Il saldo a fine seduta sarà pari a zero e quindi l’impo-
sta non sarà dovuta!
Le assegnazioni di azioni ai soci sono escluse da impo-
sizioni anche se sono azioni proprie?
Le assegnazioni di azioni ai soci non sono imponibili
(come chiarito dalla relazione governativa al DM del
21.02.2013), ma se all’origine di questa interpretazio-
ne vi è il fatto che equivarrebbero ad un aumento gra-
tuito di capitale, l’interpretazione dovrebbe riguarda-
re solo l’assegnazione di azioni proprie.
Per quanto riguarda l’imposta sui derivati, essa entre-
rà in vigore dal primo luglio 2013, ma l’aliquota varierà
per tipo di strumento (future, covered warrant, op-
zioni, etc) e sarà scaglionata sul valore delle transazio-
ni. Nella tabella 2 (pagina precedente) vengono riepi-
logate le varie aliquote d’imposta per strumenti deri-
vati.
La Tobin Tax sarà applicata sia sulle transazioni di
acquisto che di vendita, anche in giornata.
Sono interessate dal provvedimento le operazioni su
strumenti finanziari che abbiano come sottostante pre-
valentemente le azioni e gli altri strumenti finanziari
partecipativi, o il cui valore dipenda dagli stessi stru-
menti finanziari, sui valori mobiliari che permettano di
acquisire o di vendere prevalentemente uno o più stru-
menti finanziari o che comportino un regolamento in
contanti determinato con riferimento prevalentemen-
te a uno o più strumenti finanziari testé richiamati,
inclusi warrants, covered warrants, e certificates.
L’imposta è applicata in misura fissa al momento della
conclusione con riferimento alla tipologia di strumen-
to e al valore del contratto.
Se le operazioni avvengono in mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione la medesima im-
posta in misura fissa è ridotta a 1/5 (20%) e può essere
determinata sulla base di valori che potranno essere
stabiliti con decreto ministeriale.
L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di
conclusione della transazione e dallo Stato di residen-
za delle parti contraenti.
Se le operazioni prevedono come modalità di regola-
mento anche il trasferimento delle azioni o degli altri
strumenti finanziari partecipativi, è soggetto a impo-
sta il trasferimento della proprietà che avviene al mo-
mento del regolamento.
Le obbligazioni convertibili sono escluse dall’applica-
zione dell’imposta sui derivati (come chiarito dalla
relazione governativa al DMdel 21.02.2013) così come
i diritti d’opzione (art. 2441 c.c.) dal momento che
sorgono in occasione di aumenti di capitale a paga-
mento quindi da operazioni escluse dal campo di ap-
plicazione dell’imposta. Le attività di copertura effet-
tuate dalle imprese per coprirsi dal rischio di cambio e
di tasso con derivati, sono escluse dall’applicazione
dell’imposta.
Ma chi è tenuto al versamento della Tobin Tax?
Per le operazioni aventi ad oggetto titoli azionari o
strumenti partecipativi la Tobin Tax è dovuta dal sog-
getto a favore del quale avviene il trasferimento; l’im-
posta è dovuta da ciascuna delle controparti, per le
operazioni in strumenti derivati.
La Tobin Tax è versata dalle banche, dalle società
fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate,
nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono
nell’esecuzione delle predette operazioni, ivi compre-
si gli intermediari non residenti.
Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano
più soggetti tra quelli indicati, l’imposta è versata da
colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla
controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri
casi l’imposta è versata dal contribuente.
Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si ap-
plicano esclusivamente nei confronti dei soggetti te-
nuti a tale adempimento, che rispondono anche del
pagamento dell’imposta.
Detti soggetti possono sospendere l’esecuzione del-
l’operazione fino a che non ottengano provvista per il
versamento dell’imposta.
In via ordinaria il versamento dell’imposta deve essere
effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione (trasferimento
della proprietà per le azioni e titoli similari; conclusio-
ne delle operazioni per i derivati). L’imposta dovuta
sugli atti imponibili effettuati fino alla fine del terzo
mese solare successivo alla data di pubblicazione del-
l’emanando decreto ministeriale attuativo, è versata
non prima del giorno sedici del sesto mese successivo
a detta data.
E’ previsto che la nuova imposta non sia deducibile ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive.
La proposta italiana descritta, dovrà comunque con-
frontarsi in futuro con l’analogo progetto di tassazio-
ne (direttiva in tema d’imposta sulle transazioni fi-
nanziarie -
Financial Transaction Tax
) attualmente al-
l’esame della Commissione Europea .
Il 14.02.2013 è arrivata la proposta europea per la
Tobin Tax, che riguarderà undici Paesi membri, tra i
quali l’Italia, per i quali è stata attivata la “procedura
di cooperazione rafforzata” (gli altri sono Francia,
Germania, Belgio, Portogallo, Slovenia, Austria, Gre-
cia, Spagna, Slovacchia ed Estonia). Dal nuovo proget-
to emerge che la Commissione Ue propone uno spettro
più ampio di applicazione dell’imposta sulle transazio-
ni finanziarie, destinato a colpire anche Londra.
Si tratta della prima imposta sulle transazioni finan-
ziarie applicata a livello europeo, e potrà portare en-
trate per 30-35 miliardi. L’obiettivo dichiarato è quel-
lo di mettere un freno all’irresponsabilità dei mercati.
Una peculiarità della TTF proposta dall’Ue è che gli
strumenti finanziari emessi negli 11 Paesi partecipanti
saranno tassati, anche se saranno negoziati al di fuori
dei confini. La proposta comprende infatti un princi-
pio di residenza: se la transazione viene realizzata da
parti residenti negli 11 Paesi, l’imposta sarà dovuta
indipendentemente da dove l’operazione ha luogo.
Tutto questo per costruire barriere contro la
delocalizzazione di attività finanziarie o l’evasione fi-
scale.
Quanto all’imposizione, si prevedono aliquote mini-
me pari allo 0,1% per azioni e obbligazioni (compresi
i titoli di Stato scambiati sul mercato secondario), e
allo 0,01% per quanto riguarda i derivati. Saranno co-
perte tutte le istituzioni finanziarie, mentre sono pre-
viste eccezioni per la Banca centrale europea e i due
fondi di salvataggio dell’Eurozona, Efsf ed Esm, così
come per tutte le transazioni correlate alla politica
monetaria, al rifinanziamento e la gestione dei debiti
sovrani (cioè le emissioni dei titoli di Stato).
Uno dei punti da chiarire, che vede l’Italia smarcata
rispetto ad altri Paesi, riguarda proprio il trattamento
dei titoli di debito pubblico sul mercato secondario.
Questa sarà una delle molte questioni che saranno di-
scusse durante il negoziato fra gli Stati membri parte-
cipanti. L’Italia, che è contraria ad applicare la Tobin
Tax ai titoli di Stato per non aggravare la crisi del
debito sovrano, dovrà ora cercare di convincere gli altri
10 Paesi a esentare i buoni del Tesoro non solo al
momento dell’emissione (mercato primario), ma an-
che negli scambi sui mercati secondari (successivi al
collocamento). Secondo alcuni calcoli della Commis-
sione, l’Italia non dovrebbe essere preoccupata: “Sti-
miamo che l’applicazione della tassa sul mercato se-
condario comporterà un aumento di circa sette punti
base sugli interessi pagati all’emissione dei bond; ma
per ogni euro pagato in più di interessi, lo Stato avrà 3
euro in più dalla tassa, considerando che percepirà
tutto il gettito derivante dalle transazioni dei propri
titoli sovrani”, ha spiegato una fonte.
I Paesi che hanno intenzione di adottare la tassa sulle
transazioni finanziarie rappresentano i 90% del Pil
dell’Area Euro.
L
a Francia, ancor prima dell’Italia
(agosto
2012) ha già introdotto la tassa sulle transazio-
ni finanziarie, ma con importanti differenze
rispetto al caso italiano: si applica a tutte le transazio-
ni su titoli di Parigi a prescindere dalla residenza del-
l’intermediario ed è applicata a tutte le società con
capitalizzazione maggiore al miliardo di euro in modo
Tobin Tax e non solo
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