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NUMERO 209 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
formazione nei confronti del responsabile, indivi-
duato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla
legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i
soggetti che con la stessa stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizza-
zione, concessione o erogazione di vantaggi eco-
nomici di qualunque genere, anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinità sussi-
stenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell’amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulte-
riori rispetto a quelli previsti da disposizioni di leg-
ge. Al responsabile è stato assegnato il compito di:
a) verificare l’efficace attuazione del piano e del-
la sua idoneità, nonché a proporre la modifica
dello stesso quando sono accertate significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando in-
tervengono mutamenti nell’organizzazione o nel-
l’attività dell’amministrazione;
b) verificare, d’intesa con il dirigente competen-
te, riguardo l’effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attivi-
tà nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
c) individuare il personale da inserire nei pro-
grammi di formazione.
Rilevante si presenta la nuova tipologia di re-
sponsabilità prevista per il soggetto nominato
responsabile della prevenzione della corruzione
all’interno dell’amministrazione
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. In caso di com-
missione da parte di un funzionario/dipendente
dell’amministrazione di un reato di corruzione
accertato con sentenza passata in giudicato, il
responsabile risponde ai sensi dell’articolo 21
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
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, e
successive modificazioni, nonché sul piano di-
sciplinare, oltre che per il danno erariale e all’im-
magine della PubblicaAmministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione
del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver
osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del
presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’os-
servanza del piano.
La responsabilità del responsabile preposto alla
prevenzione contro la corruzione viene meno
solamente previa dimostrazione dell’avvenuta
adozione di un adeguato piano di prevenzione;
si tratta di un documento simile per struttura e
finalità al modello organizzativo previsto dal D.
Lgs. n. 231/01.
La sanzione disciplinare a carico del responsabi-
le individuato ai sensi del comma 7 non può es-
sere inferiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di un
mese ad un massimo di sei mesi.
In caso di ripetute violazioni delle misure di pre-
venzione previste dal piano, il responsabile ri-
sponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché per omesso controllo, sul
piano disciplinare. La violazione, da parte dei di-
pendenti dell’amministrazione, delle misure di
prevenzione previste dal piano costituisce illeci-
to disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno,
dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammi-
nistrazione una relazione recante i risultati del-
l’attività svolta e la trasmette all’organo di indi-
rizzo politico dell’amministrazione. Nei casi in cui
l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora
Nuove fattispecie di reato int rodotte dal piano anticorruzione nel D. Lgs. n. 231/01
in materia di Responsabilità amministrat iva delle soc ietà
Corruzione f ra privati (art. 2635 c.c.)
Art. 25 ter del D. lgs.
231/01
Concussione (art. 317 c.p.)
Corruzione per l’esercizio della funz ione (art . 318 c.p. )
Corruzione per un at to cont rario ai doveri di uff ic io (art. 319, 319 bis c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.)
Induz ione indebita a dare o promet tere utilità (art. 319- quater)
Corruzione di persona incaricata di un pubblico serviz io (art. 320 c.p. )
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, corruzione e
istigaz ione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- bis c.p.).
Art. 25 del D. lgs. 231/01
il dirigente responsabile lo ritenga opportuno,
quest’ultimo riferisce sull’attività eseguite.
3) L’attuazione del piano anticorruzione nei con-
fronti delle società: nuovi reati inseriti nel D. Lgs.
n. 231/01
L’attuazione del piano di anticorruzione ha com-
portato l’inserimento di nuove fattispecie di reato
all’interno dei reati sanzionabili alle società sulla
base della responsabilità derivante dal D. Lgs. n.
231/01. L’elenco dei reati presupposto è stato am-
pliato mediante l’inserimento dei reati di:
1.
concussione, induzione indebita a dare
o promettere utilità e corruzione
(art. 25 del D.
Lgs. n. 231/01);
2.
corruzione fra privati
(art. 25 ter
-Reati
societari
) del D. Lgs. n. 231/01.
Il riepilogo delle nuove fattispecie di reato
contestabili agli enti comprende le seguenti
fattispecie:
I contenuti del piano anticorruzione previsto per
gli enti pubblici trovano una parallela applicazio-
ne anche nelle procedure interne che le società
dovranno inserire nel modello organizzativo per
prevenire la commissione di queste nuove
tipologie di reato.
Come per le altre fattispecie già inserite nel D.
Lgs. n. 231/01, le società dotate di un modello
organizzativo dovranno esaminare le attività
aziendali, individuando le aree a rischio e le fun-
zioni interessate.
Seguirà l’attività di valutazione dei rischi, con
particolare attenzione alla valorizzazione delle
procedure e dei controlli esistenti in azienda, e la
redazione di procedure e protocolli contenenti
l’indicazione delle procedure adottate al fine di
applicare un’adeguata prevenzione, preveden-
do specifiche procedure per le comunicazione
dei casi di sospetto di frode.
Ulteriori prescrizioni dovranno essere adottate
per adeguare il Codice etico e per garantire
un’adeguata formazione ed aggiornamento ai
destinatari del modello organizzativo.
SEGUE DA PAGINA 13
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Art. 1, comma 12, L. n. 190 del 6.11.2012.
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La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
Il nuovo piano anticorruzione
Lg.
Lg.