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NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Con riguardo alle successive attività di amministrazione, si osserva preliminarmen-
te come il legislatore richieda all’AG non solo di provvedere alla custodia, alla
conservazione ed amministrazione dei bei sequestrati nel corso dell’intero procedi-
mento, ma anche di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi (art.
35, comma 6).
La gestione del bene deve essere svolta “per conto di chi spetta” anche se tempo-
raneamente spossessato, garantendo contestualmente sia il soggetto che ha subito
il sequestro, sia gli interessi dello Stato.
Il legislatore, nonostante le forti pressioni in senso opposto, ha riconosciuto come
meritevole di tutela la conservazione del patrimonio del proposto, atteso che era
(ed è tuttora) ancora molto alto il numero di sequestri che viene successivamente
annullato con un provvedimento di restituzione agli aventi diritto.
In questo delicato compito l’AG è coadiuvato dall’ANBSC, pur sempre sotto la
direzione del giudice delegato; l’Agenzia propone al Tribunale tutti i provvedimen-
ti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o
assegnazione. L’ANBSC ha altresì la facoltà di chiedere al Tribunale la revoca
ovvero la modifica dei provvedimenti di amministrazione straordinaria adottati dal
giudice delegato quando si ritenga che essi possano recare pregiudizio alla destina-
zione o all’assegnazione del bene.
A tal proposito il Tribunale è tenuto a comunicare all’ANBSC i provvedimenti di
modifica o revoca del sequestro, nonché quelli di autorizzazione al compimento di
atti di amministrazione straordinaria (art. 39 – compiti dell’agenzia). Come indica-
to in precedenza, l’AG predispone la relazione iniziale con particolare attenzione
alle informazioni sullo stato dell’impresa e più in particolare sulle concrete pro-
spettive di prosecuzione, unitamente al programma di gestione dell’azienda.
Il Tribunale, con l’intervento del PMapprova con decreto motivato il programma
di gestione, anche in ordine al riconoscimento delle concrete prospettive di prose-
cuzione dell’impresa, ed impartisce all’AG le direttive per la sua gestione.
Nel caso opposto in cui non vi siano concrete possibilità di prosecuzione o di
ripresa dell’attività il Tribunale dispone la messa in liquidazione della società, ed in
caso di insolvenza il pubblicoministero richiede al Tribunale competente che venga
dichiarato il fallimento dell’imprenditore (art. 41 – gestione delle aziende seque-
strate). L’AG provvede quindi al compimento degli atti di ordinaria amministrazio-
ne. Il giudice delegato, se lo ritiene opportuno, può fissare un limite di valore entro
il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione (art. 41, comma 3).
L’autorizzazione limitata al compimento di determinati atti per valore potrà essere
concessa, su richiesta dell’AG anche prima dell’approvazione del programma di
gestione.
Non vi è motivo per non estendere alla gestione di aziende le limitazioni al compi-
mento di atti di amministrazione straordinaria relativi ai beni sequestrati: per le une
come per le altre è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del giudice
delegato. L’amministratore giudiziario non può pertanto stare in giudizio, né con-
trarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche,
alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a
tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato (art. 40
– gestione dei beni sequestrati).
Per quanto concerne i rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda,
il legislatore ha previsto che vengano regolati dalle norme del codice civile, ove non
diversamente disposto. Il legislatore ha riconosciuto all’AGpoteri particolari laddove
oggetto del provvedimento di sequestro siano partecipazioni societarie “qualifica-
te” e per tali si intendono quelle partecipazioni societarie che assicurino le maggio-
ranze necessarie per legge: l’AGpuò non solo convocare l’assemblea dei soci per la
sostituzione degli amministratori
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ma anche impugnare le delibere societarie di
trasferimento della sede sociale, di trasformazione, di fusione, incorporazione o
estinzione della società, nonché ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare
giudizio agli interessi dell’amministrazione giudiziaria.
Sia la convocazione dell’assemblea per la sostituzione dell’amministratore che
l’impugnazione di particolari delibere assembleari debbono essere preventivamente
autorizzate dal giudice delegato.
4. L’ATTIVITÀ DI GESTIONE EAMMINISTRAZIONE:
PROFILIOPERATIVI
Nella generalità dei casi le aziende che vengono sottoposte a sequestro di preven-
zione sono caratterizzate da molti aspetti in comune, tra i quali si possono citare:
-
la consistente presenza di lavoratori irregolari, quindi sprovvisti di regolare
inquadramento contrattuale e relative tutele;
-
assenza delle misure minime di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come
previste dalla normativa in materia;
-
immediata revoca degli affidamenti bancari non appena gli Istituti di credito
vengono a conoscenza del provvedimento di sequestro e della nomina dell’AG;
-
allontanamento volontario del personale dal posto di lavoro, quasi a testi-
moniare la loro fedeltà verso l’imprenditore proposto ovvero verso i soci della
società sotto sequestro;
-
indisponibilità dei fornitori “storici” nel proseguire le usuali forniture, spesso
perché aziende riconducibili all’imprenditore destinatario di provvedimenti restrittivi
della libertà;
-
difficoltà se non impossibilità a proseguire le opere o forniture in appalto
dalla PubblicaAmministrazioni, anche in relazione a gare di appalto già aggiudicate
ante
sequestro di prevenzione;
-
renitenza dei clienti nell’adempimento delle loro obbligazioni secondo le
scadenze contrattualmente convenute;
-
assenza di contratti di locazione degli immobili ove è svolta l’attività
aziendale;
-
incompletezza, inattendibilità, ovvero indisponibilità della contabilità
aziendale;
-
latitanza del proposto.
Partendo da queste premesse il ritorno alla legalità è impresa assai complessa, e ciò
stesso dà ampia giustificazione dell’elevata percentuale di insuccessi delle aziende
sottoposte a sequestro di prevenzione. Le probabilità dell’AG di evitare il collasso
dell’azienda dipendono anche dalla sua abilità nel riguadagnare la fiducia dei sogget-
ti in relazione con l’imprenditore proposto, e nello specifico i clienti, i fornitori, il
sistema bancario, la forza lavoro. Nelle primissime fasi del sequestro di prevenzio-
ne è indispensabile che l’AG convinca gli interlocutori dell’azienda che il sequestro
rappresenta un momento di discontinuità rispetto al passato, discontinuità circo-
scritta solo ai metodi e criteri di gestione adottati nel passato dall’imprenditore
proposto, e che pertanto l’AG si propone come primo obiettivo la continuità
dell’azienda in un contesto di legale efficienza.
Trasmettendo sicurezza, imparzialità, equilibrio e rispetto (a prescindere dalle
vicende giudiziarie che coinvolgono il proposto) l’AG dovrebbe riuscire a convin-
cere i soggetti che gravitano attorno all’azienda sulle prospettive di continuità della
stessa, in presenza dei presupposti di legalità.
Non è infrequente il caso in cui l’azienda sia gestita in forma di impresa individuale;
in questo caso l’AG è costretto ad individuare un soggetto al quale affidare in
concreto la gestione quotidiana dell’azienda, adottando idonei accorgimenti che gli
consentano di vigilare sull’attività dell’incaricato.
A tal proposito il giudice delegato può autorizzare l’AG a farsi coadiuvare, sotto la
sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati; sono individuate alcune
interdizioni alla nomina di soggetti con uno stretto grado di parentela rispetto al
soggetto proposto (art. 35 – nomina e revoca dell’amministratore giudiziario).
Va da sé che l’AG dovrà predisporre una sorta di protocollo operativo, quindi un
sistema di procedure gestionali ed indicazioni organizzative, al quale il coadiutore
dovrà strettamente attenersi. Sarà cura dell’AGmonitorare l’operato del coadiutore
con una certa frequenza, anche e soprattutto in funzione della complessità del-
l’azienda e delle problematiche riscontrate in sede di primo accesso.
Per vincere l’istintivo irrigidimento dei fornitori e del sistema bancario l’AG dovrà
evidenziare come un comportamento di chiusura generalizzato non potrà che
ritorcersi contro i fornitori e le banche qualora ne conseguisse la cessazione dell’at-
tività o, peggio ancora, il fallimento dell’imprenditore proposto.
L’AG dovrà senza indugio recarsi in banca per sbloccare i conti sequestrati, proce-
dere con la variazione del soggetto titolato ad operare, effettuare una ricognizione
sugli assegni nelle mani dei fornitori, bloccare le carte di credito. L’AG può dare
disposizione alla banca di non pagare assegni a firma del proposto con data succes-
siva al sequestro, o in alternativa subordinarne il pagamento da parte della banca
alla sua autorizzazione. E’ assai frequente che le banche a seguito del sequestro
impongano la chiusura del rapporto: non solo perché il rischio della confisca e lo
spossessamento dei beni fa venir meno le garanzie della banca, ma anche perché a
livello di immagine la banca preferisce non avere tra i propri clienti delle realtà
imprenditoriali di stampo mafioso.
I beni in leasing, così come i contratti, possono essere oggetto di misure di preven-
zione. I diritti del locatore,
rectius
la capacità di far valere i propri diritti, si
caratterizzano diversamente in relazione alla circostanza che il sequestro di preven-
zione abbia avuto ad oggetto il bene, ovvero l’azienda dotata di beni utilizzati con
contratto di leasing. In entrambi i casi l’AG potrà opporre alla consegna del bene il
vincolo del sequestro. Laddove conveniente l’AG può procedere con la cessione
del contratto di leasing ovvero all’opposto propendere alla sua risoluzione antici-
pata se la locazione riguarda beni voluttuari in precedenza nella disponibilità del
proposto e pertanto del tutto inutili al proseguimento dell’attività aziendale (sem-
pre con l’autorizzazione del giudice delegato). Si noti che la società di leasing, così
come le banche se titolari di diritti reali di garanzia, rischiano di veder negato il
diritto alla restituzione del bene: il concedente dovrà necessariamente provare all’AG
la buona fede e l’inconsapevole affidamento.
L’AG è tenuto a pagare i debiti verso fornitori anche se relativi a forniture effettuate
in epoca antecedente il sequestro, previa verifica della natura commerciale del
debito, anche in contraddittorio con il proposto (il suo intervento servirà ad accer-
tare l’effettività della pretesa debitoria ed a chiarire gli accordi tra le parti). Prima
dell’approvazione del programma di gestione da parte del Tribunale, per effettuare
il pagamento di debiti aziendali contratti prima dell’esecuzione del sequestro, l’AG
dovrà richiedere l’autorizzazione al giudice delegato.
Per quanto riguarda la gestione dei clienti è determinante che l’AG informi i debitori
dell’intervenuto sequestro, per evitare che questi continuino a pagare a mani del
proposto (se in stato di libertà). E’ altrettanto importante ripristinare il clima di
fiducia e di tranquillità tra i dipendenti. Gli stessi dovranno essere esortati ad impe-
gnarsi conmaggiore stimolo, per contribuire al rilancio dell’azienda in un contesto di
I beni sottratti
alle organizzazioni criminali
SEGUE DA PAGINA 10
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Nel testo di legge si intravede un aspetto critico nell’ipotesi di sostituzione degli amministratori nel caso in cui la società interessata sia una società di persone: è di tutta evidenza
l’
impasse
che si crea nel tentativo di procedere alla nomina di un nuovo amministratore,
tertius
rispetto all’originale compagine societaria laddove per statuto l’amministrazione
può essere affidata solo a soci.
SEGUE A PAGINA 12