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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
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IL COMMERCIALISTA VENETO
e amministrative.
2.
In particolare, formano oggetto della profes-
sione le seguenti attività: a) l’amministrazione e la
liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e
le revisioni amministrative; d) la verificazione e ogni
altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di
conti, di scritture e di ogni altro documento contabile
delle imprese ed enti pubblici e privati; e) i regolamen-
ti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e
di revisore nelle società commerciali, enti non com-
merciali ed enti pubblici.
3.
Ai soli iscritti nella Sezione A commercialisti
dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per
l’espletamento delle seguenti attività:
a)
la revisione e la formulazione di giudi-
zi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti,
pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei
conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità
giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini
dell’accesso e del riconoscimento di contributi o
finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché
l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di
risorse finanziarie pubbliche;
b)
le valutazioni di azienda;
c)
l’assistenza e la rappresentanza davanti
agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) l’incarico di curatore, commissario giudiziale
e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali,
giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di am-
ministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausi-
liario del giudice, di amministratore e di liquidatore
nelle procedure giudiziali;
e)
le funzioni di sindaco e quelle di com-
ponente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in
società o enti, nonché di amministratore, qualora il
requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in
albi professionali;
f)
le funzioni di ispettore e di ammini-
stratore giudiziario nei casi previsti dall’articolo 2409
del Codice Civile;
g)
la predisposizione e diffusione di stu-
di e ricerche di analisi finanziaria aventi a oggetto titoli
di emittenti quotate che contengono previsioni sul-
l’andamento futuro e che esplicitamente o implicita-
mente forniscono un consiglio d’investimento;
h) la valutazione, in sede di riconoscimento
della personalità giuridica delle fondazioni e delle as-
sociazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla rea-
lizzazione dello scopo;
i)
il compimento delle operazioni di ven-
dita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del
progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’ese-
cuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14maggio
2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’ar-
ticolo 2, comma 3 quater, del medesimo decreto;
l)
l’attività di consulenza nella program-
mazione economica negli enti locali;
m)
l’attività di valutazione tecnica dell’ini-
ziativa di impresa e di asseverazione dei business plan
per l’accesso a finanziamenti pubblici;
n)
il monitoraggio e il tutoraggio dell’uti-
lizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
o)
la redazione e l’asseverazione delle in-
formative ambientali, sociali e di sostenibilità delle
imprese e degli enti pubblici e privati;
p)
la certificazione degli investimenti
ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle
normative vigenti;
q)
le attività previste per gli iscritti nella
Sezione B Esperti contabili dell’Albo.
Pertanto, la
speciale competenza tecnica
nella ma-
teria è
riconosciuta dalla legge
(anche con specifico
riferimento agli incarichi richiesti dal o di ausilio al
Giudice) a tutti gli iscritti all’Albo dei dottori com-
mercialisti, sezione A, come sopra dettagliatamente
specificato. Ci si chiede quindi: può una persona priva
della competenza tecnica nella materia “riservata” agli
iscritti all’Albo professionale dei dottori commerciali-
sti essere iscritta nell’Albo? La risposta è certamente
no
, in quanto per l’iscrizione all’Albo professionale si
deve necessariamente essere in possesso del titolo di
abilitazione all’esercizio della professione rilasciato dallo
Stato, che certifica – attraverso l’esame di Stato di abi-
litazione – la competenza tecnica specifica del soggetto
nelle materie, riservate e non, oggetto della professione.
Proprio in virtù di questo esplicito ed inequivocabile
riconoscimento della speciale competenza tecnica in
capo agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, si
ritiene che il giovane dottore commercialista non deb-
ba dare dettagliatamente prova (con elencazione det-
tagliata o corredo di documentazione) dei compiti e
attività svolti e che svolge quotidianamente nell’eser-
cizio della professione.
Discorso differente potrebbe farsi per coloro che, iscrit-
ti all’Albo professionale in forza di norme precedenti,
non hanno dovuto superare l’esame di abilitazione o
per coloro che sono stati recentemente iscritti di dirit-
to all’Albo professionale in forza del solo diploma di
ragioneria come titolo abilitante (sic!). Ma questo non
è il caso dei giovani dottori commercialisti.
Sulla locuzione “speciale competenza tecnica”
Da rilevare come il legislatore abbia indicato tra i re-
quisiti necessari per l’iscrizione all’Albo del Tribuna-
le la “speciale competenza tecnica” e non già la “com-
provata esperienza tecnica”, come taluni Comitati
parrebbero invece ritenere. La comprovata esperienza
certo presuppone in sé la speciale competenza, ma
vero non è il contrario. Per cui il Comitato non può,
proprio alla luce della previsione normativa, richiede-
re la comprovata esperienza (quindi, come si legge nel
modello prestampato di richiesta d’iscrizione all’Al-
bo di alcuni Tribunali, “copia dei lavori effettuati, (…),
incarichi”) per desumere la speciale competenza.
Questi elementi, che definiscono e danno atto semmai
della competenza settoriale (all’interno della materia di
competenza) del singolo candidato, possono certo es-
sere d’utilità al Giudice nel momento dell’assegnazione
dell’incarico in funzione del particolare settore in cui è
richiesto l’intervento del consulente tecnico, ma non
possono essere assunti quali elementi unici dai quali
evincere il possesso della speciale competenza tecnica.
Se oggetto della valutazione per l’iscrizione fosse
l’esperienza professionale maturata, questo dovrebbe
risultare chiaramente dal testo della norma che regola
l’ammissione all’Albo dei consulenti tecnici del Giu-
dice; testo di norma che oggi contempla esclusivamen-
te la “speciale competenza tecnica”.
Sulla (presunta) mancanza
di speciale competenza tecnica
Per quanto attiene le ragioni che vedono talvolta/spes-
so rigettare la domanda di iscrizione nell’Albo dei con-
sulenti tecnici del Giudice del Tribunale, ovvero l’im-
possibilità di evincere la speciale competenza tecnica
nella materia o la mancata dimostrazione della speciale
competenza tecnica dalla documentazione allegata alla
domanda, il giovane dottore commercialista non può
non osservare e sottolineare come il solo riferimento
all’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili e al Registro dei Revisori contabili
tenuto presso il Ministero della Giustizia contenga in
sé tutti i dati necessari ad evincere la speciale compe-
tenza tecnica nella materia.
Si ricorda inoltre che il Comitato è composto anche dal
Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili territorialmente competente o suo
delegato, il quale deve limitarsi a testimoniare dell’iscri-
zione del candidato all’Albo professionale, così come
dell’assenza di procedimenti disciplinari e
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione profes-
sionale continua, dando così prova del possesso da par-
te del candidato dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 della
norma. Proprio sul ruolo dell’Ordine professionale in
seno al Comitato, preme qui sottolineare come -ai fini
del procedimento valutativo del Comitato -non debba
invece assumere alcun rilievo la conoscenza personale e
diretta del candidato da parte del Presidente dell’Ordine
professionale di appartenenza (o suo delegato), e la
presentazione che quest’ultimo fa del candidato.
Alla luce di quanto sopra, il Comitato non può quindi
sostenere che non si evince o non è dimostrata la spe-
ciale competenza tecnica nella materia del giovane dot-
tore commercialista candidato all’iscrizione all’Albo
dei consulenti tecnici o periti del Tribunale.
Tuttavia, volendo comunque dar conto dettagliato della
propria esperienza professionale – sebbene non spe-
cificamente richiesto dalla norma in materia di requisi-
ti d’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giu-
dice – si possono elencare (non esaustivamente) le
attività condotte in proprio o in collaborazione.
Nessun dettaglio circa il cliente deve essere fornito,
nel rispetto dell’art. 5 del D. Lgs. 139/2005.
Oltre alla “speciale competenza tecnica” posseduta
dal giovane dottore commercialista nelle materie og-
getto della professione, il Comitato dovrebbe poi ave-
re riguardo e considerare adeguatamente le ulteriori
speciali competenze tecniche del candidato derivanti
dalle sue specializzazioni. Gli ulteriori elementi di
specializzazione non possono che essere considerati
ad integrazione della speciale competenza ed espe-
rienza tecnica riconosciuta dalla legge agli abilitati e
iscritti all’Albo/Registro professionale.
Sulla posizione dei giovani
dottori commercialisti
Si rimanda a quanto già dedotto in ordine alla speciale
competenza ed esperienza tecnica dei giovani dottori
commercialisti, iscritti all’Albo dei dottori commer-
cialisti ed esperti contabili.
Preme in questa sede sottolineare come i giovani dot-
tori commercialisti si trovino nella situazione piena-
mente legittima di chi è in possesso dei requisiti per-
sonali (assenza di condanne, di incapacità e di proce-
dimenti disciplinari) e professionali (speciale compe-
tenza tecnica nelle materie oggetto della professione
dei dottori commercialisti e revisori legali dei conti,
oltre a eventuali specifiche competenze di supporto
alla materia principale di specializzazione) e si trovi-
no quindi nelle condizioni formali e sostanziali di po-
tere ottenere l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecni-
ci del Giudice del Tribunale.
Illegittimo ed ingiusto sarebbe pertanto che una per-
sona in possesso dei requisiti previsti dalla norma
(i.e., iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti,
specchiata condotta morale e possesso della speciale
competenza tecnica nella materia oggetto della doman-
da) si vedesse rigettare l’istanza di iscrizione nell’Al-
bo dei consulenti tecnici del Giudice per un errato
assunto del Comitato di prima istanza, ovvero l’as-
senza/mancanza della “speciale competenza tecnica”,
ad essi riconosciuta dalla legge dello Stato.
Queste argomentazioni sono state accolte dalla Corte
di Appello del Tribunale di Trento chiamata a pronun-
ciarsi, nel maggio 2012, sul reclamo presentato da un
giovane dottore commercialista a fronte del diniego
ricevuto alla domanda di iscrizione all’Albo dei consu-
lenti tecnici del Giudice presso lo stesso Tribunale. La
Corte ha valutato l’erroneità del provvedimento di
diniego, “che immotivatamente esclude la sussistenza
della speciale competenza richiesta per l’iscrizione
all’Albo”, in quanto – osserva la Corte – “il suddetto
requisito al contrario risulta positivamente evidenziato
in capo [al reclamante, che] ha ottenuto tra l’altro
l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista e revisore legale dei conti previo com-
pimento del percorso accademico e professionale
normativamente previsto”.
Per questi motivi la Corte d’Appello ha dunque accol-
to il reclamo, disponendo per gli effetti l’iscrizione del
reclamante all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice
del Tribunale di Trento.
S
crivere su questo argomento
mi ha offerto lo
spunto per rispondere alla domanda (provoca-
toria?) del collega Lenarda (in Il Commercialista
veneto n. 203/204, settembre-dicembre 2011, p. 8). Il
collega “anziano” Lenarda si chiedeva – rivolgendosi
ai colleghi “giovani” – “
Perché non vi arrabbiate
?”
Da quanto sopra scritto (considerazioni liberamente
tratte da una storia vera, iniziata con una forte “arrab-
biatura” ma che ha visto (fortunatamente) infine pre-
valere il diritto in sé e il diritto dei giovani dottori
commercialisti di veder riconosciuta la loro professio-
nalità) emerge chiaramente il perché non ci arrabbiamo
(più). Perché proprio la generazione dei colleghi “an-
ziani” non perde occasione per rimarcare la distinzio-
ne tra colleghi anziani e giovani, negando a questi
ultimi – artatamente – la possibilità di dimostrare
che, nonostante la giovane età anagrafica e/o profes-
sionale, essi possono e sanno fare il mestiere per cui
sono stati e si sono preparati ed hanno le competen-
ze per fare, autonomamente, il loro lavoro. Il vero
ostacolo nella professione sta proprio in questo:
l’ostacolo all’esercizio della professione, non all’ac-
cesso alla professione.
Tirocinio professionale e esame di Stato non sono un
ostacolo, ma una garanzia imprescindibile della nostra
professionalità e della qualità del nostro lavoro.
I giovani dottori commercialisti non vogliono (conti-
nuare a) indignarsi: vogliono solo poter esercitare la
professione, lealmente e alla pari con tutti i colleghi,
indipendentemente dalla loro età anagrafica o anzianità
professionale.
Competenza
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