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NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
Nasce il nuovo Organismo
di Mediazione del Triveneto
dell'ADCEC delle Tre Venezie
Veneto
–Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia (Santa Croce, 494)
–Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo (Corso del Popolo, 161)
–Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova (ViaCesareBattisti, 3/11)
TrentinoAltoAdige
–Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano (Via Lancia, 8/A)
–OrdinedeiDottoriCommercialisti edegliEspertiContabilidiTrentoeRovereto(VicoloGalasso, 19)
FriuliVeneziaGiulia
–Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia (Corso Italia, 112)
–Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone (LargoSanGiorgio, 7)
–Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine (Via Carducci, 44)
Per fissare unamediazione èpossibile contattare il seguente numero
042529324
oppure inviare una
mail compilando ilmodulopredefinitoonline al seguente indirizzo:
http://www.odmtriveneto.org/
contatti/
. La procedura dimediazione presso l’Organismo diMediazione del Triveneto dell’Asso-
ciazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delleTreVenezie, si svolge secondo
quantoprevistodalDecretoLegislativon. 28del 4marzo2010edai decreti attuativi successivamen-
te emanati dalMinistero dellaGiustizia, sulla base del regolamento di procedura depositato presso
lo stessoMinistero e disponibile per la consultazione sul sito internet dell’Organismomedesimo.
Cos’è lamediazione
Lamediazione è unmetodo per la risoluzione delle controversie che può essere considerato “alter-
nativo” rispetto alla giurisdizione ordinaria, in quanto offre la possibilità di dirimere una controver-
sia insorta tra due o più soggetti, in via stragiudiziale avvalendosi dell’assistenza del mediatore, il
quale, essendo estraneo rispetto le parti in conflitto, sarà in grado di agevolare la ripresa del dialogo,
propedeutica alla ricerca di una soluzione condivisa ed accettata dalle parti e quindi di un eventuale
accordo. L’intervento del mediatore è volto ad assistere le parti, nell’ambito del procedimento di
mediazione civile e commerciale, per la composizione di un conflitto relativamente a diritti dispo-
nibili. L’utilizzo di detto istituto è alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria che si svolge
presso i Tribunali. In considerazione del fatto che l’interventodelmediatore ha l’obiettivodi aiutare
le parti alla ripresa del dialogo interrotto all’insorgere del conflitto, all’incontro di mediazione è
vivamente consigliata la partecipazione personale delle parti, le quali tuttavia possono farsi assistere
dal proprio legale o persona di fiducia.
Sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, il termine conciliazione stava ad indicare tanto il
procedimentoquanto la conclusione del procedimento con esitopositivo (accordo). Con la
“media-
zione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali”
la nozione di “conci-
liazione” è stata riservata alla sola ipotesi in cui i le parti in conflitto riescono a comporre la contro-
versia, mentre per “mediazione” deve intendersi il procedimento.
RiferimentiNormativi
D. Lgs. 4marzo 2010 n. 28; D.M. 18 ottobre 2010 n. 180; D.M. 6 luglio 2011 n. 145.
Tipologiadimediazione
Si deve prendere atto della diversa connotazione che la mediazione ha acquisito nell’ambito dei
metodi alternativi di risoluzione delle controversie ( c.d.ADR,
Alternative Dispute Resolution
),
anche rispettoalleprecedenti sperimentazioni, adesempioquelle inmateriadi consumoe societaria.
Infatti, attualmente, accanto ad unmodello di mediazione volontaria, ad uno di mediazione c.d.
delegata e adun terzodimediazione obbligatoria su accordodelle parti, c.d. “concordata”, ilD.Lgs.
28/2010 ne contempla un altro in cui la mediazione è obbligatoria e costituisce condizione di
procedibilità per la domanda giudiziale.Atale proposito si ricorda che, nonostante laConsulta con
recente provvedimento circa l’eccesso di delega riscontrato nei decreti attuativi, sia intervenuta
disconoscendodi fatto l’obbligatorietà del tentativodimediazione quale condizione di procedibilità
per l’azione giudiziaria, lamediazione potrà trovare spazi di applicazione laddove previsto da clau-
sole contrattuali e statutarie (mediazione concordata); dette clausole rendono infatti vincolante, per
le parti che le hanno sottoscritte, il ricorso al procedimentodimediazione prima di adire all’Autorità
Giudiziaria. Esempi di dette clausole sono reperibili nel sito dell’Organismo.
Quindi, in base alla vigente normativa, fatto salvo quantomenzionato in ordine alla sentenza della
Consulta, la procedura di mediazione può essere:
Obbligatoria
, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel caso in cui la contro-
versia abbia ad oggetto le materie previste dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di azienda, risarcimento del
danno derivante da responsabilitàmedica e da diffamazione conmezzi di stampa o altromezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio e risarcimentodel dannoderivan-
te dalla circolazione di veicoli e natanti;
Volontaria
: su libera iniziativa di una parte;
Contrattuale
: lamediazionevieneavviataperespressaprevisionediunaclausolacontrattualeostatutaria;
DelegatadalGiudice
:nel casoincui ilGiudice invita leparti aporre inessere il tentativodimediazione.
Caratteristichedellamediazione
Le principali caratteristiche dellamediazione, che rappresentano anche i vantaggi del ricorso al pro-
cedimento dimediazione rispetto ad un azione giudiziaria ordinaria, possono essere di seguito rias-
sunti.
Volontarietà
: le parti non sono obbligate a partecipare allamediazione, neppure nel caso in cui la
stessa abbia ad oggettomaterie obbligatorie; esse sono altresì libere di abbandonare l’incontro di
mediazione qualora non vi abbiano ulteriore interesse;
Riservatezza
: le informazioni e le dichiarazioni rese dalle parti nell’ambito del procedimento di
mediazione non possono essere divulgate a terzi e non possono essere utilizzate in eventuali e suc-
cessivi gradi di giudizio, salvo il consenso della parte dalla quale provengono;
Assenza di formalità di procedura
: le formalità tipiche del procedimento di giurisdizione civile
non sono presenti nella procura di mediazione che si svolge in assenza di formalità;
Economicità
: gli atti e documenti del procedimento di mediazione sono esenti dall’ imposta di
bollo,mentre per quanto concerne l’impostazione di registro il verbale di accordo é soggetto a detta
imposta sulla parte eccedente Euro 50.000,00.Alle parti che corrispondono l’indennità dovuta al-
l’Organismo diMediazione spetta un credito di imposta commisurato all’indennitàmedesima, con
il limite di Euro 500,00, ridotto allametà in caso di insuccesso dellamediazione;
Brevitàdi durata
: il procedimento di mediazione deve concludersi entro 4mesi dalla data di rice-
vimento della domanda;
Sospensionedei termini processuali:
la domanda dimediazione interrompe i termini di prescrizio-
ne, alla stregua della domanda giudiziale, impedendo altresì la decadenza.
Accordo
: il verbale di accordo, nel caso in cui venga omologato su richiesta di una delle parti, dal
Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo, costituisce titolo esecutivo per
l’esecuzione in forma specifica, per l’espropriazione forzata eper l’iscrizionedell’ipotecagiudiziale.
Comeattivare laproceduradimediazione
Per attivare la procedura dimediazione è necessariopresentare laDOMANDAcompilando l’appo-
sito modulo (Domanda per attivare la procedura di mediazione) e versando le spese di avvio di
importo pari al tariffario (Tariffario).
La domanda può essere presentata presso una delle sedi precedentemente indicate.
Il deposito può essere effettuato amano, amezzo servizio postale o posta elettronica ed inoltrato
all’indirizzo della sede operativa prescelta, presso la quale si svolgerà l’incontro di mediazione. La
domanda viene quindi inviata ai soggetti (parti) chiamati. Il responsabile dell’Organismoprovvede
allanominadelMediatore; è facoltàdelleparti proporre il nominativodelmediatore, scelto fraquelli
iscritti nell’elencodell’Organismo.Viene comunicata alleparti ladata incui si terrà il primo incontro
dimediazione.Ai procedimenti attivati, comeprevistodallostatutoorganizzativo internodell’organi-
smo, verràassegnatounmediatore scelto traquelli iscritti all’ordinenellacui circoscrizioneha sede la
parte, garantendoaltresì la rotazionedei nominativi, compatibilmentecon lespecializzazioni richieste.
Incontrodimediazione
Ruolodelmediatore
: ilmediatore è terzo rispetto le parti ed è, nei confronti di queste, indipendente
ed imparziale. Non può imporre alcun accordo, ne indurre le parti a trovare un accordo; non può
proporre soluzioni, salvo il caso in cui le parti, di comune accordo, ne facciano espressa richiesta.
Ruolodelle parti
: esse sono le protagoniste del procedimento di mediazione, l’eventuale accordo
dipenderà esclusivamente dalla loro volontà.
Aconclusionedell’incontroodegli incontri dimediazione, se leparti nonhanno trovatounaccordo,
lamediazionesi concluderàconunverbaledimancatoaccordo, diversamente, nel caso incui lamedia-
zione sia conclusa conunaccordo, questo sarà allegatoal verbale edavràvaloredi titoloesecutivo.
Passatoepresentedellamediazione
Il passatodellamediazione inmateriadi dirittocivile e commerciale è rappresentatoprevalentemen-
te dall’esperienza di altri Paesi, nei quali l’istituto si è affermato nell’ambito di diverse tipologie di
metodi alternativi per la risoluzione delle controversie. Relativamente all’Europa è possibile citare
la Spagna, Paese in cui sono stati istituiti diversi Organismi di Mediazione di diritto pubblico,
deputati a risolvere determinati tipi di controversie ( ad esempio inmateria di pubblicità o diritti di
proprietà intellettuale ), nonché la Francia, Paese in cui lamediazione è presente capillarmente sul
territoriomediante la figura del Giudice Conciliatore.
Tuttavia solamente nei Paesi di tradizione anglosassone ( Inghilterra eAmerica ) laMediazione e le
ADR in generale trovano il mercato più florido. Si parla in questi casi di tassi di raggiungimento
dell’accordo intorno all’80 – 90% , percentuale che cresce ulteriormente analizzando i dati relativi
all’adempimento degli obblighi contrattualmente previsti, proprio perché gli stessi sono il frutto di
una negoziazione “partecipata” e “plasmata” dalle stesse parti.
Quanto all’esperienza italiana, si ritiene doverosomenzionare, in quantomaggiormente significa-
tive, le norme e le esperienze dimediazione inmateria di consumo e in ambito societario. Relativa-
mente al presente della mediazione in Italia, il Ministero della Giustizia ha fornito dei dati che
registrano, a partire dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del tentativo dimediazione, quindi per
un periodo estremamente breve, un aumento sensibile di iscrizioni di procedimenti di mediazione
civile. Pertanto si ritiene che solo il tempo e i risultati positivamente registrati potranno contribuire
alla diffusione dellamediazione, che potrebbe rappresentare un punto di partenza per unmigliora-
mento della qualità della vita dei cittadini, sia in termini di minor tasso di litigiosità, che come
mezzo per rendere accessibile a tutti laGiustizia, anche nei casi di valori della controversia di mo-
desta entità, tali pertanto da rendere non conveniente l’avvio di un azione giudiziaria. Inoltre la
diffusione dellamediazione renderebbe compatibile con le esigenze delle imprese dover affrontare,
ad esempio, una azione di recupero crediti che, ricorrendo alle ordinarie azioni legali,mal si concilia
con le esigenze di celerità legate alla conclusione ed alla gestione delle attività imprenditoriali,
circostanza quest’ultima che influisce negativamente sulle scelte di investimento delle imprese
estere, non attratte dal nostro Paese. Per le ragioni indicate si ritiene che la nostra categoria profes-
sionale possa diventare protagonista nel contribuire fattivamente alla diffusione dellamediazione,
incentivandone l’uso anchemediante l’inserimento negli statuti societari e nei contratti in genere
della clausola che preveda, per la risoluzione di eventuali controversie, l’esperimento del tentativo
di mediazione prima di ricorrere all’arbitrato o alle vie legali ordinarie.
Formazione
Si ricorda infine che l’ADCEC delle TreVenezie, è da tempo ente di Formazione accreditato dal
Ministero della Giustizia inmateria di mediazione: coloro i quali fossero interessati a conseguire
l’idoneità all’attività dimediatore, nonché a seguire corsi di perfezionamento potranno partecipare
alle iniziative formative che via via verranno organizzate e pubblicate nel sito.
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