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NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012
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L'ottimizzazione dei dividendi con il trust
SOCIETÀ
ENNIO VIAL
Ordine di Treviso
IL COMMERCIALISTA VENETO
Q
uante volte ci troviamo
di fronte al pro-
blema di distribuire l’utile di una società
ai soci e ci scontriamo con un prelievo
fiscale consistente? Le soluzioni per attenuare il
prelievo ci sono ma vanno valutate con grande
attenzione per non creare pastrocchi.
Un aspetto fondamentale è sicuramente l’eleganza
e la giustificabilità dell’operazione.
Lasciamo da parte il tema dell’elusione fiscale e
dell’abuso del diritto e introduciamo un altro con-
cetto: l’eleganza dell’operazione.
Chiariamo con un caso concreto. Tizio è socio di
una s.r.l. che ha una bancarella al mercato. Vuole
distribuire i dividendi ma si rende conto del livel-
lo impositivo alto. La prima soluzione è quella di
costituire una newco con un debito a cui vende-
re le quote della srl precedentemente rivalutate
pagando il 4%. I dividendi arrivano in tasca pa-
gando il 4%ma tizio si trova ad avere una holding
per detenere una società con una bancarella al
mercato. Senza entrare nel merito della posizione
dell’Agenzia delle Entrate su una simile opera-
zione mi chiedo: è una operazione elegante? Non
è che stimoli un piccolo sorriso?
Il trust rappresenta, sotto questo profilo, un vei-
colo e una alternativa di sicuro interesse.
La fiscalità del trust
Prima di esaminare i vantaggi fiscali legati alla
disposizione in trust di partecipazioni societarie
definiamo, con brevi cenni, l’imposizione fiscale
che sconta il trust.
I trust, dal punto di vista fiscale, sono assimilati
agli enti non commerciali e sono tassati sulle va-
rie categorie di reddito. In particolare, i trust pos-
sono essere trasparenti od opachi.
Un trust è opaco nel caso in cui i beneficiari del
reddito non risultino identificati
1
.
Un trust opaco paga l’IRES al 27,5% in qualità di
ente non commerciale mentre, nei trust traspa-
renti, il reddito viene imputato direttamente ai
beneficiari e sconta, quindi, le aliquote IRPEF
progressive.
Il legislatore ha previsto, quale regola generale,
che i redditi del trust siano tassati in capo al trust
personificato che, a seconda dei casi, verrà quali-
ficato come ente commerciale o non commerciale.
Il caso più frequente è quello del trust non com-
merciale privo di una partita IVA.
Ai fini delle imposte indirette il trust sconta l’im-
posta di donazione. Infatti, secondo
l’impostazione accolta dall’Amministrazione Fi-
nanziaria nella C.M. n. 48/2007, e confermata nel-
la C.M. n. 3/E del 22 gennaio 2008, l’atto di trust
configurando un atto di costituzione di vincoli di
destinazione, rientra nell’ambito di applicazione
dell’imposta sulle successioni e donazioni, come
reintrodotta dall’art. 2, commi da 47 a 53 del D.L.
3 ottobre 2006, n. 262.
Si ricorda che il comma 4 ter dell’art. 3 del D.Lgs.
346/1990 sulle successioni e donazioni prevede
un’esenzione dall’imposta di donazione, nel caso
di diposizione in trust di quote di maggioranza di
società di capitali a favore del coniuge e dei di-
scendenti a condizione che il trust conservi la
partecipazione per un quinquennio. Se si tratta
di società di persone o di società estere non è
richiesto il trasferimento della maggioranza.
La tassazione dei dividendi
Definitive tali premesse, analizziamo la tassazio-
ne dei dividendi percepiti da un trust nel quale
sia stato disposto il 100% della partecipazione in
una s.r.l.
In tale ipotesi il trust è l’unico socio della s.r.l.
Sul tema va segnalato come precisi chiarimenti
siano contenuti nel punto 3.7 della C.M. 26/2004.
In base alla citata circolare gli enti non commercia-
li sono stati provvisoriamente annoverati tra i sog-
getti cui si applica l’IRES, sia pure con criteri di
determinazione della base imponibile differenti.
Per gli enti non commerciali, infatti, continuano a
concorrere alla formazione della base imponibile
i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi,
secondo le regole di determinazione contenute
nel Titolo I del TUIR; ciò nonostante, a norma
dell’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo n. 344 del 2003, fino a quando non
verrà attuato il principio della legge delega che
prevede la loro inclusione tra i soggetti passivi
dell’imposta sul reddito (IRE), gli utili percepiti
dagli enti non commerciali nel limite del 95 per
cento del relativo ammontare, non concorrono
alla formazione del reddito complessivo imponi-
bile; gli stessi sono esclusi anche se conseguiti
nell’esercizio di impresa.
Il descritto trattamento fiscale si applica agli utili
derivanti sia da partecipazioni non qualificate che
da partecipazioni qualificate.
In sintesi:
-
i dividendi percepiti da un trust opaco,
sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipo-
tesi di partecipazioni non qualificate, sono esen-
ti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a
cui sono soggetti è il 27,5% del 5% quindi
l’1,375%;
-
in ipotesi di trust trasparente la base im-
ponibile è sempre il 5% ma gli stessi scontano le
aliquote progressive IRPEF dei beneficiari;
-
in ipotesi di società di persone si evita
anche il versamento dell’1,375% perché opera il
principio di trasparenza e i dividendi
(prelevamenti di utili) non scontano imposizio-
ne;
-
i dividendi percepiti dal trust sono quali-
ficati come “frutti”; i frutti in esame se erogati ai
beneficiari del reddito non scontano alcuna ulte-
riore tassazione.
Si ipotizzi la seguente ipotesi.
Tizio detiene il 100% di una società immobiliare.
Tizio è sposato e ha due figli.
Decide di istituire un trust opaco (si lascia
discrezionalità al trustee nell’attribuzione dei frut-
ti) e di disporre integralmente la partecipazione.
Alla luce delle considerazioni proposte:
-
se il trustee si impegna a detenere la par-
tecipazione per 5 anni, la disposizione in trust
non sconta imposta di donazione;
-
in ipotesi di distribuzione dei dividendi
gli stessi sono tassati sull’1,375%, e quando sono
erogati ai beneficiari del reddito non scontano
alcuna imposizione.
Si propone un esempio numerico per evidenziare
il beneficio fiscale. Una s.r.l. è detenuta al 50%da
Tizio e Caio. La società realizza un utile
ante
im-
poste pari a 10.000 euro.
Confrontiamo l’imposizione
in presenza o in as-
senza di disposizione delle quote in trust.
IPOTESI 1
:
la tassazione dei dividendi in capo
alle persone fisiche
IPOTESI 2
:
la tassazione dei dividendi dopo la
disposizione delle quote in trust
1
Chiarimenti importanti sono stati forniti dalla R.M. 425 del 5 novembre 2008 che precisa cosa si intenda per beneficiario individuato. La citata risoluzione afferma che per
“beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale.
Osservazioni critiche
Per beneficiare della tassazione sull’1,375% in
capo al trust,
lo stesso non deve essere conside-
rato interposto dall’Agenzia delle Entrate.
Se così fosse, infatti, il trust sarebbe fiscalmente
inesistente e i dividendi sarebbero tassati in capo
alla persona fisica con le regole ordinarie.
L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta più
volte sul tema con la C.M. n.43/E/2009 e la C.M. n.
61/E/2010. Rinviamo ad altri interventi del passa-
to per una puntuale analisi del tema. In questa
sede ci limitiamo a ricordare come anche il trust
debba sopportare il test dell’eleganza: lo strumen-
to è per sua natura elegante come un cigno, ma un
uso distorto fatto da soggetti che lo sfruttano senza
amarlo potrebbe inficiarne le fondamenta.
Ipotesi 1)
Utile ante imposte
10.000,0
IRES
2.750,0 27,50%
IRAP
390,0 3,90%
Utile netto da distribuire
6.860,0
Quota Socio Tizio 3.430,0
Quota imponibile 1.705,4 49,72%
IRPEF 733,3 43%
Dividendopercepito
dal socio 2.696,7
Ipotesi 2)
Utile ante imposte
10.000,0
IRES
2.750,0 27,50%
IRAP
390,0 3,90%
Utile netto da distribuire
6.860,0
Quota imponibile 343,0 5%
IRES 94,3 27,50%
Dividendo netto in capo
al trust
6.765,7
Dividendopercepito
dal socio 3.382,8
Risparmio fiscale
686,2
Alfa S.R.L.
50%
50%
Disponenti
e beneficiari
del REDDITO