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NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
caso avere ad oggetto i criteri ed i risultati della gestione).
Se non sorgono (o permangono) contestazioni il giudice delegato approva il conto
della gestione, altrimenti fissa l’udienza di comparizione dinanzi al collegio. Il
Tribunale, riunito in camera di consiglio, approva il conto ovvero invita l’AG a
sanare le irregolarità (art. 43 – rendiconto di gestione).
Pertanto l’ANBSC subentra in luogo del professionista (commercialista o avvoca-
to) nell’amministrazione del bene, ovvero dell’azienda, sulla base degli indirizzi e
delle linee guida adottati dal consiglio direttivo dell’Agenzia. Per il compimento
degli atti di straordinaria amministrazione l’ANBSC richiede al giudice delegato il
rilascio di nulla osta e non la preventiva autorizzazione (art. 44 – gestione dei beni
confiscati). Sono atti di straordinaria amministrazione: lo stare in giudizio, contrar-
remutui, concedere ipoteche, alienare immobili. Laddove il procedimento di seque-
stro si concluda con la definitiva confisca dei beni sequestrati il relativo provvedi-
mento è comunicato all’ANBSC a cura della cancelleria dell’ufficio giudiziario che
ha emesso il provvedimento. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i
beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi (art. 45 – confisca
definitiva e devoluzione allo Stato). La destinazione dei beni immobili e dei beni
aziendali è effettuata con delibera del consiglio direttivo dell’ANBSC. L’Agenzia
provvede all’adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione (art. 47 – procedimento di destinazione).
I beni immobili sono acquisiti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di
ordine pubblico o protezione civile, ovvero per altri usi governativi o pubblici.
Possono altresì essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria,
al patrimonio del comune ove è sito l’immobile, ovvero al patrimonio della provin-
cia o della regione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazio-
ni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione,
assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato, a cooperative sociali, etc.Anche i beni aziendali sono acquisiti al patri-
monio dello Stato e vengono destinati all’affitto (quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o ripresa dell’attività produttiva) normalmente a titolo onerosoma
anche a titolo gratuito ( p.e. a cooperative di lavoratori dipendenti) privilegiando
soluzioni che garantiscano il mantenimento dei livelli occupazionali.
I beni aziendali possono essere destinati alla vendita, o in alternativa liquidati,
qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico (art. 48 – destinazione
dei beni e delle somme).
Il legislatore ha limitato il rischio di un ritorno dei beni nella disponibilità del
soggetto sottoposto al provvedimento di confisca prevedendo un parere obbligato-
rio del Prefetto, prima della definitiva assegnazione, sentito il Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Inoltre, quale norma di chiusura, il Tribunale che ha disposto la definitiva confisca
può sempre disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione quando risulti
che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto
al provvedimento di confisca (art. 48, ultimo comma).
6. REPORT SUI RISULTATI DELL’AZIONE DI AMMINISTRAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI/CONFISCATI
Una nitida fotografia sui risultati conseguiti dall’amministrazione dei beni sottratti
alla criminalità organizzata è stata brillantemente “scattata” dal giornalistaAntonio
Fico e pubblicata il 2 luglio 2011 sul sito diAltreconomia con il titolo “mafia: così
falliscono le imprese confiscate”.
L’autore prende le mosse dell’inchiesta dai dati dell’ANBSC: dal 1983 al luglio
2011 appena 45 imprese (su 431) passate per le mani dello Stato, e poi uscite dalla
gestione pubblica, sono tornate dopo un certo numero di anni nel mercato legale,
con nuovi proprietari. Le altre sono tutte fallite. Delle 973 imprese all’epoca (luglio
2011) nella gestione dell’ANBSC, solo 232 erano ancora attive e da collocare
(molte in condizioni estremamente precarie e con poche possibilità di sopravviven-
za), mentre per tutte le altre risultavano avviate le pratiche per la liquidazione o per
la cancellazione dal registro delle imprese. Delle imprese ancora nella gestione
dell’Agenzia, 286 sono in liquidazione, 360 sono fallite quando erano ancora in
amministrazione straordinaria, per 181 è stata avanzata la richiesta di cancellazione
dal registro delle imprese, 30 sono in gestione sospesa. Solo 36 sono in affitto o
erano in procinto di essere cedute.
legalità. L’AG, acquisito il libro unico, dovrà incontrare ciascun dipendente per veri-
ficarne lemansioni nel processo produttivo e per costruire un giudizio sulla congruità
dei lavoratori presenti in relazione alla complessità dell’attività aziendale.
Scopo dei colloqui è anche quello di individuare i dipendenti con rapporti di paren-
tela con il proposto, per operare conseguentemente le necessarie modifiche/varia-
zioni alle mansioni lavorative ovvero spostamenti del posto di lavoro.
Frequente è la presenza di personale non assunto, ovvero irregolare: tutte posizioni
da sanare con celerità e previo colloquio con il giudice delegato.
L’AG dovrà verificare anche il corretto adempimento della normativa inmateria di
sicurezza sui luoghi di lavoro. Non è da respingere a priori l’ipotesi di procedere
con una revoca dell’incarico al consulente del lavoro ovvero al commercialista,
procedendo con la nomina di professionisti di fiducia (in questo caso serve l’auto-
rizzazione preventiva del giudice delegato).
E’ invece indispensabile che l’AGproceda con un’accurata revisione della contabi-
lità aziendale, sia per verificare la capacità del bilancio a rappresentare la situazione
economica e patrimoniale (ed in particolare in riferimento alle risultanze dell’inven-
tario redatto in sede di immissione in possesso), sia per verificare i presupposti di
continuità aziendale (con particolare riferimento a situazioni di azzeramento o
negatività del patrimonio netto). Nei casi di aziende territorialmente articolate ovvero
complesse nel loro
business
, è opportuno che l’AG richieda al giudice delegato la
nomina di una società di revisione, potendo così conseguire un ulteriore e fondamen-
tale risultato che è rappresentato dalla delimitazione del perimetro delle responsabi-
lità addebitabili all’AGper una superficiale ovvero errata valutazione dei presuppo-
sti sulla continuità dell’azienda posta sotto sequestro. All’esito dei riscontri e dei
controlli contabili, l’AG dovrà necessariamente apportare le idonee rettifiche alla
contabilità per rilevare eventuali divergenze tra valori reali e valori contabili.
Altrettanto fondamentale per il successo dell’intervento dell’AG è la capacità di
porre in essere con la massima tempestività tutti gli atti indispensabili per garantire
la prosecuzione dell’attività aziendale. Si tratta, in altri termini, di evitare interru-
zioni dell’attività imprenditoriale che si protraggano oltre i tempi necessari per
l’esecuzione del sequestro, ed in particolare per la redazione dell’inventario. Mas-
sima cura e considerazione dovrà essere riservata all’opportunità di evitare
l’apposizione dei sigilli, per tutelare il più possibile l’immagine dell’attività.
Il mantenimento di buoni rapporti e la sana interazione con il proposto sono
ulteriori aspetti di primaria importanza per il rilancio dell’attività. Il proposto deve
essere persuaso, se non convinto, che l’AG opera in modo equilibrato ed imparzia-
le come custode dei beni contemperando gli interessi dello Stato e quelli del pro-
prietario e cercando di amministrare gli stessi in modo quanto più efficiente.
E’ stato fatto osservare
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che la collaborazione del proposto, particolarmente pre-
ziosa nelle realtà imprenditoriali di più ridotte dimensioni, trova invalicabili limiti
nell’art. 36, comma 3 del D.Lgs. 159/2011:
il proposto, il coniuge, i parenti, gli
affini e le persone con esso conviventi (omissis) non possono svolgere funzioni di
ausiliario o di collaboratore dell’amministratore giudiziario
.
Suddetto divieto pone a repentaglio la continuità aziendale delle imprese di minori
dimensioni, ed in particolare quelle a ristretta base familiare.Alcuni autori hanno in
passato suggerito, anche sulla scorta di positive esperienze di alcuni Tribunali, il
ricorso ad una sorta di amministrazione controllata che consenta al preposto di
continuare a gestire, sia pure solo per l’ordinaria amministrazione, sotto la direzio-
ne, controllo e responsabilità dell’AG. Ma l’attuale formulazione del D.Lgs. 159/
2011 non legittima più questo tipo di prassi e pertanto all’AG non rimane altro che
procedere con lamassima celerità al deposito della relazione iniziale e del program-
ma di gestione, delegando al Tribunale sentito anche il parere del PM, di autorizza-
re un rapporto di collaborazione con i familiari.
5. CONFISCA E DESTINAZIONE DEI BENI
APPRESI ALLEORGANIZZAZONI CRIMINALI
La durata dell’incarico e dell’attività di amministrazione e gestione da parte dell’AG
sono strettamente correlate con la durata del procedimento di sequestro.
Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di
immissione in possesso dei beni da parte dell’AG. In caso di indagini complesse
ovvero compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato dal Tri-
bunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. (art. 24 – confisca)
Fino al decreto di confisca di primo grado l’ANBSC coadiuva l’AG nell’ammini-
strazione del bene (o azienda), pur sempre sotto la direzione del giudice delegato.
L’ANBSC propone al Tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la
migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
Dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni viene invece
demandata per legge all’ANBSC la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria
responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati.
L’incarico può essere conferito anche all’amministratore giudiziario già nominato
dal Tribunale (art. 38 – compiti dell’agenzia).
All’esito della procedura, e comunque in ogni caso dopo la confisca di primo grado
(pertanto anche si vi è conferma dell’AG da parte dell’ANBSC) l’amministratore
giudiziario deve presentare il conto della gestione al giudice delegato, il quale veri-
ficata la regolarità del conto e previo deposito in cancelleria, assegna un termine per
il deposito di eventuali osservazioni e contestazioni (a pena di inammissibilità
devono essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni
I beni sottratti
alle organizzazioni criminali
SEGUE DA PAGINA 11
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Paolo Fiorio – Giammichele Bosco in
Manuale dell’amministratore giudiziario
,
Ipsoa Editrice, pag. 649 e segg.
A
nche per l'anno 2012 saranno premiati i
tre migliori giovani autori di articoli pub-
blicati sul nostro giornale. I premi – rispetti-
vamente di Euro 1000, 750, 500 – sono destinati ai
giovani dottori commercialisti iscritti da non più di 5
anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai prati-
canti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). La commis-
sione, insindacabile, è composta dal Comitato di Re-
dazione del nostro giornale. Collaborate con
Il Com-
Ricchi premi per giovani autori
mercialista Veneto
e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto
con il redattore del vostro Ordine.
I vincitori 2011 sono stati:
Luisa Pastega
– Ordine Bassano del Grappa,
Marco Voltolina
– Ordine di Venezia,
Alessandra Gamba
– Ordine di
Bassano del Grappa e
Angelo Masullo
– Ordine di Treviso in
ex aequo.