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NUMERO 206 - MARZO / APRILE 2012
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Fondi comuni
di investimento mobiliari
NORME E TRIBUTI
CARLO NICOLÒ DRIGO
Ordine di Venezia
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 18
L
’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare n. 11/E del 28
marzo 2012 (di seguito semplicemente la “Circolare”), impor
tanti chiarimenti in merito all’avvenuta “
unificazione dell’ali
quota di tassazione dei redditi di natura finanziaria
” (c.d.
“rendite finanziarie”), disposta dall’art. 2, commi da 6 a 34, del
D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011
(c.d. “Manovra di Ferragosto” del 2011, di seguito “il Decreto”). Si tratta di
un generalizzato aumento dal 12,5% al 20%.delle aliquote delle imposte
sostitutive e delle ritenute gravanti sulle c.d. “rendite finanziarie”.
Nel presente approfondimento, si analizzano le indicazioni fornite dall’Am-
ministrazione Finanziaria solamente con riferimento alla tassazione dei fon-
di comuni di investimento mobiliari.
Premessa
Al fine di inquadrare compiutamente la disciplina vigente, va ricordato,
preliminarmente, che il D.L. n. 225/2010 (c.d. “DecretoMilleproroghe”), ha
modificato radicalmente, tra le altre cose, il regime fiscale dei fondi comuni
di investimento mobiliari italiani.
In particolare, tale riforma, in estrema sintesi, ha sancito il passaggio da un
regime fiscale basato sull’imposizione diretta in capo al fondo degli incre-
menti di valore maturati (c.d. tassazione sul “maturato”), ad un sistema di
tassazione per “cassa” a carico degli investitori, con un prelievo applicato
sul risultato effettivamente realizzato al momento del disinvestimento (c.d.
tassazione sul “realizzato”). La
ratio
alla base di tale riforma è quella di far
venir meno lo storico disallineamento tra il regime fiscale dei fondi comuni
di investimento mobiliari italiani (nonché dei fondi lussemburghesi stori-
ci
1
) e quello previsto per i fondi esteri armonizzati.
Sul menzionato regime fiscale, entrato in vigore il 1° luglio 2011, si è inne-
stata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la citata unificazione al 20% dell’ali-
quota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, introdotta, come detto,
dal Decreto. Tale “unificazione” incide sia sul regime tributario degli orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), per le ritenute che
ancora si applicano nei loro confronti, sia sul regime di tassazione dei
partecipanti.
Alla luce di entrambe le nuove discipline descritte, la Circolare non si limita
a commentare esclusivamente le conseguenze dell’innalzamento dell’ali-
quota, ma torna anche approfonditamente sul nuovo regime fiscale dei
fondi.
Sotto il profilo soggettivo, la Circolare ricorda così che le modifiche relative
al regime di tassazione riguardano esclusivamente gli OICR di cui all’art.
73, comma 5 quinquies, del TUIR, ossia gli OICR istituiti in Italia (diversi dai
fondi immobiliari) e i fondi con sede in Lussemburgo già autorizzati al
collocamento in Italia di cui all’art. 11 bis del D.L. n. 512/1983 (cosiddetti
fondi lussemburghesi storici
”).
Per quanto attiene, invece, ai redditi diversi di natura finanziaria, realizzati
in sede di cessione o rimborso delle quote di partecipazione ai fondi immo-
biliari ai sensi dell’art. 67 del TUIR, la Circolare precisa che, a decorrere dal
1° gennaio 2012, detti redditi sono soggetti all’applicazione dell’imposta
sostitutiva nella misura del 20% “
secondo il regime di tassazione scelto
dal contribuente ai fini della relativa tassazione
”, ovvero del regime
della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito ai
Unificazione al 20% dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura
finanziaria – Circolare n. 11/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate
sensi, rispettivamente, degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97.
Da ultimo, va ricordato che alla disciplina di unificazione dell’aliquota di
tassazione delle c.d. “rendite finanziarie” è stata data attuazione, con parti-
colare riferimento alla determinazione della quota dei proventi e dei redditi
derivanti dalla partecipazione ad OICR e dai contratti di assicurazione sulla
vita riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici, con il Decreto del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011.
In questa sede, non ritenendo opportuno dilungarsi nell’analisi dettagliata
di detto Decreto, ci limiteremo a riassumere le principali indicazioni fornite
in quella sede dall’Amministrazione Finanziaria.
Al riguardo, alla luce del fatto che i proventi derivanti da titoli di Stato ed
equiparati non sono stati incisi dall’incremento dell’aliquota sulle c.d. “rendite
finanziarie” (conservando l’imposizione nellamisura del 12,5%) e che le somme
“raccolte” dagli OICR vengono in parte investite proprio in titoli di Stato, il
Legislatore ha stabilito che la parte dei rendimenti degli OICR riferibili a redditi
che derivano da detti titoli, pur dovendo anch’essa scontare un’imposta sosti-
tutiva o una ritenuta del 20%, sarà tuttavia imponibile in misura ridotta.
In sostanza, il Legislatore ha ritenuto di ridurre la base imponibile della
nuova aliquota maggiorata, al fine di rendere equivalente, per un risparmia-
tore, la tassazione dell’investimento diretto nei suddetti titoli pubblici che
scontano l’aliquota ridotta del 12,5%, rispetto ad un investimento nei me-
desimi titoli, ma “mediato”, realizzato cioè per mezzo dell’investimento in
OICR (o in polizze vita).
Pima di passare alla disamina della Circolare, riteniamo infine utile ricordare
che i “redditi” derivanti dalla partecipazione ad OICR si dividono, come
noto, in redditi di capitale e redditi diversi.
In particolare, sono redditi di capitale (art. 44 del TUIR):
* i proventi distribuiti ai partecipanti in costanza di partecipazione
all’OICR
(c.d. proventi periodici);
* i proventi compresi nella differenza (positiva) tra il valore di riscat-
to, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponde-
rato di sottoscrizione o acquisto
(il valore e il costo delle quote o azioni è
rilevato dai prospetti periodici dell’organismo).
Sono, invece, redditi diversi (art. 67 del TUIR), la differenza (positiva o
negativa) tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo o il valore di acquisto, aumentato di ogni onere ine-
rente alla loro produzione (ad esempio, commissioni), compresa l’imposta
di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi; dal
corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valo-
re di acquisto, si scomputano i redditi di capitale
pro-tempore
maturati
.
Con riferimento alla modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla parte-
cipazione ad OICR italiani ed esteri, si ricorda che:
– i redditi di capitale sono assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 26
quinquies del D.P.R. n. 600/73 (proventi derivanti dalla partecipazione ad
OICRdi diritto italiano, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi
storici) e di cui all’art. 10 ter della legge n. 77/83 (proventi derivanti dalla
partecipazione ad OICVM di diritto estero). Con riferimento ai redditi di
capitale conseguiti nell’ambito di un’impresa commerciale, gli stessi con-
1
Con il termine “fondi lussemburghesi storici” si intendono tutti i fondi esteri collocati sul mercato italiano prima del 1983, anno di introduzione della disciplina, anche fiscale,
dei fondi comuni.