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NUMERO 206 - MARZO / APRILE 2012
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L'interpello disapplicativo
ai sensi dell'art. 37 bis
NORME E TRIBUTI
GIUSEPPE RODIGHIERO
Praticante Ordine di Vicenza
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 10
Contenuto, procedure di presentazione, incertezze normative
1. Premessa
Tra i vari strumenti di
tax ruling
previsti nel nostro
ordinamento, l’art. 37 bis, comma 8 del D.P.R. 600/73
disciplina una forma di interpello c.d. “disapplicativo”.
L’obiettivo di tale istituto è quello di ottenere un ap-
posito provvedimento da parte del Direttore regionale
dell’Agenzia delle Entrate, il quale preveda la
disapplicazione, alla fattispecie oggetto dell’istanza,
di specifiche norme antielusive che “ (..)
limitano de-
duzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni
soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tri-
butario
”.
1
Più specificatamente, la finalità dell’istituto è quella di
dimostrare all’Amministrazione Finanziaria che il caso
oggetto dell’interpello non produce gli effetti elusivi
contrastati dalla norma che si intende disapplicare.
Infatti, le norme antielusive, ad es. quelle afferenti il
regime delle società di comodo,
2
nonché quelle che
attengono il regime di neutralità fiscale per le fusioni
transfrontaliere,
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partono da una presunzione con la
quale, prescindendo dal caso specifico, limitano co-
munque gli effetti fiscali positivi per il contribuente.
Si evidenzia altresì come il disposto normativo nulla
prevede in merito alla circostanza nella quale la rispo-
sta del Direttore non pervenga all’istante nei tempi
previsti. Alla mancata tutela del contribuente che ne
deriva, la dottrina sembra comunque fornire talune
soluzioni.
2. Contenuto, procedura di presentazione
dell’istanza e risposta
dell’Amministrazione Finanziaria
Il citato art. 37 bis
rinvia al D.M. 19 giugno 1998, n.
259 per ciò che attiene la disciplina della procedura di
redazione e presentazione dell’istanza di interpello
disapplicativo di una norma antielusiva.
2.1 Contenuto dell’istanza
L’art. 1, comma 2, del D.M. stabilisce che, a pena di
innamissibilità, l’istanza deve recare:
- i dati identificativi del contribuente e del suo legale
rappresentante;
- l’indicazione dell’eventuale domiciliatario;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale
Il presente lavoro riepiloga la procedura d’in-
terpello con la quale il contribuente chiede la
disapplicazione di una norma antielusiva, pro-
vando che gli effetti elusivi richiamati da que-
st’ultima non possono realizzarsi alla situazio-
ne oggetto dell’istanza. Vengono inoltre
evidenziate le criticità dello strumento.
rappresentante.
L’eventuale inammissibilità, derivante dal mancato
contenuto di una o più delle suddette indicazioni, può
essere successivamente regolarizzata, dopo l’invito
da parte dell’Ufficio, entro 30 giorni dalla ricezione
della medesima.
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Il comma 3 stabilisce, altresì, che nell’istanza il contri-
buente:
- descriva la fattispecie oggetto di interpello;
- menzioni le disposizioni di legge per le quali si vuole
la disapplicazione;
- alleghi copia della documentazione, debitamente ri-
chiamata nell’istanza, che consenta all’Ufficio di valu-
tare quanto dichiarato dall’istante.
2.2 Procedura di presentazione
L’istanza in parola deve essere inviata dal contribuen-
te al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente, per il tramite dell’ufficio
finanziario competente per territorio, con riferimento
al domicilio fiscale del richiedente.
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Il D.M. in commento richiede che l’invio debba avve-
nire a mezzo plico raccomandato. Tuttavia, la Circola-
re n. 14/E/2007, chiarisce che risulta valida anche la
presentazione dell’istanza di interpello mediante con-
segna a mano.
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Risulta evidente, come chiarito dalla Circolare
summenzionata, che l’interpello occorre venga trasmes-
so prima della presentazione “ (..)
della dichiarazione
dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento
oggetto della richiesta di disapplicazione
,”
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e comun-
que in un tempo tale da garantire l’ottenimento del
provvedimento del Direttore Regionale entro i termini
previsti.
Infatti, il D.M. 259/1998 stabilisce che la risposta del
Direttore dell’Ufficio venga comunicata al contribuente
entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza,
rectius
dall’atto della ricezione del plico raccomandato da parte
dell’ufficio.
D’altro canto, l’ufficio finanziario competente per ter-
ritorio formula a sua volta un proprio parere, il quale
viene trasmesso al Direttore Regionale, unitamente
all’istanza, entro 30 giorni dalla ricezione dell’inter-
pello.
Il termine di 90 giorni, previsto per la comunicazione
del Provvedimento al contribuente, è sospeso qualora
il Direttore Regionale proceda ad una richiesta di inte-
grazione documentale.
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2.3 Determinazioni del Direttore regionale
Il disposto del D.M. 259/1998 prevede un obbligo di
risposta da parte del Direttore Regionale. Tale pro-
nuncia avviene mediante:
- provvedimento di inammissibilità, per omissione
totale o parziale del contenuto richiesto dall’art. 1,
comma 2, del D.M. 259/1998;
- provvedimento di non luogo a procedere, per insuf-
ficienza di documentazione, anche in seguito a richie-
sta di integrazione documentale;
- provvedimento di accoglimento, la cui efficacia è
subordinata al solo verificarsi della specifica fattispecie
prospettata dal contribuente;
- provvedimento di rigetto dell’istanza, sulla cui
impugnabilità si dirà nel successivo paragrafo.
Le determinazioni del Direttore dell’Agenzia sopra
elencate costituiscono un parere non vincolante per
l’Amministrazione Finanziaria, come pure per il con-
tribuente, sebbene possano essere comunque utilizza-
te in sede di contenzioso.
Vi è altresì da evidenziare che, se da un lato vi è una
specifica disposizione normativa che obbliga il Diret-
tore Regionale a rispondere al contribuente, dall’altra
parte il legislatore nulla ha disposto in merito alle con-
seguenze nel caso in cui tale comunicazione non av-
venga.
Infatti, non vi sono disposizioni che prevedano il mec-
canismo del silenzio-assenso nel caso di mancata ri-
sposta all’interpello, di cui all’ art. 37 bis del D.P.R.
600/1973.
Rispetto a questa
vacatio legis
, una parte maggioritaria
della dottrina
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si è espressa a favore dell’applicazione
della normativa sul procedimento amministrativo, nella
parte in cui stabilisce che “(..)
il silenzio dell’ammini-
strazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda.
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Mentre vi è chi sostiene che, nella mancanza di rispo-
sta da parte del Direttore, si deve ravvisare il rifiuto di
tale istanza.
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2.3.1 Impugnabilità del provvedimento
di diniego
Sul provvedimento di rigetto dell’istanza di interpello
ai sensi dell’art. 37 bis, si evidenzia che circa
l’impugnabilità dello stesso vi è discrasia tra i
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e quanto
affermato dalla giurisprudenza. Più specificatamente,
l’Amministrazione Finanziaria considera tale provve-
dimento un atto non impugnabile “(..)
in quanto stante
la natura di parere, al quale il contribuente può non
adeguarsi, non è in alcun modo lesivo della posizione
del contribuente.
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Dello stesso parere è il Consiglio
di Stato, il quale non ammette l’inclusione del provve-
1
Cfr. art. 37 bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2
Il comma 4 bis nell’art. 30, legge n. 724/1994 è stato introdotto dall’art. 35, comma 15, lett. c), D.L. n. 223/2006.
3
Cfr. art. 179, comma 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
4
Cfr. Bottero Simone,
Istanza di interpello
, in Pratica Professionale N. 3/2007, pag. 37.
5
Cfr. art. 1, comma 1, D.M. 19 giugno 1998, n. 259.
6
Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 15 marzo 2007, par. 2.
7
Cfr. ivi, par. 4.
8
Cfr. art. 1, comma 7, D.M. 19 giugno 1998, n. 259.
9
Cfr. Bottero Simone, op. cit., pag. 37.
10
Cfr. art. 20, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241.
11
Cfr, Cappellotto Lara,
Gli interpelli speciali tra buoni propositi e risultati insoddisfacenti
, in Corr. Trib. N. 45/2001, pag. 3400.
12
Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14 giugno 2010, par. 8.