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NUMERO 209 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
i crediti che ne derivano saranno privi di
prededucibilità.
Sin da subito si possono sottolineare tre aspetti
di criticità nella novella così introdotta:
I)
Il primo aspetto di criticità sta nel fatto
che la disposizione dell’art. 161 co. 7 si applica a
tutte le forme di concordato e quindi anche a
concordati meramente liquidatori con esclusio-
ne in questo caso di quel
favor
proprio del De-
creto Sviluppo per le procedure di rilancio
aziendale e di continuità;
II)
Il secondo aspetto critico rileva che tale
favor
si applica anche ai Concordati in Bianco,
quando in realtà non è ancora esistente una vera
e propria proposta da presentare al ceto creditorio
con la possibilità che nel caso in cui l’imprendi-
tore ricorrente non depositi la proposta nel ter-
mine assegnato dal Giudice o qualora lo stesso
non adempia agli obblighi informativi richiesti, la
domanda di concordato venga dichiarata inam-
missibile ai sensi dell’art. 162 L. F. co. 2 e 3.
III) Il terzo aspetto di criticità deriva dal fatto
che il
favor
della producibilità viene riconosciu-
to anche agli atti di ordinaria amministrazione con
grave rischio che l’attivo presente al momento
del deposito della domanda venga velocemente
eroso dall’attività di ordinaria amministrazione a
vantaggio solo di alcuni creditori magari “strate-
gici” per l’ammissione alla procedura.
L’atto di straordinaria amministrazione
In base al testo novellato mentre gli atti di ordi-
naria amministrazione nella fase pre amissione
sono svincolati da ogni limite e sono garantiti sia
dal
favor
della prededucibilità sia dall’esenzione
dalla revocatoria ex art. 67 co 3 lett. e L.F. gli atti
di straordinaria amministrazione devono essere
espressamente autorizzati da parte del giudice.
L’accezione utilizzata da parte del legislatore è
piuttosto ampia in quanto si riferisce generica-
mente agli atti “
Urgenti
“ di “
Straordinaria
Amministrazione”
e manca quindi una indica-
zione precisa
numerus clausus
come avviene in-
vece per gli atti post ammissione come previsto
dall’art. 167 L.F. sopra citato.
Aspetto caratteristico di questi atti risulta essere
pertanto l’urgenza degli stessi dovendoci riferi-
re, pertanto, a quegli atti che non possono esse-
re differiti da parte dell’imprenditore ad una fase
successiva della procedura concordataria.
Ad estendere il campo, tuttavia degli atti di stra-
ordinaria amministrazione autorizzabili che l’Im-
prenditore può porre in essere in questa fase del
concordato preventivo previa autorizzazione del
Giudice Delegato vi è la previsione dell’art. 182
quinquies co. 4 che prevede espressamente che
nell’ipotesi di “Concordato con Continuità” :
“Il debitore che presenta domanda di ammis-
sione al concordato preventivo con continuità
aziendale, anche ai sensi dell’articolo 161 se-
sto comma, può chiedere al tribunale di essere
autorizzato, assunte se del caso sommarie in-
formazioni, a pagare crediti anteriori per pre-
stazioni di beni o servizi, se un professionista in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, ter-
zo comma, lettera d), attesta che tali prestazio-
ni sono essenziali per la prosecuzione della at-
tività di impresa e funzionali ad assicurare la
migliore soddisfazione dei creditori. L’attesta-
zione del professionista non è necessaria per
pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’am-
montare di nuove risorse finanziarie che ven-
gano apportate al debitore senza obbligo di
restituzione o con obbligo di restituzione
postergato alla soddisfazione dei creditori.”
In base a tale indicazione si può quindi desumere
che nell’ipotesi di Concordato con Continuità gli
atti di straordinaria amministrazione per i quali
viene richiesta l’autorizzazione da parte del Giu-
dice sono sicuramente tutti gli atti previsti dall’art.
167 L.F. oltre “
ai pagamenti dei crediti anteriori
per prestazioni di beni o servizi essenziali alla
prosecuzione dell’attività di impresa”
mentre
nelle altre ipotesi di concordato si dovranno rite-
nere di straordinaria amministrazione gli atti di
cui all’art. 167 L.F. non essendo ammissibile l’ipo-
tesi di pagamenti di debiti anteriori in questa fase.
L’esenzione dalla revocatoria
ex art 67 comma 3 lett. e) L.F.
A completamento dell’analisi della gestione
interinale della procedura è necessario sottoli-
neare che ai sensi del novellato art. 67 L.F. co. 3
lett. e non solo sono esenti da revocatoria:
gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in esse-
re in esecuzione del concordato preventivo,
nonché dell’accordo omologato ai sensi del-
l’articolo 182 bis
”; ma anche
Gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente
posti in essere dopo il deposito del ricorso di
cui all’articolo 161
.
Estendendo di fatto un effetto protettivo che pri-
ma veniva riconosciuto solo post omologa an-
che alla fase precedente all’ammissione alla pro-
cedura di concordato, di fatto estremamente rile-
vante ai fini dello svolgimento delle fasi endo
procedurali precedenti all’ammissione.
D
i fatto la novella introdotta
da parte del
Decreto Sviluppo con riferimento alla
gestione interinale della procedura è
estremamente garantista in favore dell’Imprendi-
tore che normalmente “macchiatosi” con il depo-
sito della domanda di concordato rischiava il bloc-
co dell’ operatività aziendale a causa della sfidu-
cia che maturava da parte dei propri fornitori che
si trovavano di fronte al rischio di revocatoria e
mancati pagamenti da cristallizzare in pagamenti
fatti in moneta concordataria.
Ora di fronte alla triplice garanzia derivante da:
I)
autorizzazione del Giudice Delegato per
l’ipotesi degli atti di straordinaria amministra-
zione;
II)
Esenzione dalla revocatoria;
III) Prededuzione dei crediti maturati.
Di fatto si legittima l’Imprenditore a mantenere
l’operatività aziendale per tutto il corso della pro-
cedura di concordato preventivo garantendo
quindi il
fresh restart
e la continuità dell’attività
aziendale o comunque la maggior tutela del patri-
monio a garanzia del ceto creditorio in caso di
concordati di natura liquidatoria.
La gestione interinale
dell'impresa
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