Page 3 - CV

Basic HTML Version

NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012
3
Disposizioni in materia di contratti.
La "Riforma Fornero"
NORME E TRIBUTI
EMANUELA DE MARCHI
Ordine di Pordenone
IL COMMERCIALISTA VENETO
N
ell’ottica di riferimento
al disegno di
legge recante disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una pro-
spettiva di crescita, prendiamo in considerazio-
ne le varie tipologie di contratti, soprattutto quella
categoria dei cosiddetti “contratti flessibili”. Sul
lavoro a progetto, sul contratto a termine e sul-
l’inquadramento fiscale con partita IVA, utilizza-
to talora in luogo del lavoro a progetto.
Le prestazioni di lavoro autonomo
conpartita IVA
Il sottile confine fra lavoro subordinato e lavoro
autonomo ha indotto spesso a preferire la scelta
dell’autonomia con l’apertura di una partita IVA,
nella convinzione che questo evitasse l’ipotesi
di un lavoro subordinato, ma al di là
della denominazione, la definizione di
lavoro autonomo è data da come vie-
ne effettivamente condotto il rappor-
to di lavoro che è oggetto del con-
tratto.
L’art. 1 comma 26 della riforma del la-
voro Fornero, legge 92/2012 aggiunge
al D. Lgs. n. 276/2003 l’art. 69 bis inti-
tolato “altre prestazioni lavorative rese
in regime di lavoro autonomo”. La nor-
ma è ulteriormente modificata dall’art.
46 bis del c.d. “decreto crescita” legge
n.134/2012. In base alla nuova dispo-
sizione e con riferimento ai rapporti
instaurati dopo l’entrata in vigore del-
la stessa, le prestazioni di lavoro rese
da un soggetto titolare di partita IVA
si considerano, se non diversamente
indicato da chi commissiona il lavoro, rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa , in pre-
senza di presupposti che sono:
* la durata della collaborazione deve essere
superiore a 8 mesi annui e per due anni consecu-
tivi;
* il corrispettivo percepito dal collaboratore
nell’arco dello stesso anno solare deve superare
dell’8’% i corrispettivi complessivamente perce-
piti dal collaboratore nei due anni solari conse-
cutivi;
* chi presta il lavoro abbia a disposizione una
postazione fissa di lavoro presso il committente.
Vengono inoltre indicate due specifiche ipotesi che
riguardano il requisito per il possesso della partita
IVA, non soggetta all’art. 69 bis del D. Lgs. n.273/
2003, quando la prestazione lavorativa:
* presuppone competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso percorsi formativi,
o capacità teorico-pratiche acquisite attraverso
importanti esperienze maturate con l’esercizio
concreto dell’ attività;
* sia svolta da soggetto titolare di un reddito
non inferiore a 1,25 volte il livellominimo imponi-
bile per il versamento dei contributi previdenziali,
come previsto dall’art.1, comma 3, della legge 2
agosto 1990 n.233. E significa che ad esempio,
per l’anno 2012 essendo il minimale pari a euro
14.930, l’essere lavoratore autonomo con partita
IVA presuppone un reddito non inferiore a 18.663
annui.
La riconduzione del rapporto di lavoro nell’ambi-
to delle collaborazioni coordinate e continuative
comporta l’applicazione dell’art. 69 del D.Lgs. n.
276/2003 e la possibilità che il lavoro si consideri
fin dall’inizio come subordinato, quando man-
chino anche i presupposti di rapporto di lavoro a
progetto, come dall’interpretazione fornita dal
comma 24 dell’art.1 della riforma del lavoro.
Collaborazione coordinata e continuativa
a progetto
L’art. 69 D.Lgs. 276/2003 definisce i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa “instau-
rati senza l’individuazione di uno specifico pro-
getto, sono considerati rapporti di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto”.
Il comma 1 dell’articolo sopracitato è stato inte-
ramente sostituito dall’art.1 commi dal 23 al 27
della nuova riforma del lavoro, eliminando la pos-
sibilità di ricondurre i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente per-
sonale e senza vincoli di subordinazione ad un
programma di lavoro o ad una fase di esso. Esi-
ste la possibilità di collegare detti rapporti ad
uno o più progetti specifici, determinati dal com-
mittente e gestiti dal collaboratore in autonomia.
Il progetto non può limitarsi a compiti meramente
esecutivi e ripetitivi, che possono essere indivi-
duati nei contratti collettivi stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali, deve esser indicata la de-
scrizione del progetto tema conduttore del con-
tratto, con l’evidenziazione del contenuto che lo
caratterizza, come un’attività ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un risultato finale
che si vuole ottenere, cui il collaboratore parteci-
pa direttamente con la sua prestazione.
L’individuazione dunque di uno specifico pro-
getto, costituisce elemento essenziale per la vali-
dità del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, in mancanza del quale il rapporto si
definisce come subordinato a tempo indetermi-
nato. E’ sancito l’assoluto divieto di instaurare
rapporti di collaborazione coordinata e continua-
tiva “atipici” se non nei casi espressamente con-
sentiti, poiché venendo a mancare
l’individuazione di uno specifico progetto, pro-
gramma di lavoro o fase di esso, sa-
rebbero considerati rapporti di lavo-
ro subordinato a tempo indetermina-
to sin dalla data di costituzione del
rapporto, come nel o caso in cui l’at-
tività sia svolta con modalità analo-
ghe a quelle svolte dai lavoratori di-
pendenti dell’impresa committente.
Il corrispettivo
Il compenso da corrispondere al col-
laboratore a progetto pare di difficile
determinazione. L’art.63 sancisce che
il compenso corrisposto ai collabo-
ratori deve essere proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro esegui-
to, comparandosi ai compensi nor-
malmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel
luogo di esecuzione del rapporto. Va aggiunto il
rispetto di un minimo specifico retributivo per
ciascun settore di attività, con riferimento anche
ai profili professionali tipici. Si dovrà comunque
basarsi sui “minimi salariali applicati nello stesso
settore alle mansioni equiparabili svolte dai la-
voratori subordinati, dai contratti collettivi sot-
toscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavora-
tori e dei datori di lavoro, comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello
interconfederale o di categoria”.
Contratto a tempodeterminato
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di
regola a tempo indeterminato e costituisce la for-
ma comune di rapporto di lavoro, sembrerebbe
rafforzato anche nella nuova riforma del lavoro, il
ruolo prioritario del lavoro subordinato a tempo
indeterminato, definito “contratto dominante”
rispetto a quello a termine. Anche se viene presa
in considerazione l’ipotesi di facilitare il contrat-
to a termine purché non replicabile all’infinito.
Viene infatti previsto che la stipula del “primo”
contratto a termine fra un certo lavoratore ed una
certa impresa e per qualunque tipo di mansione,
SEGUE A PAGINA 4