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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
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IL COMMERCIALISTA VENETO
-
nelle ipotesi previste dall’art. 40 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973, ove la consolidante può
presentare istanza di compensazione delle perdi-
te non utilizzate, l’intimazione ad adempiere sca-
de dopo centoventi giorni; centosessantasei, con
la sospensione feriale.
Quanto deve pagare il contribuente?
L’ammontare da pagare è variabile e dipende dal-
le scelte difensionali. In caso di mancata
impugnazione, il contribuente è tenuto a pagare
tutte le imposte, gli interessi e le sanzioni.
In caso di impugnazione, solo un terzo delle impo-
ste e degli interessi (art. 15D.P.R. n. 602 del 1973).
Se il contribuente paga, non sorgono problemi. Se
il contribuente non paga e non impugna l’avviso
di accertamento, le possibilità sono due:
-
o presenta l’istanza di rateazione;
-
ovvero, si espone all’esecuzione coattiva
del proprio patrimonio.
Se il contribuente non paga e però impugna l’av-
viso di accertamento:
-
può sempre presentare l’istanza di
rateazione;
-
può chiedere, in via incidentale, la so-
spensione giudiziale della riscossione;
-
se non paga ratealmente e non ottiene la
sospensione giudiziale, si espone all’esecuzione
coattiva del proprio patrimonio.
Passiamo ora ad esaminare come si perfeziona il
diritto-potere dell’agente della riscossione di ese-
guire in via coattiva la pretesa tributaria.
5.
L’affidamento in carico.
La riforma attuata dal D.L. n. 78 del 2010 ha intro-
dotto un nuovo istituto, che semplifica gli
adempimenti prima legati alla formazione e alla
trasmissione del ruolo: si tratta dell’affidamento
in carico all’agente della riscossione delle som-
me dovute a seguito della notifica dell’avviso di
accertamento.
Sotto il profilo temporale, l’affidamento in carico
è legato non al perfezionamento del titolo esecu-
tivo (termine fisso) ma all’intimazione ad adem-
piere (termine mobile) e avviene dopo che siano
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per pre-
sentare ricorso.
Il primo aspetto da evidenziare è che il termine di
trenta giorni è un termine dilatorio, che dunque
non può essere accorciato – salvo nelle ipotesi
del c.d. “affidamento straordinario”
5
– dall’agen-
zia delle entrate.
Il secondo aspetto da sottolineare è che questo
termine dilatorio deve essere riconosciuto in li-
nea di principio indipendentemente dalle scelte
del contribuente, che può o meno impugnare l’av-
viso di accertamento. Quindi:
-
se il contribuente non fa ricorso, l’affida-
mento in carico deve avvenire non prima di no-
vanta giorni dalla notifica dell’avviso di accerta-
mento (centotrentasei giorni, se di deve compu-
tare anche il termine di sospensione feriale);
-
se il contribuente fa ricorso e presenta
istanza di accertamento con adesione, l’affidamen-
to in carico deve avvenire non prima di centottanta
giorni (duecentoventisei giorni, tenendo presen-
te anche il termine di sospensione feriale).
Questo significa che prima dei termini suddetti
l’agente della riscossione, almeno formalmente,
non è a conoscenza della pretesa fiscale e che il
contribuente, ancorché inadempiente, non è
esposto al rischio di esecuzione coattiva.
Una questione che merita di essere segnalata è
che la legge collega l’affidamento in carico al “
ter-
mine ultimo per il pagamento
” e il termine ulti-
mo per il pagamento è il “
termine di presentazio-
ne del ricorso
”: ciò vuol dire che il momento dal
quale iniziano a decorrere i trenta giorni non è il
momento di presentazione del ricorso, ma il ter-
mine di presentazione del ricorso.
F
acciamo un
esempio. Il contribuente rice-
ve un avviso di accertamento il 1° luglio.
In questo caso, il termine di impugnazione,
e quindi il termine di pagamento, tenendo conto
della sospensione feriale, è il 15 ottobre.
Il contribuente impugna l’avviso di accertamen-
to il 10 luglio.
In questa ipotesi, è ragionevole supporre che
l’affidamento in carico possa essere fatto non
prima del 14 novembre, ossia dopo che siano
trascorsi almeno trenta giorni dal 15 ottobre.
Vale la pena, infine, soffermarsi sulla circostanza
che l’affidamento in carico viene pensato dal le-
gislatore come un atto meramente interno tra
l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossio-
ne e quindi come atto che produce i propri effetti
indipendentemente dalla comunicazione al con-
tribuente. E qui sono sorte delle perplessità.
E’ mai possibile che un atto che segna il passag-
gio delle competenze dall’Agenzia delle Entrate
all’agente della riscossione, e quindi l’avvio del-
la riscossione coattiva, non debba essere posto
a conoscenza del contribuente?
Il legislatore ha risposto a queste perplessità
prevedendo di recente, con il D.L. 2marzo 2012, n.
16, che l’agente della riscossione comunichi di
avere preso in carico le somme per la riscossione:
-
con raccomandata semplice;
-
da spedire all’indirizzo presso il quale è
stato notificato l’avviso di accertamento.
Incerti sono gli effetti che debbono essere
ricollegati a questa comunicazione.
La scelta del legislatore di ricorrere alla racco-
mandata semplice e di prescriverne l’invio all’in-
dirizzo di notificazione dell’avviso di accertamen-
to, ha indotto i primi commentatori a ritenere che
si tratti di un atto di “pura cortesia”, del tutto
inidoneo a produrre effetti nei rapporti tra l’agente
della riscossione e il contribuente
6
.
Stando a questa impostazione, la sospensione
ope legis
decorrerebbe sempre e comunque dal
momento dell’affidamento in carico dell’avviso
di accertamento all’agente della riscossione, in-
dipendentemente dalla conoscenza di questo atto
da parte del contribuente
7
(che potrebbe non aver
ricevuto la raccomandata semplice, anche in con-
seguenza del trasferimento della propria residen-
za ad un indirizzo diverso rispetto a quello di
notificazione dell’avviso di accertamento).
6.
La sospensione
ope legis
dell’esecuzione forzata.
In linea teorica, a seguito dell’affidamento in ca-
rico, il contribuente che non ha adempiuto all’in-
timazione ad adempiere è astrattamente sogget-
to alla procedura esecutiva, anche senza l’emis-
sione della cartella di pagamento.
Il legislatore tributario, tuttavia, con il D.L. n. 70
del 2011, ha previsto la sospensione
ope legis
dell’esecuzione forzata, che non è legata ad alcu-
na condizione ed opera automaticamente, per un
arco temporale di centottanta giorni, per il solo
fatto dell’affidamento in carico all’agente della
riscossione delle somme richieste con l’avviso
di accertamento esecutivo
8
.
In forza di ciò, l’agente della riscossione, nei
centottanta giorni successivi all’affidamento in cari-
co, nonha il poteredi avviaregli atti di espropriazione
forzata, benché l’avviso di accertamento sia già ese-
cutivo e sia scaduto il termine per adempiere.
Se il contribuente non ha presentato ricorso, tut-
te le somme richieste a titolo di imposte, di inte-
ressi e di sanzioni divengono interamente
eseguibili in via coattiva con decorrenza dal
centottantunesimo giorno successivo all’affida-
mento in carico dell’avviso di accertamento al-
l’agente della riscossione
9
.
In presenza di ricorso, invece, operano due so-
spensioni
ope legis
:
-
la sospensione automatica dell’efficacia
esecutiva dell’avviso di accertamento prevista
dall’art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973, limitatamen-
te ai due terzi delle imposte e dei relativi interessi,
nonché a tutte le sanzioni irrogate, sino alla data
di pubblicazione della sentenza di primo grado
10
;
-
la sospensione automatica introdotta dal
D.L. n. 70 del 2011, che differisce di centottanta
giorni l’eseguibilità in via coattiva della quota di
un terzo delle imposte e degli interessi richiesti
con l’avviso di accertamento esecutivo.
In questo contesto, è possibile sostenere che la
disciplina dell’avviso di accertamento esecuti-
vo, a seguito della sospensione
ope legis
intro-
dotta dal D.L. n. 70 del 2011, sia divenuta più
equilibrata e non appaia lesiva dei diritti
difensionali dei contribuenti. Infatti, presentan-
do l’istanza di accertamento con adesione, l’agen-
te della riscossione – se non viene eseguito il
c.d. “affidamento straordinario” – può esercita-
re il diritto di agire coattivamente sul patrimonio
del debitore non prima che siano trascorsi
trecentossessanta giorni dalla notificazione del-
l’avviso di accertamento esecutivo
11
(quattrocentosei giorni se si può fruire anche
della sospensione feriale dei termini): in questo
arco temporale, il contribuente – come nel siste-
ma previgente – ha tutto il tempo per opporsi alla
pretesa tributaria e per chiedere la sospensione
dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del D.
Lgs. n. 546 del 1992.
5
Stando alla lettera c), del comma 1, dell’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, <<
in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico
agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell’ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente
all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la
sospensione di cui alla lettera b)
>>.
6
In questo senso, sia pur criticamente, CARINCI,
Comunicazione al contribuente della presa a carico delle somme da riscuotere con atto impoesattivo
, in Corr. trib., 2012, p.
969.
7
Così GLENDI,
L’oscuro transito dall’Agenzia delle entrate ad Equitalia nella riscossione degli atti impoesattivi
, in Corr. trib., 2012, p. 1014; di diverso avviso LA ROSA,
Riparto delle competenze, e “concentrazione” degli atti nella disciplina della riscossione
, in GLENDI-UCKMAR (a cura di),
La concentrazione …
, cit., p. 89.
8
Tale sospensione, si badi bene, riguarda solo l’esecuzione forzata e non l’obbligo di pagamento dei tributi, che permane in capo al contribuente e che lo espone al pagamento
degli interessi moratori, nonché dell’aggio della riscossione, dal giorno successivo al termine ultimo per presentare ricorso.
9
Così anche LOVISOLO,
Gli accertamenti “impo-esattivi”, la riscossione frazionata e la tutela cautelare oltre il 1° grado di giudizio
, in Dir. prat. trib., 2012, p. 96.
10
Che, a differenza dell’inibitoria introdotta dal D.L. n. 70 del 2011, sospende anche l’obbligo di pagamento del tributo.
11
Ossia: sessanta giorni per impugnare l’avviso di accertamento, più novanta giorni per il procedimento di accertamento con adesione, più trenta giorni per l’affidamento in
carico, più centottanta giorni di sospensione
ope legis
dell’esecuzione forzata.
La riscossione nell'accertamento esecutivo
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