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NUMERO 209 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2012
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La gestione interinale dell'impresa
NORME E TRIBUTI
NICOLA CECCHIN
Avvocato - Foro di Padova
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 12
I
l D.L. 22 giugno 2012 n. 83
, più noto come
decreto Sviluppo (GU26.6.2012 n. 147 suppl.
ord. n. 129), è stato convertito con la legge
n. 134 del 7 agosto 2012 (GU 11 agosto 2012 n.
187 suppl. ord. n. 171).
Tale provvedimento nelle intenzioni dell’attuale
governo è stato votato da una parte all’introdu-
zione di misure di finanza pubblica volte al
contenimento del debito e dall’altra parte all’in-
troduzione di misure maggiormente finalizzate a
sostenere la “crescita” e lo “sviluppo economi-
co” del Bel Paese.
In particolare l’art. 33 del predetto Decreto han-
no introdotto una serie di modifiche sia pur
frammentarie (nel solco delle modifiche intro-
dotte dal precedente intervento riformatore
2005/2007 i c.d. strumenti di composizione della
crisi d’impresa), ma tutte
mirate, spesso in maniera
chirurgica, al rilancio e alla
ripartenza delle imprese in
crisi in particolare con rife-
rimento alle procedura di
Concordato Preventivo e
di Ristrutturazione dei De-
biti.
La gestione interinale
dell’impresa prima
del decreto Sviluppo
Di particolare interesse tra
le numerose modifiche in-
trodotte alla procedura di
concordato preventivo con
le sue due nuove varianti
del cosiddetto “Concorda-
to in Bianco” art. 161 co. 6
L.F. e del “Concordato con
Continuità Aziendale” art.
186 bis L.F. vi è la
neointrodotta normativa in
materia di gestione
interinale dell’impresa.
Prima dellemodifiche intro-
dotte dal Decreto Sviluppo
il momento in cui si veniva a verificare quello che
la dottrina maggioritaria aveva definito lo
“spossessamento attenuato” proprio della pro-
cedura di Concordato Preventivo era identifica-
to con il provvedimento di ammissione alla pro-
cedura di cui all’art. 163 L.F.
Solo da questo momento, infatti, la procedura
poteva dirsi avere avuto inizio formale, (nono-
stante alcuni effetti sostanziali quali l’
automatic
stay
di cui all’art. 168 L.F. si verificassero sin dal-
la data di deposito del ricorso ora a seguito della
novella “
Dalla data della pubblicazione del ri-
corso nel registro delle imprese”
) con la conse-
guenza che ai sensi dell’art. 167 L.F. il debitore in
concordato conserva l’amministrazione dei suoi
beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza
del commissario giudiziale.
A seguito del deposito della domanda di concordato
ex art. 161 L.F. dopo il decreto sviluppo
Prima della riforma apportata da parte del Decre-
to Sviluppo si distinguevano, pertanto due fasi
procedimentali con riferimento agli atti endo –
concordatari ossia:
* La fase
post ammissionema pre omologa
nel corso della quale ai sensi dell’art. 167 L.F. il
debitore è autorizzato a compiere solamente gli
atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli
atti di straordinaria amministrazione (indicati nel-
l’articolo predetto in
numerus clausus
) è neces-
sario una apposita autorizzazione da parte del
Giudice Delegato.
Con la conseguenza che gli atti endo-
concordatari post ammissione di natura stra-
ordinaria possono essere inefficaci nel caso man-
chino della autorizzazione del Giudice Delegato.
* La fase
post omologa
in cui gli atti endo-
concordatari esattamente esecutivi del piano
sono per definizione legittimi.
* La fase
post deposito della domanda di
concordato ma pre ammissione
alla procedura
restava di fatto priva di regolamento e la sorte
degli atti di amministrazione posti in essere in
questa fase erano di fatto dubbi. Infatti, anche se
formalmente in tale fase non si verificava un vero
e proprio spossessamento per quanto attenuato
di fatto il debitore difficilmente poneva in essere
atti di straordinaria amministrazione per non in-
correre nel rischio di revoca successiva all’am-
missione alla procedura ex art. 173 L.F. per le ipo-
tesi di occultazione /dissimulazione dell’attivo
con il conseguente rischio di dichiarazione di fal-
limento su istanza del PM o di ciascuno dei
creditori.
La gestione interinale dell’impresa
dopo il decreto Sviluppo. Gli aspetti critici.
La novella introdotta da parte del Governo, ha
introdotto con l’art. 161 co. 7 L.F. l’ipotesi di
controllo anche sugli atti di straordinaria ammi-
nistrazione posti in essere nella fase post d o -
manda di concordato e pre ammissione sia per le
ipotesi di Concordato per così dire “Defintivi”
sia per le ipotesi di “Concordati In Bianco o Pre
Concordati”
In base al testo novellato, infatti: “
Dopo il depo-
sito del ricorso e fino al
decreto di cui all’artico-
lo 163 il debitore può
compiere gli atti urgen-
ti di straordinaria am-
ministrazione previa
autorizzazione del tribu-
nale, il quale può assu-
mere sommarie informa-
zioni. Nello stesso peri-
odo e a decorrere dallo
stesso termine il debito-
re può altresì compiere
gli atti di ordinaria am-
ministrazione. I crediti
di terzi eventualmente
sorti per effetto degli
atti legalmente compiu-
ti dal debitore sono
prededucibili ai sensi
dell’articolo 111.”
Alla luce delle modifica
introdotta sembra che di
fatto si sia posta in esse-
re una limitazione dei po-
teri gestori nella fase pre
amissione in capo al de-
bitore, in realtà pare che
la finalità della norma vada piuttosto ricercata
nella volontà di mettere al riparo da revocatorie
gli atti di straordinaria amministrazione attribu-
endo ai crediti che ne derivano il plus della
prededucibilità ai sensi dell’art. 111 L.F.
Solo in assenza di una autorizzazione espressa
da parte del Giudice delegato gli atti posti in es-
sere da parte dell’imprenditore che ha deposita-
to la domanda di concordato fuoriusciranno dal-
l’area di esenzione di revocatoria di cui al
novellato articolo 67 co. 3 lett. e) che prevede
che sono esenti da revocatoria gli atti i pagamen-
ti e le garanzie legalmente compiuti dopo il depo-
sito della domanda di concordato ex art. 161 L.F. e