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NUMERO 209 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2012
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Falso in attestazioni e relazioni?
Reclusione e multa per i professionisti
LEGGE FALLIMENTARE
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 4
Il falso in attestazioni e relazioni
Penso che non sia passata inosservata ai colleghi professionisti, attestatori
di piani di risanamento e di ristrutturazione dei debiti in materia fallimentare
l’introduzione, tra le numerose novità previste dall’art. 33 del c.d. “decreto
crescita” D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (entrato in vigore l’11 settembre 2012) di
una nuova fattispecie di reato contemplata dall’art. 236 bis della L.F. e cioè
quella del “Falso in attestazioni e relazioni”, che ha revisionato significati-
vamente la legge fallimentare per favorire la continuità aziendale.
Il nuovo art. 236 bis L.F. infatti così recita:
“Art. 236 bis, Legge Fallimentare (Falso in attestazioni e relazioni)
1.
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui gli artt.
67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182 bis, 182 quinquies e 186
bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rile-
vanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da
50.000 a 100.000 euro.
2.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto
per sé o per altri, la pena è aumentata.
3.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumenta-
ta fino alla metà.”
Pene pesanti
, dunque, che hanno trovato dai primi commentatori una serie
di osservazioni critiche concentrate soprattutto sui concetti di “falsità” e
di “rilevanza” dell’informazione, punti cardini del nuovo articolo, non chia-
riti dalla legge. Per molti, come rilevato dai primi commentatori su stampa
specializzata, la nuova norma aumenta oltre misura la gravità dei rischi
assunti dall’attestatore indipendente che svolge la prestazione professio-
nale per la quale è chiamato con onestà e buona fede.
Terzietà ed indipendenza dell’attestatore
Il professionista attestatore a cui si riferisce il nuovo articolo di legge è il
soggetto terzo, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 28 lett. a) e b) della L.F., che elabora per conto
dell’imprenditore:
a)
la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla
fattibilità dei piani di risanamento prevista dal 3° comma lett. d) dell’art. 67L.F.;
b)
la relazione di attestazione nella domanda di concordato preventi-
vo di cui all’art. 161 L.F., che accerti la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano medesimo;
c)
la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attendibilità
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182 bis L.F.;
d)
l’attestazione per accedere ai finanziamenti all’impresa, prevista dal
nuovo art. 182 quinquies L.F.;
e)
l’attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo
con continuità, di cui al nuovo istituto introdotto dall’art. 186 bis L.F.
Il ruolo chiave dell’attestatore
Con l’introduzione nella L.F. dell’art. 236 bis si prevede dunque un nuovo
attore nel diritto penale fallimentare mai prima d’ora colpito, una
figura
indispensabile per la giustizia
e strategica per le sorti dell’impresa, dei
creditori e dei terzi. Gli accertamenti condotti, le analisi economico-finan-
ziarie e patrimoniali elaborate, le valutazioni prospettiche di convenienza e
di sostenibilità di un piano industriale o di risanamento e il giudizio finale,
costituiscono il
fondamento
delle procedure interessate per le decisioni
che verranno assunte sia dall’autorità giudiziaria che dal ceto creditizio al
momento del voto.
Se da una parte si può essere certamente d’accordo nello scoraggiare rela-
zioni false, inattendibili o strumentali e privilegiare la
veridicità
e la massi-
ma
trasparenza,
dall’altra sarebbe stato necessario ed opportuno che il
legislatore fallimentare avesse chiarito o meglio precisato cosa intendeva
per informazione “false” e “informazioni rilevanti”, la cui esposizione od
missione rilevano penalmente, al fine di permettere agli attestatori di svol-
gere il proprio incarico con una certa sicurezza e tranquillità, agli organi
La revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale
(art. 33 D.L. 22 giugno 2012 N. 83 in vigore dal 11 settembre 2012)
EZIO BUSATO
Ordine di Padova
giudiziari di giudicare sulla base di norme precise che non diano luogo alle
più svariate interpretazioni e ai creditori di poter esprimere un voto con
cognizione di causa e con convinzione.
I rischi e i costi
Altro aspetto da non sottovalutare é quello legato al fatto che, se uno degli
scopi principali dell’introduzione dei nuovi istituti concordatari è stato
quello di aver posto condizioni di accesso più agevoli rispetto a quelle
preesistenti, l’introduzione di una nuova fattispecie penale in capo
all’attestatore di piani, potrebbe
rallentare l’interesse a questi istituti
sia
da parte dei professionisti attestatori per i maggiori e nuovi rischi penali
che andranno ad assumersi, ma anche da parte delle aziende che potrebbe-
ro vedere aumentato il costo delle attestazioni e quello derivante da una
serie aggiuntiva di controlli di preventiva verifica e di revisione contabile
che si rendono ora più pregnanti ed indispensabili per evitare la falsità dei
dati o l’occultamento di informazioni rilevanti, come prevede appunto il
nuovo articolo 236 bis L.F.. Sui costi a carico delle imprese che le nuove
procedure di risanamento comportano, mi permetto di rinviare il lettore ad
un mio precedente intervento su questo giornale (n. 203/204 de “Il Com-
mercialista Veneto” settembre/dicembre 2011 “
Gli strumenti di difesa e di
risanamento per uscire dalla crisi
“).
Le prime interpretazioni del nuovo articolo
Le prime interpretazioni di alcuni penalisti esperti in materia, danno una
certa “lettura” della nuova norma in relazione alla definizione del
“compor-
tamento illecito”
dell’attestatore nelle due differenti ipotesi previste dal-
l’articolo 236 bis L.F., e cioè:
a)
esposizione di informazioni false
b)
omissione di riferire informazioni rilevanti
ed in relazione ai concetti di falsità nell’esposizione dei dati e di rilevanza
nell’omissione di riferimento delle informazioni.
Le informazioni false
L’esposizione di “informazioni false” riguarda tutta una serie di dati e di
report economico-patrimoniali e finanziari dell’impresa presenti e prospettici
forniti generalmente all’attestatore dagli amministratori o dallo stesso im-
prenditore dell’azienda in crisi il quale predispone, per il deposito in Tribu-
nale, una proposta di soluzione giudiziaria dello stato di crisi. La normativa
non prevede che l’attestatore sia obbligato ad effettuare ispezioni all’inter-
no dell’azienda, nè di svolgere una attività di pre-istruttoria investigativa,
né è previsto l’obbligo di sottoporre a revisione contabile i dati della socie-
tà prima di esprimere il proprio parere.
La norma dice solo che l’attestatore/revisore deve garantire la veridicità
dei dati
. E’ opportuno dunque, per non dire indispensabile e per non tro-
varsi poi spiazzati, iniziare una prima attività prodromica di
due diligence
contabile e di preventiva verifica dei dati forniti, prima di riportare nella
relazione di attestazione una serie di valori di cui non si è certi per poter
esprimere un giudizio attendibile e veritiero sulla veridicità dei dati e sulla
fattibilità del piano, come prevedono appunto gli artt. 67 c. 3 lett. d) , 161
c.3, 182 bis,182 quinquies e 186 bis della L.F.
In relazione a questo aspetto si richiama il documento
“Osservazioni sul
contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negozia-
le della crisi di impresa”
emanato dalla Commissione specifica del nostro
Consiglio Nazionale e le
“Linee-guida per il finanziamento delle imprese
in crisi”
,
redatte in collaborazione dal C.N.D.C.E.C., da Assonime e dal-
l’Università di Firenze.
Con riferimento a questa problematica ritengo utile riportare anche uno
stralcio di un articolo di Patrizia Riva, nota collega di Milano ed esperta in
materia, apparso su “Il Fallimentarista” (Giuffrè Editore) del 28 settembre
2012 dal titolo:
“Il rischio di selezione avversa sul “mercato” degli