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NUMERO 207 - MAGGIO / GIUGNO 2012
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Imprenditori individuali,
professionisti e l'IRAP
NORME E TRIBUTI
ALVISEBULLO
ANTONELLAZANOVELLO
Ordine di Venezia
IL COMMERCIALISTA VENETO
Evoluzione della giurisprudenza
PREMESSA
Nel corso degli ultimi anni la giurisprudenza ha
sempre più riconosciuto il diritto dei professioni-
sti e degli imprenditori a fruire dell’esclusione
dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive
(di seguito IRAP). Scopo del presente contribu-
to è quello di approfondire - anche sulla base
della più recente evoluzione giurisprudenziale - il
reale significato del presupposto impositivo (c.d
autonoma organizzazione) per comprendere se e
con quale motivazione ci si possa avvalere di
detta esclusione.
L’IRAPEL’INDEFETTIBILE
PRESUPPOSTOIMPOSITIVO
In via preliminare appare essenziale richiamare
quelle che sono le peculiari disposizioni normative
ai fini dell’IRAP, per capire quale sia il presuppo-
sto impositivo posto alla base dell’imposta e quali
siano i soggetti passivi della stessa.
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 446/1997 “[…]
i
soggetti passivi dell’imposta sono coloro che
esercitano una o più delle attività di cui all’ar-
ticolo 2
[….]”. Sono quindi potenzialmente sog-
getti all’imposta le società, gli imprenditori ed i
professionisti. Dalla consequenziale lettura
dell’art. 2, secondo periodo del D.Lgs. 446/1997,
si evince poi che solo “[…]
l’attività esercitata
dalle società e dagli enti, compresi gli organi e
le amministrazioni dello Stato, costituisce in
ogni caso presupposto di imposta
[…]”. Ciò
detto e come sancito dallo stesso art. 2, primo
periodo del D.Lgs. 446/1992, si osserva che il
“[…]
presupposto dell’imposta è l’esercizio abi-
tuale di una attività autonomamente organiz-
zata diretta alla produzione o allo scambio di
beni ovvero alla prestazione di servizi
[…]”.
Quindi, l’autonoma organizzazione, come preci-
sato, fra l’altro, dalla Corte Costituzionale, nella
Sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, rappresenta
il requisito indefettibile per l’applicazione dell’im-
posta reale che colpisce il valore aggiunto pro-
dotto da ogni tipo di attività, sia di carattere im-
prenditoriale, sia professionale.
Il citato art. 2, primo periodo del D.Lgs. n. 446/
1997 è l’attuale articolo di legge da interpretare.
Solo il “vecchio” art 2, 1° periodo recitava te-
stualmente che “[…]
presupposto dell’imposta
è l’esercizio abituale di una attività diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi
[…]”. Viceversa, oggi, l’at-
tuale norma, in vigore dal 26.05.1998, statuisce
che “[…]
presupposto dell’imposta è l’esercizio
abituale di un’attività autonomamente orga-
nizzata diretta alla produzione o allo scambio
di beni ovvero alla prestazione di servizi
[…]”.
1
Dalla lettura delle citate disposizioni normative
appare quindi evidente che solo in base alla vec-
chia formulazione dell’art. 2 si poteva affermare
che ogni professionista/
imprenditore individuale
fosse soggetto ad IRAP:
ad oggi non esiste una
previsione di legge che
stabilisce che il profes-
sionista o l’imprenditore
individuale debba sem-
pre e comunque l’IRAP
2
.
Come sancito dall’art. 3
del Decreto in oggetto,
solo l’attività di società
ed enti (e non tutte le at-
tività che ai fini fiscali
sono qualificabili come
attività produttive di red-
dito d’impresa) costitui-
sce in ogni caso presup-
posto impositivo IRAP.
Viceversa, le persone fi-
siche esercenti un’attivi-
tà professionale di lavo-
ro autonomo - così come
i professionisti/impren-
ditori -sono soggetti al-
l’imposta solo al ricorre-
re dell’esercizio abituale
di una attività autonoma-
mente organizzata (cd
doppia condizione)
L’IRAPELEIMPOSTE
SUIREDDITI:
LA DIVERSA
RATIO
IMPOSITIVA
Nelle Sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111 del
26maggio 2009 la Suprema Corte riunita a Sezio-
ni Unite ha preso atto che l’inquadramento delle
attività ausiliarie di cui all’art. 2195 del Codice
civile fra i redditi d’impresa non comporta che
essi siano automaticamente rilevanti ai fini IRAP.
La Suprema Corte si è pronunciata affermando
che “[…]
non è, infatti, la oggettiva natura del-
l’attività svolta ad essere alla base dell’impo-
sta, ma il modo – autonoma organizzazione – in
cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giu-
stificazione di una imposizione sul valore ag-
giunto prodotto, un
quid
che eccede il lavoro
personale del soggetto agente ed implica ap-
punto l’organizzazione di capitali o lavoro al-
trui: se ciò non fosse, e il lavoro personale ba-
stasse, l’imposta considerata, non solo non sa-
rebbe vincolata all’esistenza di una autonoma
organizzazione, ma si trasformerebbe inevitabil-
mente in una sostanziale imposta sul reddito
[…]”.
Tale concetto è stato altresì esposto nella Circo-
lare n. 2 I/R del Consiglio nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili del 5 giugno
2008 secondo la quale:
“[…]la linea di
demarcazione tra imponibilità e non
imponibilità IRAP deve essere collegata non alla
SEGUE A PAGINA 22
1
A. Bullo,
IRAP e promotori finanziari
, in La Settimana Fiscale n. 41/2007, da pg. 37.
2
A. Bullo,
Ogni professionista/imprenditore individuale deve l’IRAP (salvo diversa prova) oppure è il contrario? Analisi della recente giurisprudenza
, in "Finanza & Fisco"
n. 8/2012, pp. 504 – 508.