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NUMERO 209 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2012
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IL COMMERCIALISTA VENETO
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Qualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare
la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili.
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Tra l’altro la maggior parte dei Paesi comunitari ha abolito da tempo l’imposta patrimoniale:Irlanda (1978), Austria (nel 1994) Danimarca (1997) Germania (1997) Olanda
(2001), Islanda,Finlandia e Lussemburgo (2006), Svezia (2007) mentre spostando l’orizzonte al di fuori dei confini comunitari, il Giappone, ad esempio, ha abolito l’imposta
patrimoniale fin dal 1950.
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Gli emendamenti alla legge di stabilità depositati dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera dovrebbero prevedere la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del Tuir
per gli immobili non locati assoggettati ad Ivie, in analogia a quanto previsto ai fini Imu, allo scopo di superare l’evidente disparità di trattamento che si era venuta a creare nei
confronti dei contribuenti italiani che tengono a disposizione immobili all’estero, dato che, in tali ipotesi, il pagamento dell’Ivie non è sostitutivo dell’Irpef.
Ne deriva che per gli immobili all’estero tenuti a disposizione, e per i quali è dovuta l’Ivie, è esclusa l'applicazione dell'IRPEF.
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Gli emendamenti alla legge di stabilità depositati dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera dovrebbero prevedere l’istituzione dell’Ivafe a decorrere dal 2012, anziché
dal 2011. Chiaramente, poiché per il 2011 i contribuenti hanno già provveduto a versare, in unica soluzione, l’imposta entro il 9 luglio 2012, è stato previsto che la stessa debba
intendersi effettuata a titolo di acconto dell’Ivafe dovuta per il 2012.
ammontare, un credito d’imposta pari all’importo
dell’eventuale imposta patrimoniale versata nel-
l’anno di riferimento nello Stato estero in cui è
situato l’immobile e ad esso relativa
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.
La
ratio
non è da ricercare certamente in un atto
di improvviso buonismo da parte del Fisco italia-
no. Infatti, al fine di scongiurare il rischio di
impugnazione ed eventuale annullamento dei trat-
tati contro le doppie imposizione è stata prevista
la possibilità di detrarre l’equivalente imposta
pagata nello Stato estero in cui sono situati i
beni immobili.
Ciò che si viene a creare è però una evidente
situazione surreale: risultano essere davvero
pochi i paesi esteri che applicano un’imposta
patrimoniale specifica
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o una tassa di possesso
sugli immobili. Ma anche considerando l’ipotesi
che vi sia un paese estero ove è applicata un’im-
posta analoga all’Ivie, scatta immediatamente una
seconda trappola. Questa “imposta patrimoniale
analoga” estera è detraibile, ai fini del calcolo
dell’imposta Ivie, nell’anno di riferimento nello
stato estero in cui è situato l’immobile.
Riassumendo, si avrebbe la seguente situazione:
– anno di competenza: 2011;
– anno di presentazione della dichiarazione
per l’applicazione dell’imposta patrimoniale este-
ra: 2012;
– anno di pagamento, secondo il principio
di cassa: 2012.
Morale: i contribuenti italiani non possono de-
trarre l’ipotetica imposta pagata all’estero per il
difetto di competenza temporale.
7)
gli
immobili non locati
Altra criticità riguarda il fatto che l’Imu sugli im-
mobili non locati (seconde case) è sostitutiva
dell’Irpef, mentre l’immobile detenuto all’estero,
laddove esistano le condizioni, è tassato ai fini
Irpef ai sensi dell’art. 70 del TUIR.
Le istruzioni all’Imu prevedono che, se ho acqui-
stato un immobile adibito a seconda casa e pago
l’Imu, non devo più pagare l’Irpef maggiorata di 1/
3 quale immobile a disposizione in quanto l’Imu
assorbe l’Irpef. Viceversa, se invece ho acquista-
to un immobile all’estero in Svizzera nella misura
in cui lo Stato estero tassa la rendita catastale
sono tenuto a pagare anche l’Irpef perché tale
esenzione non è prevista sugli immobili esteri e
questa è un ulteriore discriminazione e viola i prin-
cipi dell’Unione Europea. E anche tale differenza
di trattamento potrebbe violare i principi comuni-
tari
13
.
Terminata la panoramica con riferimento all’Ivie
si concentra ora l’attenzione, nella parte finale
del presente elaborato, sull’imposta patrimoniale
sulle attività finanziarie (Ivafe).
Si ricorda che le persone fisiche residenti in Italia
sono assoggettate all’imposta sulle attività fi-
nanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà
o di altro diritto reale con una aliquota pari all’1
per mille
per il primo anno di applicazione del
prelievo per poi aumentare all’1,5 per mille
14
.
Le critiche che possono essere sollevate sono
essenzialmente due.
La
prima
riguarda il fatto che l’imposta si appli-
chi anche su attività che se fossero italiane non
sarebbero soggette all’imposta di bollo ordina-
rio in quanto non suscettibili di essere deposita-
te presso le banche o altri “enti gestori” italiani
(quote di società a responsabilità limitata o di
persone, contratti di assicurazione vita, contrat-
ti di finanziamento) o che raramente vengono
depositate presso gli enti gestori (azioni o obbli-
gazioni non quotate). La discriminazione è in parte
attenuata dal fatto che la Circolare Ministeriale
n. 28/E ha escluso che sia applicata l’Ivafe se il
titolo è fisicamente detenuto in Italia anche se
non è chiaro come questa detenzione (ovviamente
al di fuori del circuito degli intermediari finanzia-
ri) sia documentabile.
La
seconda
riguarda il fatto che con riferimento
ai conti correnti e libretti di risparmio, l’applica-
zione dell’imposta fissa di 34,20 euro –
equiparabile all’imposta di bollo ordinario dovu-
ta sui conti italiani – riguarda solo i rapporti in-
trattenuti con banche comunitarie, islandesi o
norvegesi.
Sotto questo aspetto, ammesso che almeno sono
state evitate le discriminazioni per gli immobili
detenuti in Europa, in Norvegia e in Islanda, re-
sterebbe la violazione della libertà di circolazione
dei capitali con riferimento agli altri Paesi colla-
A
nche per l'anno 2012 saranno premiati i
tre migliori giovani autori di articoli pub-
blicati sul nostro giornale. I premi – rispetti-
vamente di Euro 1000, 750, 500 – sono destinati ai
giovani dottori commercialisti iscritti da non più di 5
anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai prati-
canti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). La commis-
sione, insindacabile, è composta dal Comitato di Re-
dazione del nostro giornale. Collaborate con
Il Com-
Ricchi premi per giovani autori
mercialista Veneto
e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto
con il redattore del vostro Ordine.
I vincitori 2011 sono stati:
Luisa Pastega
– Ordine Bassano del Grappa,
Marco Voltolina
– Ordine di Venezia,
Alessandra Gamba
– Ordine di
Bassano del Grappa e
Angelo Masullo
– Ordine di Treviso in
ex aequo.
SEGUE DA PAGINA 16
La nuova IVIE e IVAFE
borativi, fra i quali gli Stati Uniti, il Canada, il
Giappone e diversi Paesi del Sud America e del
Centro America, in cui gli italiani detengono di-
versi investimenti immobiliari.
La competenza della UE in materia deriva dal fat-
to che gli investimenti immobiliari rientrano nella
definizione di “movimenti di capitali” enunciata
dalla direttiva 88/361/CEE. Quella dei movimenti
di capitale è l’unica libertà fondamentale che ri-
guarda non solo i Paesi europei e dello Spazio
economico europeo, ma anche i paesi terzi, con
l’unica particolarità che, nei confronti di questi
ultimi, sono fatte salve le restrizioni già in vigore
alla data del 31 dicembre 1993 (v. articolo 63 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
e le sentenze della Corte di Giustizia C-194/06,
par. 86-97; C-102/05 e C-492/04). Se, quindi, l’im-
posta patrimoniale sugli immobili all’estero risul-
tasse in conflitto con il principio della libertà dei
movimenti di capitali risulterebbe non dovuta
anche per gli immobili detenuti in paesi
extracomunitari.
Conclusioni
La commissione europea ha già avviato una pro-
cedura di infrazione nei confronti dell’Italia in rela-
zione al conflitto fra la disciplina del modulo RW
ed il Trattato sul funzionamento dell’Unione.
Oltre ad alcuni profili di incostituzionalità non è
difficile prevedere che la legge che introduce l’im-
posta patrimoniale sugli immobili e attività finan-
ziarie all’estero sia in aperto e flagrante contra-
sto con il Trattato istituivo dell’Unione Europea
che prevede la libera circolazione di persone,
merci e capitali.
È auspicabile un deciso intervento legislativo che
corregga tali anomalie, pena l’inevitabile denun-
cia di tali vizi.