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NUMERO 207 - MAGGIO / GIUGNO 2012
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Le clausole di covendita
NORME E TRIBUTI
MASSIMO SIMONI
Ordine di Bassano del Grappa
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 6
ALESSANDRA GAMBA
Praticante Ordine di Bassano del Grappa
Tipologie, inserimento nello statuto e soppressione
Introduzione
Da qualche anno, ormai, ha iniziato a diffondersi negli statuti societari
italiani l’introduzione delle c.d. clausole di covendita. Queste ultime deri-
vano dagli ordinamenti giuridici di
common law
1
, e, nonostante non siano
esplicitamente disciplinate dal nostro codice civile, possono essere inseri-
te nel novero delle disposizioni che limitano la circolazione delle azioni (art.
2355 bis, c.c.
2
).
È da premettere che, benché si sia fatto riferimento agli statuti societari, tali
clausole possono essere inserite anche all’interno di patti parasociali. La
loro collocazione è di fondamentale importanza ai fini dell’efficacia delle
stesse: infatti, qualora le clausole siano inserite all’interno di patti
parasociali, esse avranno mera efficacia obbligatoria. Da ciò discende che,
in caso di inadempimento da parte di un socio aderente al patto parasociale,
il socio soccombente potrà chiedere solamente il risarcimento del danno,
ovvero il pagamento di una somma di denaro, qualora sia prevista una
clausola penale in tal senso
3
. Al contrario, se le clausole sono inserite nello
statuto societario, esse acquistano efficacia reale, e sono opponibili
erga
omnes
. Pertanto, il terzo acquirente che abbia acquistato le azioni con mo-
dalità che violano le clausole statutarie, non avrà diritto di essere iscritto
nel libro soci della società.
Tanto premesso, si passa all’analisi delle tre tipologie di clausole di covendita:
clausole “
tag along
”, clausole “
drag along
” e clausole “
bring along
”.
Diritto di covendita: clausola
tag along
La clausola
tag along
(“patto di accodamento”), detta anche
piggy back
,
è una disposizione prevista a tutela dei soci di minoranza, che mira a disci-
plinare l’ingresso di nuovi soci di maggioranza in società a ristretta compa-
gine sociale, ove è maggiormente percepita la soggettività dei singoli soci.
Nel caso il socio di maggioranza voglia cedere il proprio pacchetto azionario,
la clausola
tag along
permette ai soci di minoranza di vendere le proprie
azioni alle medesime condizioni e allo stesso prezzo concordati dal socio
alienante con l’acquirente, sfruttando, dunque, la forza contrattuale del
socio di maggioranza. Essa prevede, infatti, che il terzo – acquirente della
partecipazione di maggioranza – si renda cessionario anche delle parteci-
pazioni dei soci di minoranza, e determina la sospensione dell’efficacia
della vendita azionaria da parte del socio di maggioranza per un certo
periodo di tempo, durante il quale i soci di minoranza decidono se
“accodare” all’alienazione originaria, proposta dal socio di maggioranza,
anche la vendita delle loro azioni. Nel caso i soci di minoranza decidano di
esercitare il diritto derivante dalla clausola
tag along
, verrà definita una
nuova proposta di vendita da proporre all’acquirente.
La clausola offre, dunque, una via di uscita ai soci di minoranza al verificar-
Abstract:
il presente contributo ha lo scopo di illustrare le peculiarità ed il funzionamento delle c.d. clausole di covendita, le quali si inseriscono nel
novero delle disposizioni che limitano la circolazione delle azioni. Si tratta di clausole singolari, poiché impongono a taluni soci scelte obbligate
che derivano da decisioni di altri soci: così, nel caso della clausola
tag along
, il socio di maggioranza che intende alienare le proprie partecipazioni
sarà costretto, su volontà dei soci di minoranza, a garantire l’impegno all’acquisto, da parte del terzo acquirente e alle stesse condizioni economi-
che, anche delle quote di minoranza. Nel caso delle clausole
drag along
e
bring along
, invece, i soci di minoranza saranno obbligati a vendere le loro
azioni qualora il socio di maggioranza decida di cedere la propria quota societaria. Trattandosi di clausole atipiche, si discute circa la loro
legittimità ed in merito ai quorum deliberativi necessari per introdurle nello statuto ovvero per sopprimerle.
si di cambiamenti della compagine sociale, soprattutto quando la loro par-
tecipazione alla società dipenda da rapporti, anche personali, con il socio
di maggioranza alienante (
intuitus personae
)
4
.
Quanto agli effetti della clausola
tag along
, secondo la dottrina
maggioritaria, il diritto dei soci di minoranza si configurerebbe in un vero e
proprio obbligo per i soci di maggioranza e per il terzo acquirente; qualora
i soci di minoranza esercitassero tale diritto ed il terzo non acconsentisse
ad acquistare anche le loro partecipazioni alle stesse condizioni, il socio
alienante di maggioranza non potrebbe pertanto procedere alla cessione
delle proprie azioni
5
. In effetti, pare corretto ritenere che la clausola
tag
along
comporti un obbligo in capo al socio alienante, il quale dovrebbe far
sì che il terzo acquirente si impegni ad acquistare, alle medesime condizio-
1
Come evidenziato da C. di Bitonto,
Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei?
, in Le Società, n. 11/2008, pag.1378.
2
Per quanto riguarda i limiti al trasferimento delle partecipazioni in una S.r.l., la corrispondente disposizione normativa è l’art.2469 c.c.; è opportuno precisarlo in quanto le
clausole di covendita possono essere introdotte anche nello statuto di una S.r.l..
3
Cfr. E. Adducci,
I patti parasociali
, Halley Editrice, 2007, pag. 38.
4
L. Ponti - P. Panella,
La “preferenza” nel diritto societario e successorio
, Giuffrè Editore, 2003, pag. 219.
5
In tal senso, S. Lantino– P. Casucci – G. Limido,
Acquisizioni di aziende e partecipazioni. Aspetti legali e tributari
, Ipsoa, 2010, pag. 173; A. Salonna,
Diritto al dividendo e
facoltà di “exit” del socio di minoranza di srl
, in Diritto e Pratica delle Società, n. 6/2009; P. Divizia,
Clausole statutarie di covendita e trascinamento
, in Notariato, n. 2/2009,
pag.157: l’autore afferma che “il socio di minoranza beneficia del diritto derivante dal
tag along
, ma resta libero di vendere o meno la propria partecipazione; in altre parole,
il socio di minoranza è titolare di un diritto, il socio di maggioranza è gravato da un obbligo (e, indirettamente, lo è anche il terzo acquirente)“.