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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
La riscossione
nell'accertamento esecutivo
ANTONIO PANIZZOLO
Ordine di Padova
SEGUEAPAGINA29
1.
Introduzione
Il legislatore tributario, con l’art. 29 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, ha previsto la concentrazione
della riscossione nell’accertamento: è nato così
l’avviso di accertamento esecutivo o l’atto
impoesattivo, così come battezzato da autorevo-
le dottrina
1
.
La novella, che ha come obiettivo il
potenziamento dell’attività di riscossione, non è
caduta in un contesto congiunturale favorevole,
visto che le imprese italiane erano ancora alle
prese con gli effetti negativi della crisi dell’eco-
nomia mondiale del 2008.
Il rischio era che l’avviso di accertamento esecu-
tivo, abbreviando troppo i tempi di riscossione
dei tributi, accentuasse le difficoltà finanziarie
delle imprese, in un contesto in cui era già di per
sé molto difficile l’accesso al credito bancario.
Le pressioni della stampa specializzata hanno
sortito i loro effetti, giacché il legislatore, con il
successivo D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha intro-
dotto delle importanti modifiche (e,
segnatamente, la sospensione
ope legis
dell’ese-
cuzione forzata), miranti ad attenuare l’impatto
dell’avviso di accertamento esecutivo sui con-
tribuenti.
Il quadro che ne è uscito, come vedremo, è abba-
stanza equilibrato e sostanzialmente rispettoso
del principio costituzionale di effettività del dirit-
to di difesa del contribuente, sancito negli arti-
coli 24 e 113 della Costituzione.
2.
Lanovitàdell’avviso
di accertamento esecutivo.
Per comprendere la novella introdotta dal D.L. n.
78 del 2010, occorre fare qualche cenno sui rap-
porti tra accertamento e riscossione nel sistema
previgente (che, in alcuni casi residuali, è ancora
il sistema in vigore). In passato, l’avviso di ac-
certamento aveva solo il compito di fissare la
pretesa nei confronti del contribuente, con un
atto suscettibile di divenire definitivo e quindi di
cristallizzare detta pretesa in caso di mancata
impugnazione entro i termini di legge.
Le somme ritenute dovute, o a titolo provvisorio,
oppure a titolo definitivo, per essere riscosse,
richiedevano il compimento dei seguenti atti:
-
la formazione del ruolo da parte dell’uffi-
cio competente, con indicazione delle somme da
pagare;
-
la sottoscrizione del ruolo da parte del ti-
tolare dell’ufficio, che produceva l’effetto di ren-
dere esecutivo il ruolo;
-
la consegna del ruolo al concessionario;
-
la notificazione della cartella di pagamen-
to da parte del concessionario, da pagarsi entro
il termine di sessanta giorni.
In sostanza, nel sistema previgente, dovevano
essere posti in essere tutti questi atti, nonché
essere decorsi i sessanta giorni dalla notificazio-
ne della cartella di pagamento, perché il conces-
sionario della riscossione potesse esercitare il
diritto-potere di escutere coattivamente il contri-
buente.
Nella norma, tenendo conto dei termini feriali e
dell’istanza di accertamento con adesione, pote-
va passare circa un anno (dipendeva, ovviamen-
te, dall’organizzazione dei singoli uffici) per su-
bire l’esposizione all’esecuzione
esattoriale, in caso di morosità nel
pagamento delle imposte ritenute
dovute.
In questo arco temporale, il contri-
buente aveva la possibilità di di-
fendersi avanti le commissioni tri-
butarie e, se meritevole, di ottene-
re la sospensione dell’esecuzione
dell’avviso di accertamento impu-
gnato. Il sistema novellato ha si-
curamente semplificato il passag-
gio dall’accertamento alla riscos-
sione, facendo sparire la formazio-
ne del ruolo e la cartella di paga-
mento e cumulando nell’avviso di
accertamento tre distinte funzioni:
quella classica, di atto impositivo,
più le due nuove, di titolo esecuti-
vo e di precetto
2
.
3.
L’avviso di accertamento
quale titolo esecutivo.
L’avviso di accertamento, dunque, diviene esso
stesso atto esecutivo. E lo diviene, come dispo-
ne la lettera b) dell’art. 29, per il semplice decorso
di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di
accertamento. Il titolo esecutivo, com’è noto, è il
documento che consente di eseguire
coattivamente una pretesa creditoria nei confronti
di un altro soggetto.
Nel nostro caso, l’avviso di accertamento, dopo
avere quantificato la pretesa tributaria, consen-
te, decorso il termine di sessanta giorni, il perfe-
zionamento del titolo esecutivo necessario per
l’avvio dell’espropriazione forzata in capo al con-
tribuente. Ecco perché si parla di avviso di accer-
tamento esecutivo.
Tuttavia, dopo sessanta giorni non succede an-
cora nulla, giacché il titolo si perfeziona, diciamo
così, in astratto ma non in concreto e quindi ge-
neralmente non è ancora possibile agire
coattivamente nei confronti del contribuente.
Qui vale la pena ancora osservare che il termine di
sessanta giorni è perentorio e non è suscettibile di
essere prorogato per effetto, ad esempio, della
sospensione feriale dei termini o della presenta-
zione dell’istanza di accertamento con adesione.
4.
L’intimazione ad adempiere
L’avviso di accertamento, ai sensi della lettera a)
dell’art. 29, deve contenere l’intimazione ad adem-
piere entro un dato termine e l’avvertenza che, se
non si effettuerà il pagamento, si procederà ad
esecuzione forzata.
Si tratta di elementi tipici del precetto, ossia del-
l’atto di comando che precede l’espropriazione
forzata e che in passato dovevano essere espo-
sti nella cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25
del D.P.R. n. 602 del 1973
Ora, la grande novità della novella è che l’intima-
zione ad adempiere non è collegata ad un termine
fisso, com’era prima per la cartella, ma ad un ter-
mine mobile, ossia il termine di presentazione del
ricorso
3
.
Questo significa che le vicende che incidono sul
termine per impugnare si riflettono anche sull’in-
timazione ad adempiere, così:
-
per i contribuenti che non impugnano
l’avviso di accertamento, l’intimazione ad adem-
piere scade nei sessanta giorni successivi alla
notificazione dell’atto
4
;
-
per i contribuenti che non impugnano
l’avviso di accertamento, ma che possono gode-
re della sospensione feriale dei termini, l’intima-
zione ad adempiere scade dopo centosei giorni;
-
per i contribuenti che presentano l’istan-
za di accertamento con adesione, l’intimazione
ad adempiere scade dopo centocinquanta gior-
ni; se in mezzo cade la sospensione feriale, i gior-
ni divengono centonovantasei;
1
Sugli avvisi di accertamento esecutivi si rinvia alla lettura dei contributi di vari Autori, raccolti nel volume di GLENDI-UCKMAR (a cura di),
La Concentrazione della
riscossione nell’accertamento
, Padova, 2011.
2
Così CARINCI,
Prime considerazioni sull’avviso di accertamento “esecutivo” ex D.L. n. 78/2010
, in Riv. dir. trib., 2011, p. 165-166.
3
Sul carattere “mobile” di detto termine si rinvia a CARINCI,
La concentrazione della riscossione nell’accertamento (ovvero un nuovo ircocervo tributario)
, in GLENDI-
UCKMAR (a cura di),
La concentrazione …
, cit., p. 54.
4
In questa ipotesi, si realizza una coincidenza tra la data di perfezionamento del titolo esecutivo e la data di scadenza del termine per adempiere.