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NUMERO 208 - LUGLIO / AGOSTO 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
contabili disposti ad assumere questa funzione.
Sono 3.673 i commercialisti che si sono iscritti dal sito del Consiglio Nazionale
della categoria all’elenco di professionisti esperti inmateria di gestione delle impre-
se sequestrate e confiscate allemafie. L’elenco è stato già consegnato dal CNDCEC
all’ANBSC.
3. GLI ADEMPIMENTI INIZIALI DELL’AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO: DISAMINA DEL DECRETO
La titolarità della proposta della misura di prevenzione patrimoniale è attribuita al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto ove
dimora la persona oggetto di indagini (il proposto); la proposta può essere di
iniziativa altresì del questore e del direttore della DIA. (art 17 – titolarità della
proposta).
Il procuratore della Repubblica, il questore ovvero il direttore della DIA (Direzione
InvestigativaAntimafia) svolgono le indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità
finanziarie e sul patrimonio dei soggetti nei cui confronti possono essere proposte
le misure di prevenzione personale e procedono altresì a svolgere indagini sull’at-
tività economica riconducibili ai medesimi soggetti allo scopo di individuare le fonti
di reddito. Le indagini possono essere svolte anche con l’ausilio della Guardia di
Finanza o della Polizia Giudiziaria. (art 19 – indagini patrimoniali)
Terminate le indagini, il Tribunale ordina con decretomotivato il sequestro dei beni
dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta disporre,
direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al red-
dito dichiarato o all’attività economica svolta, ovvero quando, sulla base di suffi-
cienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o
ne costituiscano il reimpiego. (art. 20 – sequestro)
Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro, il Tribunale nomina il
giudice delegato alla procedura ed un amministratore giudiziario, scelto tra gli iscrit-
ti nell’albo nazionale degli amministratori giudiziari. (art. 35 – nomina e revoca
dell’amministratore giudiziario).Anche se non espressamente richiesto, è pacifico
che l’AG comunicherà formalmente l’accettazione dell’incarico.
L’AG pur continuando ad essere obbligato alla tenuta delle scritture contabili e dei
libri sociali previsti per legge, deve tenere un registro specifico, preventivamente
vidimato dal giudice delegato, sul quale annoterà tempestivamente le operazioni
relative alla sua amministrazione. (art. 37 – compiti dell’amministratore giudiziario)
I primi mesi di gestione dei beni sottoposti a sequestro, ed in particolare delle aziende,
sono senza dubbio quelli più complessi, in quanto gli adempimenti burocratici e quelli
operativi per salvaguardare la continuità aziendale sono assai numerosi.
Le operazioni iniziali di sequestro vengono compiute in presenza dell’Ufficiale
Giudiziario con l’assistenza obbligatoria della Polizia Giudiziaria.
L’ufficiale giudiziario provvede a redigere il verbale di sequestro, che contiene
l’elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle
e l’indicazione della specie e del numero di sigilli apposti (ex art 81, D.Lgs 28 luglio
1989, n. 271). E’ consuetudine che l’inventario sia effettuato in contradditorio con
l’imprenditore, laddove presente. I beni inventariati dovranno poi essere oggetto di
riscontro con le risultanze contabili dell’impresa ed in caso di divergenze queste
dovranno essere segnalate dall’AG nella relazione iniziale.
L’ufficiale, eseguite le formalità di rito, procede all’apprensione materiale dei beni
ed all’immissione dell’AG nel possesso degli stessi. In sede di primo accesso
presso l’azienda, l’AG provvede altresì ad acquisire le scritture contabili ed i libri
sociali sui quali deve annotare gli estremi del provvedimento di sequestro (art. 37 –
compiti dell’amministratore giudiziario). Inoltre l’AG acquisisce tutta la documen-
tazione amministrativa ritenuta utile per la predisposizione della relazione iniziale.
Qualora siano rinvenute somme di denaro l’AG le deposita (senza indugio, anche se
il D.Lgs 159/2011 non individua uno specifico termine) su un conto corrente inte-
stato alla procedura, così come provvederà a depositare le somme in futuro ricevute
o riscosse. Istituire un conto corrente intestato alla procedura e diverso da quello
eventualmente già utilizzato dall’impresa ci permette di distinguere la situazione
finanziaria
ante
sequestro da quella
post
sequestro.
Nel sequestro d’azienda è opportuno evitare di chiudere immediatamente il conto
corrente precedentemente utilizzato a causa di eventuali disposizioni di addebito o
accredito già predisposte in automatico sul conto o nel caso in cui il titolare, prima
del sequestro di prevenzione, abbia emesso assegni postdatati. E’ consigliabile,
invece, procedere all’istituzione di un nuovo conto corrente solo dopo che siano
trascorsi almeno trenta giorni dal sequestro, nell’attesa che lo stesso sia convalidato.
Non è certo se nel sequestro di prevenzione le somme apprese, riscosse o ricevute
a qualsiasi titolo, che non vengano utilizzate per la conservazione ed amministra-
zione dei beni sequestrati, debbano essere depositate non oltre cinque giorni: il
disposto dell’art. 3 del DM293/1991 deve probabilmente intendersi come implici-
tamente abrogato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2011.
Se il sequestro ha ad oggetto beni diversi dalle aziende, le somme comunque acquisite
dall’AG devono essere riversate al Fondo Unico di Giustizia (art. 37, comma 3).
I prelievi potranno essere invece effettuati nei limiti e con le modalità stabiliti dal
giudice delegato. In sede di primo accesso l’AG avrà cura di acquisire informazioni
dal personale presente su molteplici aspetti dell’azienda: grado di caratterizzazio-
ne (indipendenza) della stessa con il proposto e/o i suoi familiari, natura dell’atti-
vità esercitata, modalità e contesto in cui è svolta, forza lavoro occupata, capacità
produttiva, mercato di riferimento, etc. Le informazioni raccolte formeranno ogget-
to di successiva analisi nell’ambito della relazione iniziale.
Laddove i beni immobili risultassero occupati senza titolo ovvero con titolo sprov-
visto di data certa, il Tribunale ne ordina lo sgomberomediante l’ausilio della forza
pubblica, salvo che gli occupanti non vi abbiano provveduto spontaneamente in
precedenza. (art. 21 – esecuzione del sequestro).
Nel caso in cui dalle prime verifiche svolte dall’AGdovesse emergere l’esistenza di
altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di prevenzione, l’AG deve
segnalare la circostanza al giudice delegato (art. 35, comma 6)
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. E ciò si ritiene anche
prima della scadenza del termine per il deposito della relazione iniziale (30 giorni
dalla nomina)
ex
art. 36, comma 2. Sarà poi il presidente del Tribunale che, nei casi
di particolare urgenza, disporrà il sequestro anticipato dei beni prima della fissazio-
ne delle relativa udienza di convalida. Il provvedimento dovrà però essere convali-
dato dal Tribunale nei 10 giorni successivi, altrimenti perderà di efficacia (art. 22 –
provvedimenti di urgenza).
Riscontrata la presenza di beni immobili ovvero beni mobili registrati, l’AG effet-
tua la trascrizione del provvedimento di sequestro presso i pubblici registri nel
termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento stesso (art. 34 – amministra-
zione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche). Nel medesimo termine di
30 giorni dalla nomina (prorogabile dal giudice delegato per non più di 90 giorni se
ricorrono giustificati motivi) l’AGpresenta al giudice delegato una relazione partico-
lareggiata dei beni sequestrati. Il termine è di sei mesi se il sequestro di prevenzione
riguarda un’azienda. In generale, l’AGdeve relazionare inmerito allo stato e consi-
stenza dei singoli beni (ovvero delle singole aziende) indicando il presumibile valore
di mercato (solo in caso di contestazioni il giudice delegato provvede a nominare un
perito che procede alla stima dei beni in contraddittorio), gli eventuali diritti di terzi
sui beni in sequestro, nonché riferendo sulle forme di gestione più idonee e redditizie
dei beni. (art. 36 – relazione dell’amministratore giudiziario).
Se oggetto del sequestro è un’azienda, l’AG relaziona il giudice delegato sulla
documentazione reperita, così come su eventuali difformità tra gli elementi dell’in-
ventario e quelli delle scritture contabili. (art 36, comma 1, lettera d).
La relazione deve obbligatoriamente comprendere indicazioni particolareggiate non
solo sullo stato dell’azienda (inteso come sua analisi quantitativa e qualitativa) ma
anche sullo stato di salute (verifica della solvibilità e della situazione finanziaria,
accertamento eventuali cause di scioglimento, riduzione del capitale sociale al di
sotto del minimo legale).
L’AG deve altresì riferire nella relazione iniziale sulle prospettive di prosecuzione
dell’attività (ovvero di sua ripresa, a mente dell’art. 36, comma 1, lettera d)
formalizzando un programma di gestione dell’impresa, indicando così i piani e le
strategie che intenderà promuovere per garantire la prosecuzione dell’azienda. Il
programma dovrebbe essere autonomo rispetto alla relazione, in quanto soggetto
ad espressa approvazione da parte del Tribunale con decreto motivato anche in
ordine al riconoscimento delle concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa.
E’ in questa fase che l’AG dovrà evidenziare i rischi, non solo aziendali, connessi
alla prosecuzione dell’attività: l’analisi non può prescindere dal grado di caratteriz-
zazione (cioè il legame ovvero la stessa ragion d’essere) dell’impresa stessa con il
proposto o i suoi familiari, dalla natura dell’attività esercitata, dalle modalità e
dall’ambiente in cui è svolta, dalla forza lavoro occupata, dalla capacità produttiva
e dal mercato di riferimento.
Qualora il quadro generale dell’impresa dovesse risultare fortemente compromesso
in quanto la componente mafiosa (ovvero illegale) caratterizza in modo insanabile
la sua organizzazione, l’AG deve senza indugio sottoporre all’attenzione del giudi-
ce delegato la situazione di illecito in cui operava l’azienda prima del sequestro.
Spetterà al Tribunale, sentito il parere del P.M. procedere con il ripristino dell’im-
presa nell’alveo della legalità, ovvero disporre la cessazione dell’attività.
Mutuando le parole da Francesco Cassano
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, consigliere presso la Corte diAppello
di Bari, le finalità dell’amministrazione giudiziaria sono: “il mantenimento dell’ini-
ziativa in condizioni di legalità. Se l’impresa si giustifica solo come strumento di
riciclaggio e non ha prospettive per operare in condizioni di concorrenza ordinaria,
non può essere mantenuta”.
L’attività informativa dell’AG non si esaurisce con la relazione iniziale: con la fre-
quenza stabilita dal giudice delegato l’amministratore dovrà redigere e depositare una
relazione periodica sullo stato dell’amministrazione giudiziaria (art. 35, comma 3).
Nella relazione periodica, da inoltrare anche all’ANBSC, l’AG dovrà riportare
analiticamente le operazioni di gestione relative alle varie contabilità separate che
deve obbligatoriamente tenere in relazione ai vari soggetti, ovvero enti preposti,
ovvero singoli beni immobili e/o mobili registrati (art. 37, comma 5).
Questo continuo e costante rapporto informativo tra il giudice delegato e l’AG (in
particolare con riferimento all’effettivo spossessamento del proposto,
all’individuazione di altri beni da sequestrare, al ripristino della legalità dell’azienda
ed inoltre come apporto di ulteriori elementi probatori al processo) è particolar-
mente importante per le finalità di contrasto dell’amministrazione giudiziaria nei
confronti della criminalità organizzata.
I beni sottratti
alle organizzazioni criminali
SEGUE DA PAGINA 9
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A titolo esemplificativo può accadere che alcuni beni, per le più svariate ragioni, non siano stati indicati nel provvedimento di sequestro, provvedimento che normalmente
ricomprende tutti i beni e le aziende che costituiscono il patrimonio del proposto. Potrebbe darsi il caso che l’AG accerti che taluni beni sono stati fiduciariamente intestati
ovvero trasferiti a terzi (sia a titolo oneroso che gratuito ovvero fiduciario) nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione (art. 26 – intestazione fittizia).
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Cfr. Cassano F.,
Il sequestro dei beni nella procedura antimafia e la tutela dei creditori
, in AA.VV., Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa, Bari,
1998; 296 ss.
SEGUE A PAGINA 11