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NUMERO 209 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
Il punto sulla media-conciliazione
PROFESSIONE
MICHELA TRIGGIANI
Ordine di Pordenone
A
lla data odierna in materia di media-con-
ciliazione ci sono state alcune novità che
rallentano il processo di diffusione del-
l’istituto, ma certamente non ne diminuiscono il
suo valore. La legge 28/2010 che ha introdotto
l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle
cause civili e commerciali, aveva fatto sperare in
un alleggerimento del carico di lavoro arretrato
presso i tribunali e nel contempo nel riconosci-
mento della figura professionale del mediatore a
tutti gli effetti.
Il Ministero della Giustizia (ministro Alfano)
molto aveva scommesso sulla forza della conci-
liazione come strumento per arginare il dilagare
del contenzioso e a seguito di questa legge gli
organismi di mediazione si sono moltiplicati fino
a raggiungere il numero di quasi 1.000 (da meno
di 50 che erano all’inizio del 2009), l’attività di
formazione si è diffusa e molti professionisti si
sono impegnati a formarsi e aggiornarsi per ri-
spondere a quella che si pensava sarebbe stata
la crescente richiesta del mercato.
N
ei fatti la conciliazione ha stentato: su
oltre 90.000 controversie iscritte, solo
12.000 si sono concluse con un accordo
senza dover approdare all’Autorità Giudiziaria.
Un risultato modesto ma è anche vero che per
attecchire c’era bisogno di più tempo, il periodo
preso a oggi per valutarne gli effetti è troppo
breve, soprattutto per la necessità di abituare gli
italiani a cercare una soluzione. Nella maggior
parte dei casi i convenuti non si sono presentati
in sede di mediazione, oppure hanno delegato
l’avvocato. Quando si sono presentati, solo nel
50% dei casi si è arrivati ad un accordo. Le mate-
rie nelle quali la mediazione è stata decisamente
fallimentare sono il risarcimento del danno da
incidente stradale e la responsabilità medica.
A nulla sono servite le penalizzazioni imposte dal
legislatore per coloro che non si presentano al-
l’appuntamento. E l’ampliamento delle materie
oggetto di mediazione (da marzo 2011 appunto il
condominio e il risarcimento del danno per inci-
dente della strada) ha aumentato la percentuale
di insuccesso della mediazione.
L
a contestazione degli avvocati, da sempre
ostili alla mediazione, si è manifestata con
forza sin dall’inizio, facendo leva sul fatto
che essa costituisce un aggravio di costi e che
questo istituto non può essere obbligatorio ma
solo facoltativo. Nel novembre 2010 gli avvocati
hanno presentato ricorso al TAR del Lazio e que-
st’ultimo ha rimandato alla Corte Costituzionale,
la quale, con una semplice nota di poche righe
del 24 ottobre scorso, ha comunicato la boccia-
tura della obbligatorietà della mediazione per ec-
cesso di delega. Un breve comunicato che è
stata una doccia fredda soprattutto per tutti co-
loro che si sono impegnati e hanno creduto nella
portata dello strumento della mediazione, inve-
stendo non poche risorse.
I
l ministro Severino ha dichiarato che si cer-
cherà di fare leva sulla mediazione facoltati-
va, di certo non potrebbe avere lo stesso ef-
fetto di quella obbligatorio, è intuitivo. I rappre-
sentanti degli organismi di mediazione (molti di
essi composti da avvocati), per i quali il futuro è
molto incerto, in Parlamento hanno presentato
delle proposte che potrebbero portare a emenda-
menti alla legge di sviluppo: si è tentato di legare
l’obbligatorietà a un periodo di alcuni anni (come
si è fatto per le quote rosa); il tentativo non ha
avuto successo. Si è tentato da parte di qualcu-
no di screditare la mediazione, o meglio la prepa-
razione dei mediatori, non si sa in base a quali
criteri, considerato che controlli visibili per ora
non ne sono stati fatti.
Elenco di seguito i vari passaggi
dellamediazione
LALEGGE
La delega e l’attuazione
Con l’articolo 60 della legge 69/2009 il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più decreti legi-
slativi in materia di mediazione e di conciliazione
in ambito civile e commerciale. Il decreto legisla-
tivo (n. 28) previsto dalla legge delega è arrivato
il 4marzo 2010. Il D. Lgs. si poneva tra gli obietti-
vi quello di alleggerire il sistema giudiziario italia-
no rispetto al carico degli arretrati
LAFASEDUE
Lematerie
Dal 20 marzo 2011 è entrata in vigore la seconda
parte della riforma. Per le materie come diritti rea-
li, divisione, successioni ereditarie, patti di fami-
glia, locazione, comodato, affitto di aziende, ri-
sarcimento del danno da responsabilità medica e
da diffamazione a mezzo stampa o con altro mez-
zo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari la conciliazione è diventata la condizio-
ne di procedibilità
ILTAR
Il ricorso e l’ordinanza
Il 22 novembre 2010 l’Organismo unitario
dell’avvocatura ha presentato il ricorso al Tar
contro la conciliazione vincolante per alcune con-
troversie civili. Il 12 aprile 2011 il Tar Lazio ha
rinviato alla Corte Costituzionale, alcune delle
questioni di legittimità sollevate dall’Oua (Orga-
nismo unitario avvocatura) sul D. Lgs. che disci-
plina il tentativo obbligatorio di mediazione
LAFASETRE
Condominio e circolazione
Grazie al rinvio inserito nel decretomilleproroghe
(legge 10/2011), l’ultimo tassello della mediazio-
ne è slittato al 20 marzo 2012. Apartire da questa
data la conciliazione è diventata obbligatoria an-
che in materia condominiale e per il risarcimento
dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.
Queste materie rappresentano, da sole, l’80% del
mercato potenziale per i mediatori
LACONSULTA
La sentenza
La Corte Costituzionale ha dichiarato in data 23
ottobre 2012 l’illegittimità costituzionale, per ec-
cesso di delega legislativa, del D. Lgs. 4 marzo
2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il caratte-
re obbligatorio della mediazione. Ricorrere alla
conciliazione anziché alla giustizia ordinaria per
risolvere una controversia civile o commerciale,
per la Consulta, non può essere un obbligo ma
deve restare una facoltà
Voglio sottolineare che l’eccesso di delega è una
pecca che potrebbe essere sanata con una legge
parlamentare
ad hoc
, laddove si tornasse ad avere
un Parlamento che possa funzionare regolarmen-
te, senza costringere il Governo o, peggio, i tri-
bunali, a intervenire ogni volta con provvedi-
menti veloci, attività che non gli dovrebbe dav-
vero competere per quanto riguarda i tribunali.
Resta il fatto che la Direttiva europea sulla me-
diazione, la 2008/52/CE recita testualmente:
“….. Il procedimento conciliativo può essere:
-
Avviato spontaneamente dalle parti;
-
Suggerito o ordinato da un organo
giurisdizionale;
-
Prescritto dal diritto di uno Stato mem-
bro.”
È
evidente che la stessa Direttiva suggeri-
sce di adottare provvedimenti legislativi
nel senso di renderla obbligatoria laddove
possa essere utile. Nel nostro Paese questa utili-
tà era stata certamente ravvisata.
Apartire dagli effetti della sentenza della Corte Co-
stituzionalevienemeno lacondizionedi procedibilità
ex art. 5 decreto 28/2010; di conseguenza cade il
relativo obbligo di informativa da parte dell’avvo-
cato, cadono le conseguenze processuali per la
mancata partecipazione al procedimento di media-
zione senza giustificato motivo, resta la possibilità
per il mediatore di formulare una proposta, e cado-
no gli effetti processuali dell’art. 13.
Resta sempre, fino a quando il Parlamento non
avrà adottato una meglio specificata impostazione
dellamediazione obbligatoria, la possibilità di fare
ricorso facoltativamente alla mediazione.
E qui facciamo appello a tutti i professionisti e ai
mediatori, affinchè contribuiscano, ognuno per
le proprie possibilità, alla diffusione della “cultu-
ra della mediazione”, nel dialogo coi propri clien-
ti, inserendo clausole di mediazione nei contratti,
da quello di locazione, all’affitto d’azienda, alle
compravendite, e ogni volta lo si ritenga oppor-
tuno, utilizzando ogni mezzo lecito di pubblicità
della mediazione.
Bisogna lavorare affinchè se ne parli il più possi-
bile, e quindi proponendo eventi ma anche in-
contri tra mediatori, per scambiare esperienze e
anche per elaborare proposte concrete per mi-
gliorare l’istituto della mediazione, studiare il tipo
di comunicazione giusta da rivolgere al cittadino
comune per informarlo, ideare azioni efficaci per
coinvolgere i professionisti, avvocati, architetti,
ingegneri, e qui la lista sarebbe lunga, affinchè
consiglino i loro clienti ad usare lo strumento
della mediazione.
Perché vale sempre il detto: “meglio un cattivo
accordo che nessun accordo”, dalla saggezza
popolare, e noi professionisti lo sappiamo bene.