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NUMERO 209 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
ta” pagandolo ovviamente in pesetas spagnoli
al valore di cambio di 40.000 e oggi Caio ha ac-
quistato nel medesimo condominio un identico
appartamento
5
al costo di 600.000 euro, ai fini del
calcolo Ivie, avremo due basi imponibili ben di-
verse: una su 40.000 e una su 600.000.
Morale: chi ha acquistato, in tempi remoti, un
immobile all’estero si troverà a corrispondere
un’imposta irrisoria rispetto a chi ha acquistato
lo stesso immobile in tempi recenti.
E ciò appare assolutamente ingiusto creando una
disparità di trattamento fiscale tra due situazioni
oggettivamente identiche.
Le criticità continuano poi nella seconda parte
del Provvedimento nella sezione relativa agli im-
mobili siti nell’Unione Europea (UE) e nello Spa-
zio Economico Europeo
6
(SEE) per i quali si fa
esplicito riferimento al valore catastale.
In primis
,
ancora una volta, non sembrerebbe esserci nulla
di strano. Il Fisco italiano cerca di far cassa an-
che per gli anni a venire confidando sulle
rivalutazioni periodiche degli estimi catastali.
Dove però casca il palco è con riferimento a due
aspetti.
Il
primo
è che il valore catastale difficilmente è
assunto ai fini della determinazione dell’imposta
sul reddito o dell’imposta patrimoniale negli stati
facenti parte dell’Unione Europea o della Spazio
Economico Europeo
7
. Il
secondo
è che stando al
tenore letterale di quanto riportato dal Provvedi-
mento in esame, si ottiene il risultato che per i
paesi che hanno imposte sul patrimonio
predeterminato nella base imponibile in modo
forfettario avremo un certo tipo di imposizione
mentre per quelli fuori dalla UE e dallo SEE non si
applica tale criterio.
Ciò renderebbe al contribuente più conveniente,
ai fini fiscali, investire in immobili fuori dalla UE e
dallo SEE. In poche parole viene violata la libera
circolazione dei capitali. I capitali si spostereb-
bero, pertanto, soltanto verso certi paesi piutto-
sto che altri mentre la fiscalità ovunque venga
acquistato un immobile dovrebbe essere una
variabile indipendente.
Riassumendo, la discriminazione, in relazione alla
base imponibile, si manifesta chiaramente su di-
versi piani:
* discriminazione generale tra i possessori
di immobili in Italia e possessori di immobili al-
l’estero;
* discriminazione tra i possessori di immo-
bili in Paesi UE/SEE e possessori di immobili nel
resto del mondo;
* discriminazione tra i possessori di immo-
bili in Paesi UE/SEE in cui esista un valore
“catastale” utilizzato “ai fini dell’assolvimento di
imposte di natura patrimoniale o reddituale” e i
possessori di immobili in Paesi UE/SEE in cui tale
valore non esista;
* discriminazione tra i possessori di immo-
bili per i quali esista un atto d’acquisto e posses-
sori di immobili per i quali, in assenza dell’atto di
acquisto, valga il valore di mercato.
3)
il
presupposto soggettivo
Soggetto passivo dell’imposta è la persona fisi-
ca residente
8
in Italia che sia titolare di un immo-
bile all’estero. La lettura non lascia quindi spazio
ad incertezze con riferimento a due aspetti.
Il
primo
è che risultano esclusi dall’applicazione
della Ivie i soggetti quali le società, le società
semplici o i trust e questo crea un certo imbaraz-
zo alla luce dell’attuale situazione di crisi che sta
investendo le famiglie italiane. Infatti, il cittadino
che ha acquistato un immobile all’estero e lo ha
regolarmente dichiarato nel modulo RWsarà, per-
tanto, tenuto a pagare l’Ivie mentre chi ha utilizza-
to società di comodo o trust acquisendo magari
un complesso di immobili, non dovrà nulla allo
Stato italiano. Ormai è una amara constatazione il
fatto che ogni volta che una norma viene scritta in
modo frettoloso, chi ne fanno le spese sono solo
e soltanto i ceti deboli. La CircolareMinisteriale n.
28/E/2012 al fine di contrastare il fenomeno del
possesso di immobili all’estero per il tramite di
società italiane o estere che fungono da “scher-
mo” ha adottato un’interpretazione “estensiva”
del concetto di interposizione fittizia.
Il
secondo
aspetto fa, per certi versi, rabbrividire.
Sempre basandosi sul tenore letterale, non vi è
dubbio che l’immigrato che acquisisce lo
status
di residente fiscale italiano deve assoggettare ad
imposta anche gli immobili che eventualmente
possedeva nel paese di origine o altrove ancor
prima di immigrare in Italia.
L’Ivie infatti non considera “prime case” le case
già possedute nel proprio Paese d’origine dagli
stranieri (e stranieri divenuti cittadini italiani), che
pertanto dovranno pagare per esse un’aliquota
dello 0,76% del valore catastale o, peggio, come
è nel caso in cui nel paese d’origine non esista
come riferimento un “valore catastale”, un’ali-
quota ancora più salata.
L’Ivie opera una disparità di trattamento non sol-
tanto fra cittadini italiani residenti in Italia e citta-
dini italiani residenti all’estero, ma ancor più fra
cittadini italiani nati in Italia e cittadini italiani
d’origine straniera, entrambi residenti in Italia. In
poche parole, l’Ivie colpisce coloro che hanno
fatto guadagnare l’Italia con le proprie rimesse.
Assai difficile comprendere la
ratio
di questo
passaggio, se non una mera esigenza di cassa.
4)
la
diversa o assente controprestazione
da parte dello Stato italiano
Il legislatore italiano ha previsto che una parte
dell’Imu resti ai Comuni affinché questi possono
incrementare le risorse destinate alla fornitura dei
servizi ai cittadini come ad esempio le strade, l’il-
luminazione o i trasporti.
Nel caso degli immobili all’estero tali servizi ven-
gono forniti dai Comuni locali, per i quali si paga-
no già delle imposte
ad hoc,
che variano profon-
damente da Stato a Stato, sia nell’entità sia nel
principio con cui vengono calcolate.
All’Ivie non corrisponde, pertanto, nessuna
controprestazione da parte dello Stato italiano e
anche questo conferma si ritiene che la vera na-
tura di tale imposta sia quella di una vera e pro-
pria imposta patrimoniale.
5)
il datore di lavoro
Sono state istituite delle agevolazioni che riguar-
dano soltanto “
i soggetti che prestano lavoro
all’estero per lo Stato italiano, per una sua sud-
divisione politica o amministrativa o per un suo
ente locale e le persone fisiche che lavorano
all’estero presso organizzazioni internazionali
cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in
Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte
sui redditi, in base ad accordi internazionali
ratificati. L’imposta di cui al comma 13 è stabi-
lita nella misura ridotta dello 0,4% per l’immo-
bile adibito ad abitazione principale e per le
relative pertinenze”
Si ha, pertanto, una discriminazione in base alla
qualità del datore di lavoro. Se è lo Stato Italiano, si
ha una aliquota ridotta, se invece il datore di lavoro
è un privato o una società l’aliquota è piena. Ciò
porta alla conseguenza di una ulteriore violazione
della norma comunitaria che prevede la libera circo-
lazione delle persone all’interno dell’Unione
9
.
6)
Credito o super credito d’imposta
L’Ivie è determinata nella misura dello 0,76% del
valore dell’immobile ma la stessa non è dovuta
se l’importo non supera complessivamente Euro
200
10
.
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo
5
Ci si riferisce a due appartamenti con le stesse metrature, disposizioni e condizioni.
6
In primo luogo, vista la continua modifica delle liste bianche, grigie e nere, appare opportuno precisare che, per l’anno 2011, i paesi che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni sono gli attuali 27 paesi dell’Unione Europea e la Norvegia mentre per quanto riguarda lo Spazio Economico Europeo restano fuori Islanda e Liechtenstein.
7
Su questo punto si tornerà in altra parte del presente elaborato.
8
Si chiarisce che per residenza si intende la residenza fiscale, residenza che attrae al sistema impositivo italiano tutti i redditi ovunque siano stati prodotti.La C.M. 28/E/2012,
nel definire il concetto di residenza delle persone fisiche, non ha tenuto conto delle disposizioni convenzionali che, come noto, essendo accordi tra più Stati prevalgono sulla
normativa interna. Esemplificando: Tizio trasferisce la residenza fiscale dall’Italia alla Svizzera a dicembre 2011.Stando a quanto stabilito dalla Convenzione tra i due Paesi, il
periodo viene frazionato in due momenti per effetto di cui Tizio risulta fiscalmente residente prima in Italia e poi in Svizzera. Nello specifico, fino al mese di dicembre egli è
fiscalmente residente in Italia e sarà assoggettato per 11/12 all’Ivie mentre nel mese di dicembre egli è fiscalmente residente in Svizzera con nessun effetto ai fini Ivie. Di
conseguenza, l’Ivie sarà dovuta per 11/12, ovvero in proporzione ai mesi dell’anno in cui il soggetto è considerato fiscalmente redente in Italia.
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Gli emendamenti alla legge di stabilità depositati dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera dovrebbero estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,4% a tutti
gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale detenuti da tutti i soggetti eliminando, pertanto, l’agevolazione prima limitata ai soli soggetti che prestano lavoro
all’estero per lo Stato italiano.L’ampliamento dovrebbe, comunque, interessare un numero molto limitato di soggetti poiché non è frequente che un soggetto residente
fiscalmente in Italia detenga anche una abitazione principale all’estero.
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In sostanza è stata prevista una soglia di esenzione dal versamento dell’Ivie per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro 26.381 circa. In questa ipotesi, il
contribuente ha il solo obbligo di compilare in quadro RW non essendo tenuto a compilare il quadro RM della dichiarazione dei redditi. In tutti gli altri casi, al fine di dichiarare
il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare la Sezione XVI del quadro RM del modello Unico Persone fisiche.
SEGUE A PAGINA 17
La nuova IVIE e IVAFE
SEGUE DA PAGINA 15