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NUMERO 209 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
La scienza della finanza accademica
In tutto il mondo si insegna una disciplina chiamata in Italia “scienza della finanza”
definibile come «la scienza delle leggi secondo le quali gli uomini provvedono al
soddisfacimento di certi bisogni particolari che, per distinguerli dai bisogni ordinari
privati, si chiamano pubblici
26
»; dei bisogni pubblici l’autore fornisce più una
classificazione che una definizione, probabilmente perché, purtroppo, la sola defi-
nizione è «ce que les hommes de l’État ont étiqueté service public
27
».
Per gli autori dei trattati di scienza della finanza il problema del consenso dei
contribuenti alla spesa che rende necessaria l’imposizione fiscale sembra essere
estraneo alla loro disciplina (probabilmente lo considerano una questione politica e
non scientifica). Sul punto è stato osservato che
«the usual approach is to take the level of revenue required as fixed and to
explore the most “efficient” and “equitable” way to raise that fixed revenue,
deliberately suppressing any feedback effects of the method of financing on the
revenue level itself
28
».
Merita quindi ricordare qui almeno i maggiori tra quei pochi autori che, sottraendosi
all’approccio generalizzato che vuole che tanto la composizione della spesa pub-
blica quanto il suo ammontare siano “dati” del problema, hanno, invece, dato al
consenso dei contribuenti dignità di argomento di discussione scientifica.
Di essi
A
MILCARE
P
UVIANI
(1854 – 1907),
professore di scienza della finanza al-
l’Università di Perugia, ipotizzando che, almeno quale decisore di spesa e, quindi,
di conseguente imposizione fiscale, lo Stato sia totalitario, si dedica a rendere
espliciti gli inganni normalmente usati per illudere i cittadini contribuenti tanto dal
lato dell’entrata quanto da quello dell’uscita dimostrando nella sua
Teoria della
illusione finanziaria
29
che il controllo dei contribuenti sulla spesa (anticamente
negato in nome dell’intangibilità delle prerogative del sovrano, o perché non si
doveva far conoscere le proprie disponibilità al nemico) resta impossibile anche nei
“trasparenti” regimi democratici, a causa dalla complessità della materia; si tratta
dei metodi coi quali, per usare l’espressione già citata di Pascal Salin,
les hommes de
l’État
, cioè governanti e burocrati, convincono i contribuenti che l’onere che essi
sostengono è meno pesante di quanto non sia realmente e anche convincono i
beneficiari della spesa pubblica che il valore dei beni e servizi che essi ricevono è più
alto della realtà. Anch’egli convinto della natura totalitaria dello Stato impositore,
quasi un secolo dopo, il già nominato e citato P
ASCAL
S
ALIN
(1939 - ), professore
emerito dell’Università di Paris IX Dauphine e già presidente della Mont Pelerin
Society
30
, non solo sfata – come ho già avuto modo di segnalare - il mito della
progressione d’imposta, ma anche distrugge i fondamenti pseudoscientifici di altre
imposte, e nel capitolo conclusivo del suo già citato
L’arbitraire fiscal
auspica che
il potere tributario venga sottoposto a vincoli giuridici che mancano pressoché
ovunque e ove esistono sono troppo ampi.
Approccio completamente diverso è quello di J
AMES
M. B
UCHANAN
(1919 - ),
professore in diverse università americane, premio Nobel per l’economia nel 1986,
che ambienta i suoi modelli di scelta nel, per noi inconcepibile, mondo della demo-
crazia diretta degli enti locali nordamericani, concludendo tra l’altro che la sola
assenza di un diretto collegamento tra servizio pubblico offerto ai cittadini e costo
dello stesso da sopportare quali contribuenti è sufficiente per provocare una spesa
pubblica complessiva
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maggiore di quella che si verificherebbe se la decisione
sull’offerta del servizio pubblico fosse preceduta da una discussione comprenden-
te anche l’imposizione fiscale necessaria per pagare il servizio (il modello, eviden-
temente, non è esportabile nei paesi in cui i servizi pubblici non vengono proposti
per essere discussi, ma semplicemente imposti da governanti e burocrati).
Il collegamento tra singolo servizio pubblico proposto ai contribuenti e imposizio-
ne fiscale necessaria per sostenere la specifica spesa ci riporta al più antico tra gli
autori che hanno considerato il consenso popolare alla spesa pubblica tema degno
di discussione scientifica.
K
NUT
W
ICKSELL
(1851 – 1926) laureato a Uppsala (ove poi anche insegnò), ricorda-
to dagli storici del pensiero economico per i suoi lavori in materia di interesse e di
moneta
32
, dopo essersi perfezionato in economia politica a Vienna alla scuola di
Böhm - Bawerk e di Menger pubblicò a Jena presso Fischer nel 1896 la sua tesi di
dottorato intitolata
Finanztheoretische Untersuchungen, nebst Darstellung und
Kritik des Steuerwesens Schwedens
33
nella quale si pose il problema del consenso
dei tassati sulla spesa che avrebbero finanziato, proponendo
«first of all, that the bridge between tax and expenditure sides of the fiscal
account be made explicit. When a specific expenditure project was presented, a
whole array of possible distributions of the required tax bill was also to be
presented, with each array estimated to produce revenues sufficient to cover the
outlay. The expenditure project was then to be voted on in the legislature, along
with each one of the tax allocations, and when one such combination secured the
unanimous approval
of the assembly, it was to be adopted. If no single
combination received unanimous support, the expenditure project was not to be
undertaken and no tax was to be levied
34
».
Le leggi fondamentali che hanno affrontato la questione
Alla ricerca di spunti per una tutela della libertà di disporre del proprio prodotto a
livello costituzionale ho cercato di esaminare le leggi fondamentali di almeno alcuni
paesi vicini all’Italia.
Ho potuto servirmi del sito “http://www.consiglioveneto.it/” ove si trova un link
“documenti e pubblicazioni” dal quale si può accedere ad un altro link denominato
“Le Costituzioni degli altri” nel quale si trovano in originale e in traduzione italiana
le leggi fondamentali di Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Ger-
mania, Italia, Polonia, Regno Unito (in realtà si tratta della legge del 1998 contenen-
te le autonomie concesse alla Scozia), Slovenia, Spagna, Svizzera, Unione Europea
(precisamente: trattato che adotta una Costituzione per l’Europa con la data del 13
ottobre 2004 senza nulla che informi che non è mai entrato in vigore), USA; il sito
fornisce anche un abbastanza ricco ed interessante elenco di altri siti in cui reperire
materiali sulle leggi fondamentali un po’ di tutto il mondo.
Ho limitato l’indagine adAustria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovenia,
Spagna e Svizzera e alle norme concernenti il prelievo fiscale diretto e la spesa
pubblica; sono così venuto a sapere che l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche
è esplicito in quattro (Francia, Italia, Polonia, Spagna) casi su nove, che le imposte
possano essere decise solo con atto avente il rango di legge si trova in tutte le leggi
fondamentali; soloAustria e Germania contemplano l’obbligo del pareggio; la Germa-
nia deve evitare un’eccessiva pressione fiscale sui contribuenti e la Svizzera, sola,
prevede costituzionalmente le aliquote massime del prelievo sul reddito mentre Au-
stria, Germania e Svizzera devono tenere conto dell’equilibrio economico generale, la
Polonia prevede che il debito pubblico statale non possa superare i tre quinti del PIL,
mentre in Spagna il debito pubblico deve essere autorizzato per legge.
In Polonia, inoltre, hanno ascoltato Einaudi e riservato l’iniziativa legislativa in
materia di spesa al Governo, in Spagna ogni diminuzione delle entrate deve avere il
consenso del Governo così come in Germania ove tale autorizzazione è necessaria
anche per l’aumento delle uscite. Prima di passare alle proposte conclusive, devo
osservare che sono convinto che l’iniziativa del Consiglio della Regione Veneto di
rendere disponibile on line una manciata di Costituzioni appartiene a quelle che non
avrebbero superato il filtro wickselliano costituito dalla seguente domanda “siete
d’accordo che una parte dei vostri soldi venga spesa per rendere disponibili nel sito
web del consiglio regionale i testi, peraltro già disponibili on line nei siti di ciascuno
Stato, delle costituzioni del resto del mondo?”.
Per quanto concerne, poi, i limiti tecnici del materiale messo a disposizione riman-
do al sito stesso, ove si viene anche a sapere che si tratta dell’aborto di un progetto
faraonico. La legge costituzionale 20 aprile 2012 n 1, nel tentativo, invero goffo, di
elevare a norma fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano ciò che, quale
principio di buon senso, dovrebbe essere rispettato senza necessità di scomodare
Parlamento, Capo dello Stato e Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nella Costituzio-
ne italiana il principio dell’”equilibrio di bilancio” per conseguire il quale, però in
considerazione del ciclo economico, si può anche ricorrere al debito. Qualcuno si è
lamentato perché avrebbe preferito che si fosse stabilito, invece dell’obbligo del-
l’”equilibrio”, quello del “pareggio”.
Non mi dilungherò a sbeffeggiare una norma costituzionale che consente il ricorso
all’indebitamento
«solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti
[significa di tutti i membri, non come usuale, solo dei presenti], al verificarsi di
eventi eccezionali
35
»
senza preoccuparsi di un debito pubblico già esistente superiore al 120 % del PIL
36
,
voglio qui chiarire che, come ho già fatto osservare sopra, oggi, nonostante la
recente riforma della Costituzione, sarebbe possibile approvare una legge che,
26
L
UIGI
E
INAUDI
,
Principi di Scienza della Finanza
, Torino, Boringhieri, 1948, pag 3.
27
«Quello su cui governanti e burocrati hanno messo l’etichetta di servizio pubblico»
,
P
ASCAL
S
ALIN
,
L’arbitraire fiscal,
cit., pag 241 nota 1
.
28
«L’approccio abituale consiste nel considerare dato l’ammontare delle entrate richiesto e ricercare il metodo più “efficiente” e più “equo” per raccogliere tale richiesto
livello di entrate, deliberatamente ignorando qualsiasi effetto sull’ammontare delle entrate provocato dal metodo di raccolta»
G
EOFFREY
B
RENNAN
,
Foreward
e J
AMES
M.
B
UCHANAN
,
Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice, “
http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv4.html”
.
29
L’ultima edizione mi risulta quella ISEDI del 1973 a cura di Franco Volpi.
30
Organizzazione internazionale di economisti, filosofi, storici ed uomini d’affari che ricercano la diffusione del liberalismo classico (libertà di manifestare il proprio
pensiero e libero mercato).
31
J
AMES
M. B
UCHANAN
, Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice,
cit. § 4.6.22.
32
J
OSEPH
A. S
CHUMPETER
, Storia dell’analisi economica,
Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pag 1061 ove di
Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart,
da W
ICKSELL
pubblicato nel
1928, si dice
«nessuno studioso di economica che non abbia letto questo volume può dire di aver completato la sua preparazione».
33
Ricerche di teoria finanziaria con illustrazione e critica del sistema tributario svedese
disponibile in originale, digitalizzata da Google, nel sito “http://archive.org/details/
finanztheoretis00wickgoog”; una traduzione inglese parziale, ma ampia, a cura
di
J
AMES
M. B
UCHANAN
col titolo
A new Principle of Just Taxation
si trova in
Classics in the
Theory of Public Finance
a cura di R
ICHARD
A. M
USGRAVE
e A
LAN
T. P
EACOCK
, London, MacMillan, 1964 pagg 72 - 118.
34
«Innanzi tutto, di rendere esplicito il rapporto tra spesa e imposizione. In occasione della presentazione di un progetto specifico di spesa, doveva essere presentata anche una serie di
possibili modelli di imposta, ognuno sufficiente a finanziare il progetto in questione. Il progetto di spesa sarebbe poi stato messo al voto con ciascun modello di imposta, e solo la
combinazione votata all’unanimità sarebbe stata approvata. In
mancanza dell’unanimità
[il corsivo è mio] il progetto sarebbe stato respinto e nessuna nuova imposta istituita». J
AMES
M. B
UCHANAN
(che di W
ICKSELL
si proclama ideale discepolo)
in Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice,
cit § 4.9.6.
35
Dal secondo comma del dell’art 81 Costituzione attualmente vigente.
36
Fonte: “http://www.economist.com/content/global_debt_clock”.
SEGUE DA PAGINA 7
Apologia
dell'evasione fiscale
SEGUE A PAGINA 9