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NUMERO 207 - MAGGIO / GIUGNO 2012
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IL COMMERCIALISTA VENETO
re di per sé un elemento tale da concretizzare il
presupposto di autonoma organizzazione come
previsto dalla normativa IRAP ed interpretato
da questa Corte.
(cfr. Ctr di Venezia n. 07/9/10 del
29/01/2010, che ha statuito la non debenza
dell’IRAP per un dentista con quasi 130.000 euro
di cespiti, 25.000 euro di compensi e un’unità
immobiliare sulla quale veniva esercitata l’attivi-
tà di 110 mq).
Non solo, si deve anche ricordare che la
Corte di
Cassazione n. 13027/2008
ha insegnato che se
uno Studio Notarile non è autonomamente orga-
nizzato, ebbene e semplicemente, non deve IRAP.
Inoltre, la
Corte di Cassazione n. 8834 del 2008
ha stabilito che
laddove il titolare si avvalga di
un collaboratore (sia esso dipendente, pratican-
te, o altro)
non in grado di produrre autonoma-
mente per il titolare
ebbene il presupposto
impositivo IRAP non si realizza.
Alla luce di quanto detto è quindi contradditto-
rio affermare - anche con riferimento ai profes-
sionisti ovvero agli imprenditori individuali – che
l’autonoma organizzazione sussiste in
re ipsa
,
dal momento che la stessa legge stabilisce che il
professionista/l’imprenditore individuale deve
l’IRAP a condizione che l’attività espletata dallo
stesso – il cui accertamento insindacabile com-
pete al giudice di merito - sia autonomamente
organizzata.
Il giudice di merito deve quindi accertare la sus-
sistenza di alcuni principi di carattere generale, e
precisamente:
* che il professionista/imprenditore sia il re-
sponsabile dell’organizzazione e non sia inserito
in strutture organizzate riferibili all’altrui respon-
sabilità ed interessi;
* che l’attività professionale sia svolta con
l’utilizzo di beni strumentali che - secondo l
’idquod
plerumque accidit
- eccedono il minimo indispen-
sabile per l’esercizio della professione
e che siano
idonei a produrre reddito in maniera autonoma.
Nella recente Ordinanza n. 5396 del 4 aprile 2012,
la Suprema Corte ha confermato che, ai fini
dell’assoggettamento all’IRAP, il soggetto inte-
ressato deve essere, sotto qualsiasi forma, il re-
sponsabile dell’organizzazione e non deve, quin-
di, risultare inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità
7
. La SupremaCorte
ha infatti precisato che sono esclusi dall’IRAP i
professionisti che esercitano la loro attività in
qualità di collaboratori «esterni» presso struttu-
re organizzate e gestite da altri professionisti.
In conformità a tale orientamento, nell’Ordinan-
za n. 15805 del 19 luglio 2011, la Suprema Corte si
è pronunciata affermando che deve ritenersi
escluso dall’IRAP il professionista che intratten-
ga un rapporto di collaborazione con un’asso-
ciazione professionale “[…]
per il quale risulta-
no emesse il 90% delle sue fatture
[…]”.
Il requisito dell’autonoma organizzazione deve
infatti sussistere “
in proprio
” e non certo essere
affermato “
per derivazione
” dall’organizzazione
con la quale lo stesso collabora. In tale circo-
stanza, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto
che il contribuente, avvalendosi dei mezzi messi
a disposizione dallo studio associato
8
, aveva in-
crementato la propria capacità produttiva. La
Corte, rigettando il ricorso, aveva invece sancito
IRAP: evoluzione della giurisprudenza
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l’insussistenza del presupposto impositivo dal
momento che l’attività del professionista era or-
ganizzata con l’utilizzo di mezzi altrui e che, per il
collaboratore, lo studio professionale associato
rappresentava il suo unico cliente.
GLI (EVENTUALI) SINTOMATICI INDICI
DELL’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE:
L’IMPIEGODIPERSONALE
EILVALOREDEIBENISTRUMENTALI
Non tutti gli elementi sintomatici di quella che
può essere qualificata un’autonoma organizza-
zione – ovvero i cespiti o l’impiego di personale
– sono sempre idonei a produrre reddito in ma-
niera autonoma e quindi a prescindere dalla figu-
ra del titolare del reddito.
Il concetto qui espresso è stato fra l’altro richia-
mato dalla recente giurisprudenza.
Nell’Ordinanza n. 5320 del 10 febbraio 2012, la
Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricor-
so dell’Agenzia delle Entrate affermando che
“[…] l
a sporadica assistenza da parte di terzi,
cioè l’occasionalità dell’impiego di lavoro al-
trui
[…]
esclude, secondo la costante giurispru-
denza di questa Corte, la sussistenza del requi-
sito dell’autonoma organizzazione
[…]”.
In precedenza
nell’Ordinanza n. 2712 del 5 feb-
braio 2008, n. 2712
, a Suprema Corte aveva altre-
sì affermato che l’utilizzo di beni strumentali di
ingente valore non implica necessariamente
l’assoggettamento ad IRAP. Tale indirizzo era sta-
to poi confermato
nell’Ordinanza n. 19124 del 6
settembre 2010,
nella quale la Suprema Corte si
7
Si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione n. 3676, n. 3677 e n. 3678 del 16 febbraio 2007
8
La CTR Veneto n. 85/4 del 28.6.2011 ha statuito la non debenza IRAP verso uno studio associato composto da ben cinque geometri.
era espressa nel ritenere irrilevanti i “[…]
notevoli
importi per beni ammortizzabili risultanti dalla
dichiarazione dei redditi, in assenza di spese per
il personale e di utilizzo di beni strumentali qua-
li il computer, il fax e l’autovettura […]”.
Nell’Ordinanza n. 23446 del 19 novembre 2010, la
Suprema Corte aveva infatti ribadito che il valore
dei beni strumentali impiegati “[…]
non può rite-
nersi di per sé significativo, influenzato com’è
da molte variabili
[…]”.
Di guisa che i fattori utilizzati devono essere ido-
nei a far
puntualmente
presumere che quanto
prodotto non sia il risultato della sola attività del
professionista/imprenditore individuale, ma an-
che della struttura, “separata” ed autonoma, or-
ganizzata con l’intento di incrementare la produ-
zione di ricchezza.
L’AUTONOMAORGANIZZAZIONE
EL’ENTITÀDELREDDITO
Appare infine importante ricordare che il con-
seguimento di ricavi di rilevante entità non co-
stituisce in ogni caso indice della sussistenza
della c.d. attività autonomamente organizzata.
La specializzazione di un professionista/impren-
ditore individuale è un elemento che concorre
ad aumentare il reddito a prescindere dalla pre-
senza di un’autonoma organizzazione e non può
ritenersi sintomatico di un’organizzazione
sottostante.
A supporto di quanto detto sovviene ricordare
che nella recente Ordinanza n. 4929 del 27 marzo
2012 la Suprema Corte ha infatti sancito che “[…]
l’ammontare del reddito in sé considerato è ir-
rilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza
di una autonoma organizzazione, e le spese per
ammortamento beni strumentali e compensi a
terzi, modeste in sé, costituiscono dato equivo-
co, non evincendosi né che le prime si riferisca-
no a beni strumentali eccedenti il minimo indi-
spensabile, né che le seconde siano attinenti a
rapporti di collaborazione di tipo continuati-
vo ovvero ad attività occasionalmente delega-
te a terzi, fatto che confermerebbe la assenza di
autonoma organizzazione
[…]”. Di guisa che le
entrate elevate di un contribuente non bastano a
far presupporre l’autonoma organizzazione dello
stesso e dunque l’assoggettamento della sua
attività ad IRAP.
CONSIDERAZIONICONCLUSIVE
In conclusione si può affermare che l’IRAP rap-
presenta un’imposta legata al sussistere di un
presupposto indefettibile: l’esercizio di un’atti-
vità autonomamente organizzata.
Siffatto presupposto non può essere individua-
to a priori ed in via standardizzata, ma deve inve-
ce essere accertato - caso per caso
- dal giudice
di merito.
Altresì, giova segnalare che qualora il possesso
di singoli beni o l’impiego dell’attività di terzi sia
esclusivamente d’ausilio all’attività espletata dai
professionisti/imprenditori individuali non si
configura la c.d. autonoma organizzazione: l’au-
tonomia deve essere infatti intesa come l’idonei-
tà a realizzare un
surplus
di reddito in capo allo
stesso professionista/imprenditore individuale
un’idoneità in grado di accrescere (concretamen-
te e in maniera duratura) le capacità produttive e,
quindi, contributive.
Il 21 dicembre 2011 l’Unione Giovani Dot-
tori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Rovigo ha costituito, unitamente alle as-
sociazioni localiA.I.G.A., F.I.A.I.P, A.N.G.A.
e GRUPPO GIOVANI UNINDUSTRIA, la
conferenza permanente denominata
SUPER G ROVIGO. Si tratta di un gruppo
di giovani professionisti ed imprenditori
che oltre a condividere tematiche trasver-
sali attraverso l’organizzazione di conve-
gni, intende interagire con il tessuto so-
ciale del proprio territorio. In particolare
sono stati organizzati due eventi con i quali
il SUPER G è riuscito a devolvere somme
dignitose alla SEZIONE PROVINCIALE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA in fa-
vore delle popolazioni alluvionate e all’as-
sociazione DOTTOR CLOWN ROVIGO,
associazione che pratica la “terapia” del
sorriso all’interno del reparto pediatrico
dell’Ospedale di Rovigo, mutuando l’espe-
rienza professionale del Dr. Hunter Adams,
meglio conosciuto come Patch Adams.
La motivazione che ci ha portato alla scel-
ta di aderire a tale iniziativa si fonda sulla
convinzione comune che solo con la forza
dello spirito di fare gruppo sia possibile
essere protagonisti del cambiamento.
Giada De Bolfo
Presidente UGDCEC Rovigo
NOTIZIE DAGLI ORDINI
SUPER G Rovigo