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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
SOCIETÀ
Reti d'impresa: evoluzione normativa
"Reti soggetto", "Reti contratto"
ALESSANDRO BAMPO
Ordine di Belluno
1.
Premessa e brevissimo
excursus
normativo
La normativa sulle reti di imprese
1
si è arricchita di importanti novità, con la
pubblicazione della Legge 134/2012 e del D.L. 179/2012.
L’occasione è quindi utile per fornire alcuni punti fermi su una normativa alquanto
“fluida”. Com'è noto, la Rete di imprese costituisce una libera aggregazione di
aziende,
a prescindere dalla forma giuridica delle stesse,
finalizzate al conse-
guimento di obiettivi eterogenei, frequentemente di natura produttiva, commerciale
o strategica in genere: si pensi, ad esempio al caso delle imprese appartenenti alla
medesima filiera, oppure a quelle operanti nello stesso settore che, individualmen-
te, non dispongono di risorse sufficienti per avviare adeguati progetti di ricerca o di
internazionalizzazione. La disciplina di riferimento è stata introdotta con l’art. 3,
co. 4 ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, poi sostituito dall’art. 42, co. 2 bis, del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, secondo cui il contratto di rete è lo strumento attraver-
so il quale più imprenditori
2
:
perseguono lo scopo di accrescere, singolarmente e collettivamente, la pro-
pria capacità innovativa e competitività sul mercato;
in funzione del conseguimento dell’obiettivo di cui al punto precedente, si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed
ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scam-
biarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tec-
nologica, oppure ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto
della propria impresa. La predetta normativa è stata, infine, modificata dalle dispo-
sizioni citate all’inizio del presente contributo. Le principali esigenze che hanno
portato il legislatore all’evoluzione in oggetto possono essere così sintetizzate:
*
il potenziamento dell’operatività delle reti di imprese attraverso l’attribu-
zione, a certe condizioni, della
soggettività giuridica
;
*
la limitazione del rischio degli associati al solo fondo comune
, sem-
pre se si verificano certe condizioni;
*
l’estensione alla rete di imprese di una serie di prerogative al momento
riservate ai soli consorzi con attività esterna;
*
la semplificazione delle procedure costitutive delle reti di imprese;
*
una maggiore esigenza di “
disclosure
economico-finanziaria” in caso di
attribuzione della soggettività giuridica.
2.
La soggettività giuridica delle reti
L’innovazione principale ha riguardato la possibilità di attribuzione della soggetti-
vità giuridica alle reti d’impresa, specificando che:
«
Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è
dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4 quater ultima parte
».
L’attribuzione di soggettività giuridica è, quindi:
*
FACOLTATIVA
;
*
CONDIZIONATA,
all’iscrizione della rete nella sezione ordinaria del Re-
gistro delle Imprese.
Gli operatori, allo stato, pertanto, possono optare per la costituzione di ben tre
tipologie di Reti
3
:
a.
Le c.d. “Reti-contratto” che possiamo definire “base”: non dotate
di alcuna soggettività giuridica
b.
Le c.d. “Reti-contratto”, definibili “speciali”: che si connotano per
non assumere alcuna soggettività giuridica, e, purtuttavia:
siano dotate di fondo patrimoniale comune;
siano dotate di organo comune;
svolgano un’attività, anche commerciale, con i terzi.
Per queste Reti, sono previsti:
un regime di responsabilità limitata al fondo patrimoniale comune per le
obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete;
la redazione e il deposito, a cura dell’organo comune, di una situazione
patrimoniale.
c.
Infine, le c.d. “Reti-soggetto”: trattasi di realtà aventi soggettività giu-
ridica acquisita mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
In difetto di detta iscrizione, si ricade nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b.
Soffermandoci su quest’ultime
, va evidenziato come nell’art. 45 della Legge
134/2012 (così come modificato ed integrato dall’art. 36, quarto comma, del D.L.
n. 179/2012) viene sancito che, qualora, il contratto preveda
l’istituzione di un
fondo patrimoniale comune e di un organo comune
destinato a svolgere un’at-
tività anche commerciale con i terzi:
*
il contratto può essere redatto per atto pubblico, per scrittura privata
autenticata, o per atto firmato digitalmente ad opera di un notaio (art. 25 D.Lgs. 82/
2005 e successive modificazioni);
*
al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni relative ai consorzi (artt. 2614 e 2615 c.c
.): per le obbligazioni assunte
in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi
possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune
4
.
*
Per le obbligazioni assunte dagli organi della rete
per conto dei singoli
associati
rispondono questi ultimi solidalmente (art. 1292 c.c. e seguenti). In caso
d’insolvenza, nei rapporti tra gli associati il debito dell’insolvente si ripartisce tra
tutti in proporzione delle quote;
*
in ogni caso, viene ribadito in modo assoluto che i terzi possono far valere
i loro diritti
esclusivamente sul fondo comune per le obbligazioni contratte
dall’organo comune in relazione al programma di rete
5
;
*
entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune deve
redigere una situazione patrimoniale, con le stesse caratteristiche di quella richiesta
per le società di capitali, ed in linea con quanto richiesto ai consorzi;
*
la pubblicità (costitutiva) della Rete si intende adempiuta mediante l’iscri-
zione del contratto nel Registro delle Imprese del luogo dove ha sede la rete.
3.
Reti-contratto e Reti-soggetto
Le novità della Legge 134/2012 e del D.L. 179/2012 configurano quindi, in sostan-
za, due classi di Rete di imprese (costituendo le c.d. “Reti-contratto “speciali” un
sub-tipo, per alcuni aspetti, dell’una e dell’altra macro-classe) : ovvero una che
potremo definire “leggera”, la cosiddetta “
Rete-contratto
” senza soggettività giu-
ridica e con estensione a tutti gli associati della responsabilità patrimoniale per le
obbligazioni assunte per nome e per contro della rete.
Ed una definibile “pesante”; la cosiddetta “
Rete-soggetto
” che dispone necessa-
riamente di fondo patrimoniale ed organo comune, che può avere soggettività giuri-
dica (se ne fa richiesta), che deve depositare un bilancio con le stesse caratteristiche
di una società di capitali, e che limita la responsabilità patrimoniale degli associati
al fondo patrimoniale purché l’organo comune abbia agito nei limiti del mandato
ricevuto e non abbia agito per nome e per conto di un associato.
Le
Reti-contratto
sono
prive di soggettività giuridica
e l’adesione al contratto di
rete non comporta estinzione o modifica della soggettività tributaria delle imprese
partecipanti.
Da un punto di vista economico, sono «una libera aggregazione tra imprenditori» e
pertanto rientrano tra le organizzazioni di persone e di beni prive di personalità
giuridica alle quali viene attribuito, su richiesta, il codice fiscale ai sensi dell’art.2 del
D.P.R. 605/1973
6
, ferma restando l’esclusione della soggettività tributaria (C.M.
15 febbraio 2011, n. 4/E, par. 20.2).
In termini di responsabilità patrimoniale, nelle Reti-contratto il rapporto tra impre-
se partecipanti ed organo comune rientra nello schema del mandato ed è definito nel
contratto di Rete. In caso di organo comune con un mandato con rappresentanza gli
effetti civilistici (art. 1704 del c.c.) e fiscali delle operazioni poste in essere sono
imputati direttamente alle singole imprese mandanti.
La Rete risulta, quindi, trasparente agli associati ed ai fini IVA devono essere
emesse tante fatture attive o passive quante sono le imprese mandanti. In caso di
organo comune con un mandato senza rappresentanza questo resta centro di impu-
tazione dei diritti e obblighi derivanti dagli atti compiuti con terzi, con diritto di
riversarne gli effetti in capo alle imprese mandanti; riceve le fatture dalle imprese
mandanti con riemissione alle stesse; rileva nelle proprie scritture contabili le ope-
razioni effettuate per conto dei “retisti”.
In compenso la Rete-contratto non è obbligata a dotarsi di fondo patrimoniale
comune, non deve nominare un organo comune e non deve istituire una contabilità
per redigere il bilancio. Tuttavia, deve iscriversi, anch’essa, nella sezione del Regi-
stro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante con efficacia del con-
tratto a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a
carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Le
Reti-soggetto
devono invece disporre di fondo comune, organo comune, conta-
bilità per redigere un bilancio equivalente a quello delle società di capitali; non sono
obbligate ma possono richiedere la soggettività giuridica per diventare centro di
attribuzione di diritti e di obblighi; limitano la responsabilità patrimoniale degli
associati al fondo comune per le obbligazioni contratte dall’organo comune in
relazione al programma di rete.
La
situazione patrimoniale
delle reti che hanno richiesto l’iscrizione nella sezio-
ne ordinaria del Registro delle Imprese è un bilancio di esercizio che va redatto e
SEGUE A PAGINA 31
1
Sull’argomento, a commento della previgente normativa, cfr. F. Lazzarotto – R. Sammarchi,
Contratti di rete: la qualità dei programmi è anche un obbligo fiscale
,
in Il Commercialista Veneto, n. 200 - MARZO - APRILE 2011, G. L. Costelli,
Il Contratto di Rete tra imprese
, in Il Commercialista Veneto, n. 198 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2010.
2
Allo stato attuale, stante la lettera della norma che parla di “imprenditori”, non risulta chiaro se possa essere costituita una Rete d’impresa tra professionisti singoli.
3
Vedasi anche tabella riassuntiva in appendice al presente contributo.
4
Il fondo patrimoniale della rete costituisce un patrimonio separato rispetto a quello delle singole imprese partecipanti. I creditori della rete non possono aggredire il patrimonio
delle imprese partecipanti, e le quote del fondo comune appartenenti a tali imprese non sono aggredibili dai creditori particolari delle stesse.
5
A livello operativo, sarà quindi opportuno specificare negli ordini emessi dalla Rete ai fornitori che questi sono in esecuzione del programma di Rete, eventualmente allegando
la delibera che attribuisce all’organo comune i poteri e copia del programma di Rete, per garantire gli associati da azioni di rivalsa dei fornitori sui singoli associati.
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Vedi R.M. 30 giugno 2011, n. 70/E. L’istanza deve essere predisposta utilizzando il modello AA5/6 “Domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati,
avvenuta fusione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche)”, e può essere presentata presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.