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NUMERO 206 - MARZO / APRILE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
corrono alla formazione del reddito d’impresa e le ritenute sono effettuate
a titolo d’acconto e sono scomputabili dall’IRPEF o dall’IRES dovuta;
– i redditi diversi
,
realizzati attraverso il rimborso, la cessione o la
liquidazione delle quote o azioni dell’OICR, nonché le perdite di partecipa-
zione direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo
all’OICR, sono assoggettati:
* all’imposta sostitutiva di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97
(regime della dichiarazione, risparmio amministrato ovvero risparmio gesti-
to), se percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale;
* alle disposizioni del TUIR in materia di reddito d’impresa, se detti
redditi sono percepiti nell’ambito di un’attività d’impresa commerciale;
* alle disposizioni di cui all’art. 23 del TUIR, se i redditi sono perce-
piti da soggetti non residenti (nonché alle disposizioni di cui all’art. 5,
comma 5, del D. Lgs. n. 461/97 e alle norme convenzionali).
I
l regime di tassazione degli OICR di diritto italiano
La Circolare, inizialmente, ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2011, il
regime di tassazione degli OICR istituiti in Italia (diversi dai fondi immobi-
liari) e dei fondi lussemburghesi storici è disciplinato dal comma 5 quinquies
dell’art. 73 del TUIR introdotto, come detto, dal D.L. n. 225/2010.
Al riguardo, va osservato che, nel corso del 2011, il citato comma 5 quinquies
dell’art. 73 del TUIR, è stato integralmente sostituto, in un primo momento,
dall’art. 2, comma 15, lettera b), del Decreto, e, successivamente, dall’art.
96, comma 1, lettera c), del D.L. n. 1 del 2012
2
.
Per effetto di tali modifiche, la vigente formulazione del comma 5 quinquies
stabilisce ora che “
i redditi degli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con
sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, (…) sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il sog-
getto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza
prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’ar-
ticolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3 bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’ar-
ticolo 26 quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo 10 ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni
3
.
La disposizione in parola prevede dunque quanto segue.
1.
I redditi dei suddetti organismi di investimento ora “
sono
esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato
della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale
” e non più
non soggetti alle imposte sui redditi
”. La modifica normativa in parola è
finalizzata a chiarire definitivamente che gli OICR residenti in Italia posso-
no accedere ai benefici delle convenzioni contro le doppie imposizioni sul
reddito
4
.
In particolare, l’Agenzia evidenzia, come del resto già precisato nella Circo-
lare n. 33/E del 2011, che il regime di esenzione previsto per gli organismi di
investimento in commento si applica esclusivamente agli organismi che
siano dotati dei requisiti richiesti dalla normativa civilistica affinché possa
configurarsi una forma di gestione collettiva del risparmio. Pertanto, qualo-
ra un organismo di investimento non possieda i requisiti previsti dalla
normativa civilistica, “
allo stesso non si applicherà la disciplina fiscale
prevista per gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui
all’art. 73, comma 5 quinquies, del TUIR, ma si renderanno applicabili le
disposizioni ordinarie in materia di imposta sul reddito delle società
(IRES)
”.
Sempre secondo la Circolare, considerato che l’art. 96 del citato D.L. n. 1/
2012, da un lato, ha sostituito la lettera c) del comma 1) dell’art. 73 del TUIR
– includendo tra i soggetti passivi dell’IRES anche gli OICR residenti in
Italia – e, dall’altro, ha integrato il comma 3 dell’art. 73 del T.U.I.R. – stabi-
lendo che si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli OICR
istituiti in Italia – “
da un punto di vista puramente tributario, ciò significa
che agli OICR istituiti in Italia è attribuita, in via generale, la natura di
soggetti residenti in Italia e ciò anche nell’ipotesi in cui trovi applica-
zione il regime di esenzione dall’IRES disposto dall’art. 73, comma 5
quinquies, del TUIR
”.
In sostanza, ai redditi provenienti da Stati con i quali è in vigore una Con-
venzione per evitare le doppie imposizioni e percepiti da OICR istituiti in
Italia, ora “
è applicabile il trattamento previsto da tali trattati bilaterali
”.
Pertanto, “
anche nella vigenza del nuovo regime di imposizione degli
organismi di investimento, gli Uffici finanziari sono tenuti a rilasciare –
su richiesta della società di gestione del risparmio (SGR) o delle società
di investimento a capitale variabile (SICAV) – i certificati di residenza
per l’applicazione delle Convenzioni relativamente agli OICR istituiti in
Italia
5
.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata eliminata
6
la previ-
sione che comportava l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 27% di cui
all’art. 2 del D.Lgs. n. 239/96
7
, nonché della ritenuta, sempre del 27%, sugli
interessi e altri proventi dei conti correnti bancari di cui all’art. 26, comma 2,
del D.P.R. n. 600/73
8
. Pertanto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, que-
st’ultima ritenuta sarà “
sempre disapplicata indipendentemente dalla
percentuale (superiore o meno al 5 per cento) della giacenza media
annua rispetto all’attivo medio gestito
9
.
3.
Sempre l’art. 96, comma 1, lettera c), del D.L. n. 1 del 2012, ha
previsto la disapplicazione anche della ritenuta sugli interessi e altri pro-
venti dei conti correnti e depositi bancari esteri di cui al comma 3 dell’art. 26
del D.P.R. n. 600/73
10
.Al riguardo, laCircolare chiarisce che la disapplicazione
della suddetta ritenuta “
opera con riferimento agli interessi e altri pro-
venti maturati dall’organismo di investimento a decorrere dalla data di
entrata del decreto legge n. 1 del 2012, ossia a decorrere dal 24 gennaio
2012
".
La Circolare chiarisce, inoltre, che a seguito delle modifiche apportate alle
altre disposizioni in materia di applicazione delle ritenute o imposte sostitu-
tive, dal 1° gennaio 2012 gli OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e i
fondi lussemburghesi storici, non subiranno più l’applicazione della rite-
nuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012, dai cosiddetti “grandi emittenti” residenti
con scadenza inferiore a 18mesi di cui all’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600
del 1973 (i suddetti titoli, emessi dal 1° gennaio 2012, rientrano infatti nel-
l’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 239 del 1996).
Infine, per quanto concerne i redditi diversi, la Circolare precisa che “
es-
SEGUE DA PAGINA 17
Fondi comuni
di investimento mobiliari:
aliquota del 20%
2
Cfr. il c.d. “Decreto Liberalizzazioni”.
3
Prima le modifiche apportate dai citati artt. 2, comma 15, lettera b), del Decreto, e 96, comma 1, lettera c), del D.L. n. 1 del 2012 prevedeva che “gli organismi di investimento
collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, (…) non sono
soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza
media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3 bis e 5, e 26 quinquies del
predetto decreto nonché dall’articolo 10 ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni”.
4
Sono, in altre parole, “liable to tax” ai fini convenzionali.
5
La Circolare precisa, inoltre, che le Autorità estere potrebbero “subordinare il riconoscimento del trattamento convenzionale agli OICR italiani al riconoscimento dello stesso
trattamento agli omologhi prodotti di diritto estero che, come precisato dal nuovo comma 5 quinquies dell’art. 73 del T.U.I.R., siano soggetti a forme di vigilanza prudenziale.
Il requisito della vigilanza, al pari di quanto previsto per gli OICR italiani, deve sussistere in capo all’organismo di investimento ovvero sul soggetto gestore” .
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Ai sensi dell’art. 2, comma 15, lettera b), del Decreto.
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Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi.
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Ovvero la ritenuta che l’Ente Poste Italiane e le banche operano, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche
se rappresentati da certificati.
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La Circolare, con riferimento alla disapplicazione della ritenuta del 27% sui proventi dei conti correnti bancari, ricorda che la stessa era prevista nel caso di giacenza media
annua non superiore al 5% dell’attivo medio gestito e trovava ragione nel fatto che nella fattispecie “il conto corrente bancario rappresenta un mezzo necessario per eseguire
le operazioni di gestione e, quindi, a detti conti non si poteva attribuire la funzione di un normale strumento d’investimento finanziario di liquidità se la giacenza delle somme
era contenuta nei ristretti margini quantitativi previsti dalla disposizione” . Tuttavia, nel caso in cui questa condizione non fosse stata rispettata, “la ritenuta del 27 per cento
doveva essere applicata anche sugli interessi riferibili alla percentuale del 5 per cento” .
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Ovvero la ritenuta del 27% sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati, non residenti.
SEGUE A PAGINA 19