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NUMERO 206 - MARZO / APRILE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
mere su tutto ciò ritenga utile durante la media-
zione senza timore di eventuali effetti futuri ne-
gativi. E’ importante che comunichi al mediatore
le proprie posizioni e trasmetta le eventuali pro-
poste. In tale fase il ruolo del mediatore è deter-
minante perché è il momento in cui si instaura il
rapporto fiduciario. Al successivo articolo 10, al
primo comma, è precisato che: “Le dichiarazioni
rese o le informazioni acquisite nel corso del pro-
cedimento di mediazione non possono essere
utilizzate nel giudizio avente il medesimo ogget-
to anche parziale, iniziato, riassunto o prosegui-
to dopo l’insuccesso della mediazione, salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni. Sul contenuto delle
stesse dichiarazioni e informazioni non è ammes-
sa prova testimoniale e non può essere deferito
giuramento decisorio”.
Tale divieto riguarda anche ai documenti prodot-
ti dalle parti nel corso del procedimento, nonché
alle operazioni compiute dall’eventuale esperto
nominato dal mediatore.
M
erita una riflessione
anche il conte-
nuto della direttiva 2008/52/CE recepi-
ta dall’Italia con D.Lgs. 28/2010. Dato
che la direttiva è un atto giuridico non vincolan-
te in ogni parte per gli Stati aderenti, vale la pena
sottolineare l’articolo 7: “Poiché la mediazione
deve avere luogo in modo da rispettare la riser-
vatezza, gli Stati membri garantiscono che, ameno
che le parti non decidano diversamente, né i me-
diatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazio-
ne del procedimento di mediazione siano obbli-
gati a testimoniare nel procedimento giudiziario
o di arbitrato in materia civile e commerciale ri-
guardo alle informazioni risultanti da un procedi-
mento di mediazione o connesse con lo stesso,
tranne nei casi in cui:
a) ciò sia necessario per superiori considerazioni
di ordine pubblico dello Stato membro interessa-
to, in particolare sia necessario per assicurare la
protezione degli interessi superiori dei minori o
per scongiurare un danno all’integrità fisica o
psicologica di una persona; oppure
b) la comunicazione del contenuto dell’accordo ri-
sultante dalla mediazione sia necessaria ai fini del-
l’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo”.
Inoltre, al comma 2 è previsto che “Il paragrafo 1
non impedisce in alcun modo agli Stati membri di
adottare misure più restrittive per tutelare la ri-
servatezza della mediazione”.
Consegue che le uniche derogabilità previste
dell’obbligo di riservatezza si hanno limitatamente
quando il diritto alla riservatezza viene coinvolto
da interessi concernenti l’ordine pubblico, l’in-
tegrità psicologica e fisica, la tutela dei minori e
quando il mediatore è chiamato a chiarire i conte-
nuti dell’accordo con determinante ruolo per l’ese-
cuzione (in base all’ art. 7,lett. b) della direttiva
2008/52/CE).
Va sempre tenuto presente che l’obiettivo della
mediazione non è il riconoscimento del diritto o
meno alla pretesa (tipico della causa e/o dell’ar-
bitrato), bensì quello di risolvere la lite attraver-
so un accordo che sia reciprocamente soddisfa-
cente per tutte le parti o, in ipotesi di approccio
trasformativo che le parti dialoghino nel modo
più utile per loro nella situazione in cui si trova-
no. Per fare ciò, il mediatore non giudica né deci-
de. Tramite i colloqui con le parti cerca di com-
prendere quali siano gli effettivi interessi ed i
conseguenti bisogni sottesi alla domanda origi-
naria, allo scopo di individuare le possibili alter-
native che risultino idonee a risolvere il conflitto.
La documentazione, le prove fornite a supporto
dei fatti prospettati, le posizioni vantate dalle
parti vanno garantite dalla riservatezza, pena la
“reticenza” all’esibizione di informazioni/docu-
mentazione per giungere all’accordo per timore
di pregiudicare l’esito di eventuali future strate-
gie difensive. Ecco perché va rammentato che
nell’ordinamento italiano, la mediazione-conci-
liazione civile ha rappresentato un’innovazione
oggi sempre in continua evoluzione da diffon-
dersi anche culturalmente e con risvolti
deontologici di prossimo intervento. E anche la
garanzia del rispetto del diritto alla riservatezza è
un punto di forza per sostenerne ed ampliarne la
promozione.
U
tile esempio di clausole
sul rispetto del
diritto di riservatezza da inserire nel Re-
golamento dell’Organismo diMediazione :
OBBLIGHIDIRISERVATEZZA
del REGOLAMENTODIMEDIAZIONE
1. Il procedimento di mediazione è coperto da
riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il pro-
prio servizio nell’Organismo o comunque nel-
l’ambito del procedimento di mediazione è te-
nuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle di-
chiarazioni rese e alle informazioni acquisite
durante il procedimento medesimo. La suddet-
ta limitazione riguarda anche il mediatore in
tirocinio previsto nell’art.2 del D.I. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei
confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite nel corso del-
le sessioni separate e salvo consenso della par-
te dichiarante o dalla quale provengono le in-
formazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli
incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori
in tirocinio, gli avvocati, i professionisti e i con-
sulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massi-
ma riservatezza e non possono presentare come
prova giudiziale o di altra natura suggerimen-
ti, informazioni, circostanze che sono state
espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L’Organismo iscritto è obbligato a consenti-
re gratuitamente il tirocinio assistito di cui
all’art. 4 comma 3 lettera b) del D.I. 145/2011.
Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riser-
vatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite nel corso dell’intero pro-
cedimento di mediazione.
6. L’Organismo assicura adeguate modalità di
conservazione e di riservatezza degli atti
introduttivi del procedimento, sottoscritti dal-
le parti, nonchè di ogni altro documento prove-
niente dai soggetti di cui al comma che precede
o formato durante il procedimento.
DICHIARAZIONEDIRISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su
tutte le informazioni derivanti dalla mediazio-
ne o relative ad essa, compresa la circostanza
che la mediazione è in corso o si e svolta, ad
eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla
legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsia-
si informazione riservata comunicata al media-
tore da una delle parti non dovrà essere rivela-
ta all’altra senza il consenso della parte o a
meno che ciò sia imposto dalla legge.
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