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NUMERO 206 - MARZO / APRILE 2012
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IL COMMERCIALISTA VENETO
sendo gli organismi in parola esenti dall’IRES, le plusvalenze e le
minusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR sono percepiti al lordo di ogni
onere impositivo. Lo stesso dicasi per le altre categorie di reddito indi-
cate nell’art. 6 del TUIR eventualmente percepite dall’organismo d’inve-
stimento
”.
Ritenute non applicabili nei confronti degli OICR
LaCircolare elenca, alla luce della nuova formulazione del comma 5 quinquies
dell’art. 73 del TUIR, che non si applicano le seguenti ritenute e imposte
sostitutive nei confronti degli OICR:
– la ritenuta prevista dall’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 sugli
interessi e gli altri proventi dei conti correnti e depositi bancari anche se
rappresentati da certificati presso banche italiane;
– la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi
esteri, compresi i certificati di deposito, emessi da soggetti non residenti, di
cui all’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973;
– la ritenuta prevista dal comma 3 bis
dell’art. 26 del citato D.P.R. n.
600/1973 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di
mutuo di titoli garantito di cui all’art. 44, comma 1, lettere g bis) e g ter
),
del
TUIR, a prescindere dal titolo sottostante;
– la ritenuta di cui al comma 5 dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 sui
redditi di capitale diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 4 della medesi-
ma disposizione e diversi da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di
altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
– la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad
altri OICR italiani e lussemburghesi storici di cui all’art. 26 quinquies del
D.P.R. n. 600/1973;
– la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVMdi
diritto estero di cui all’art. 10
-ter
della Legge n. 77/1983;
– l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbliga-
zioni pubbliche e private di cui al D.Lgs. n. 239/96 a prescindere dalla
scadenza del titolo (gli organismi di investimento non rientrano fra i sog-
getti di cui al comma 1 dell’art. 2 dello stesso decreto legislativo ai quali la
predetta imposta sostitutiva si applica – cosiddetti soggetti “
nettisti
”);
– la ritenuta sugli utili in qualunque forma corrisposti ai soci di socie-
tà ed enti, residenti e non, prevista dall’art. 27 del D.P.R. n. 600/73 dal
momento che le ritenute dei commi 1 e 4 sono applicabili esclusivamente
nei confronti di persone fisiche e dei soggetti esenti da IRES;
– l’imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dagli stru-
menti finanziari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla
Monte Titoli S.p.A. di cui all’art. 27 ter
del D.P.R. n. 600/73 (tale imposta
sostitutiva è, infatti applicata nella stessa misura e con le stesse modalità
previste dall’art. 27 del medesimo decreto);
– la ritenuta sui proventi di cui all’art. 44 del TUIR derivanti da parte-
cipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’art. 6, comma
1, del D.L. n. 351/2001. La non applicazione di tale ritenuta nei confronti
degli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia è
disposta dal comma 2 dell’art. 7 del predetto D.L. n. 351/2001;
– la ritenuta sugli utili distribuiti da società di investimento immobilia-
re quotate e non quotate (SIIQ e SIINQ) ai sensi dell’art. 1, comma 134, della
legge n. 296/2006. Pertanto, per i redditi di capitale sopra elencati, l’organi-
smo di investimento non subisce alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da
parte dei soggetti che li corrispondono o che intervengono nella loro ri-
scossione e detti redditi sono percepiti dal fondo al lordo dell’imposta.
Ritenute applicabili nei confronti degli OICR
L’Amministrazione Finanziaria precisa che “
in mancanza di norme che
sanciscano espressamente una deroga al sistema generale in tema di
prelievo alla fonte sui redditi di capitale
”, i soggetti residenti che eroga-
no detti redditi agli OICR “
devono applicare, ricorrendone le condizioni
di carattere soggettivo, il prelievo alla fonte previsto dalle singole di-
sposizioni fiscali
”. In generale, nei confronti degli OICR si applicano le
seguenti ritenute:
– la ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari emessi da soggetti diversi dai cosiddetti “grandi emittenti” previ-
sta dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, nonché la ritenuta sugli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di durata non
superiore a 18 mesi emessi, fino al 31 dicembre 2011, dai cosiddetti “grandi
emittenti”;
– la ritenuta sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all’art. 1 del
D.L. n. 546/1981;
– la ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie di cui all’art. 26,
comma 1, del D.P.R. n. 600/73;
– la ritenuta sui proventi dei
titoli atipici
nei casi previsti dagli artt. 5
e 8 del D.L. n. 512/1983.
In questi casi, la Circolare precisa che “
rileva la disposizione contenuta
nel secondo periodo del comma 5 quinquies dell’art. 73 del TUIR
”, se-
condo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a
titolo d’imposta.
Decorrenza e norme transitorie sulla disciplina applicabile agli OICR
Con riferimento alla decorrenza delle disposizioni in analisi, la Circolare ricor-
da che l’art. 2, comma 24, del Decreto prevede che le modifiche apportate al
comma 5 quinquies dell’art. 73 del TUIR e alle altre disposizioni riguardanti
l’applicazione delle ritenute alla fonte o delle imposte sostitutive sui redditi di
capitale, “
esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012
”.
Tuttavia, tenuto conto delle disposizioni di carattere transitorio di cui ai
commi da 9 a 11 dell’art. 2 del Decreto e delle relative disposizioni di attua-
zione emanate ai sensi del comma 26 del medesimo art. 2
11
, nonché delle
disposizioni di cui all’art. 29, commi 2 e 3, del D.L. n. 216/2011, l’Ammini-
strazione Finanziaria chiarisce che nei confronti degli OICR trova applica-
zione:
– l’imposta sostitutiva del 27% di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 239/96
sugli interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni emesse da soggetti
non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi maturati fino al 31 dicem-
bre 2011;
– la ritenuta del 27% di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600/73
sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari maturati fino al 31
dicembre 2011, qualora la giacenza media annua sia superiore al 5% dell’at-
tivo medio gestito;
– la ritenuta del 27% di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600/73
sugli interessi e altri proventi dei depositi bancari, anche se rappresentati
da certificati, presso banche italiane maturati fino al 31 dicembre 2011;
– la ritenuta del 27% di cui all’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/73
sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri,
compresi i certificati di deposito, maturati fino al 31 dicembre 2011 (ovvero
del 20% sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio al 24 gennaio
2012);
– la ritenuta del 27% di cui all’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/73
sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino
al 31 dicembre 2011 dai “grandi emittenti” residenti con scadenza inferiore
a 18 mesi;
– la ritenuta del 27%di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.P.R. n. 600/73
sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di
titoli garantito di cui all’art. 44, comma 1, lettere g bis) e g ter), del TUIR
divenuti esigibili entro il 31 dicembre 2011 ed aventi ad oggetto titoli per i
quali, sulla base della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2011, era
prevista una tassazione con aliquota nella misura del 27%. Al riguardo, la
Circolare precisa che, sebbene ai sensi dell’art. 29, comma 2, lettera b), del
D.L. n. 216 del 2011, sui proventi delle operazioni di pronti contro termine
stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012 di durata non superiore a 12 mesi
e aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. n. 239/96
continui ad applicarsi il regime vigente alla data della stipula dell’operazio-
ne, “
nei confronti degli organismi di investimento, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, la suddetta ritenuta risulta sempre disapplicata ai sensi
della nuova formulazione dell’art. 73, comma 5 quinquies, del TUIR
”.
Inoltre, la Circolare precisa, con riferimento ai proventi per i quali gli OICR
continuano a subire il prelievo alla fonte, che:
– sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi
da soggetti diversi dai cosiddetti “grandi emittenti” e delle obbligazioni
con durata inferiore a 18 mesi emesse dai “grandi emittenti” fino al 31
dicembre 2011 la ritenuta prevista dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/73
è applicata nella misura del 20% sui proventi maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2012 (sugli interessi e altri proventi maturati fino al 31 dicembre
SEGUE DA PAGINA 18
Fondi comuni
di investimento mobiliari:
aliquota del 20%
SEGUE A PAGINA 20
11
Cfr. il Decreto del 13 dicembre 2011, c.d. “Decreto conto unico” .