Page 14 - CV

Basic HTML Version

14
NUMERO 206 - MARZO / APRILE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
della popolazione
residente. Di con-
seguenza, se un
soggetto si iscri-
ve all’AIRE ma è
spesso nel nostro
paese (dimora) o
ha in Italia moglie
Il commentario afferma che “The
permanence of
the home is essential
”; ciò significa che l’indivi-
duo deve avere a sua disposizione tutti i giorni,
consecutivamente, la dimora e non per fini di un
soggiorno di breve durata.
Qualora il soggetto possegga un’abitazione per-
manente in entrambi gli Stati, il secondo periodo
del paragrafo 2, articolo 4 prevede che “
è conside-
rato residente dello Stato con il quale le sue re-
lazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali)
”.
Le disposizioni in commento collegano il centro
degli interessi vitali all’esistenza congiunta di
relazioni personali ed economiche.
Nel caso in cui non si riuscisse a stabilire l’esi-
stenza di un centro degli interessi vitali in nessu-
no dei due paesi, si dovrà far riferimento alla di-
mora abituale o, in mancanza, alla nazionalità del
soggetto.
Nella definizione di dimora abituale del
CommentarioOCSE 2010 non si fa riferimento ad
un tempo preciso. Si fa riferimento, invece, ad un
periodo sufficiente di tempo per poter determi-
nare se la residenza in ciascuno dei due Stati è
abituale. Infine, nel caso in cui non si riuscisse a
individuare la dimora abituale, si dovrà far riferi-
mento alla nazionalità.
Il caso della Svizzera e della Germania
Evidenziamo il disposto della Convenzione con
la Germania e con la Svizzera in tema di residenza,
viste per la peculiarità in esso contenute.
L’art. 4 par 4) della Convenzione tra Italia e Sviz-
zera stabilisce che la persona fisica che ha trasfe-
rito definitivamente il suo domicilio da uno Stato
contraente all’altro Stato contraente cessa di es-
sere assoggettata nel primo Stato contraente alle
imposte per le quali il domicilio è determinante
non appena trascorso il giorno del trasferimento
del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per
le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro
Stato a decorrere dalla stessa data.
Il punto 3 del protocollo della Convenzione con
la Germania stabilisce che, in relazione all’art. 4
della convenzione, se una persona fisica è consi-
derata residente dello Stato contraente in base
all’articolo 4 soltanto per una frazione dell’anno
ed è considerata residente dell’altro Stato con-
traente per il resto dell’anno (cambio di residen-
za), l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in
cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina
nel primo Stato alla fine del giorno in cui è stato
effettuato il cambio di domicilio. Nell’altro Stato,
l’assoggettamento all’imposta inizia il giorno suc-
cessivo al cambio di domicilio.
In sostanza, in entrambi i paesi è previsto un
“frazionamento” del periodo d’imposta.
Si propone il seguente esempio.
Tizio trasferisce la residenza fiscale dall’Italia in
Svizzera all’inizio del mese di dicembre 2011.
Alla luce delle indicazioni contenute nell’art. 4
della Convenzione il periodo viene spaccato in
due momenti nei quali risulterà fiscalmente resi-
dente in Italia e in Svizzera; in particolare, fino al
mese di dicembre è fiscalmente residente in Italia
mentre, nel mese di dicembre, è fiscalmente resi-
dente in Svizzera.
I casi ipotizzabili
Essere o non essere considerati fiscalmente resi-
dente in Italia produce effetti di non poco conto.
La prima conseguenza, come detto, è che un sog-
getto residente in Italia è tassato sui redditi ovun-
que prodotti (worldwide principle) mentre una
persona non residente è tassata esclusivamente
sui redditi prodotti in Italia.
Oltre a evitare in Italia la tassazione dei redditi
ovunque prodotti, essere considerato fiscalmente
residente all’estero potrebbe evitare i seguenti
adempimenti:
* segnalare nel Modulo RW tutti gli inve-
stimenti patrimoniali e finanziari detenuti all’este-
ro;
* pagare le nuove imposte patrimoniali su-
gli investimenti esteri.
Tuttavia, sebbene i vantaggi ottenibili possano
indurre a conclusioni affrettate, al fine di stabilire
la residenza fiscale di una persona fisica, sarà
necessario valutare attentamente la fattispecie
concreta, evitando di trascurare elementi che
potrebbero indurre in tentazione l’Amministra-
zione Finanziaria.
A titolo esemplificativo, si pensi ad un soggetto
iscritto all’AIRE, che lavora esclusivamente al-
l’estero, che non presenta la dichiarazione dei
redditi in Italia, e che ha “scudato” dei capitali
riportandoli in Italia.
Il comportamento del soggetto indurrà sicura-
mente l’Amministrazione Finanziaria ad effet-
tuare maggiori controlli.
Infatti, come noto, lo scudo fiscale era riservato
alle persone fisiche residenti in Italia.
Di conseguenza, il soggetto in questione, utiliz-
zando lo “scudo”, ha fornito una prova all’Am-
ministrazione Finanziaria circa la sua residenza
fiscale in Italia pur proclamandosi residente al-
l’estero.
Altro caso che merita particolare
attenzione e
che spesso si riscontra nella realtà, è quello del
soggetto che lavora prevalentemente all’estero,
iscritto all’AIRE, che non dichiara in Italia i red-
diti prodotti all’estero ma che ha in Italia il centro
degli interessi vitali (moglie e figli). Spesso, tali
soggetti trasferiscono i propri risparmi in Italia,
forse perché finalizzati al sostentamento della
propria famiglia o per effettuare alcuni investi-
menti.
In tal caso, l’esistenza del centro degli interessi
vitali (moglie e figli) in Italia congiuntamente al-
l’esistenza di interessi economici (risparmi desti-
nati ad investimenti) potrebbero indurre l’Ammi-
nistrazione Finanziaria a considerare il soggetto
fiscalmente residente in Italia e, di conseguenza,
a tassare il soggetto sui redditi prodotti in Italia e
all’estero.
Le conseguenze possono essere così riassunte:
* qualora il soggetto venga considerato fi-
scalmente residente in Italia, sarà tassato sui red-
diti ovunque prodotti per tutti gli anni d’imposta
in cui si sono manifestate le medesime condizio-
ne e che risultano ancora “accertabili”, con pe-
santi ripercussioni sul piano sanzionatorio.
Inoltre, è bene tener presente le sanzioni collega-
te a tutti gli altri adempimenti non effettuati come,
ad esempio, la compilazione del quadro RW, rela-
tivo alla segnalazione degli investimenti esteri, o
il pagamento delle patrimoniali estere.
* essendo il criterio della tassazione su base
mondiale comune alla maggior parte degli Stati, il
soggetto sarà tassato sia in Italia che all’estero;
il criterio appena descritto determina evidenti fe-
nomeni di doppia imposizione che, a livello inter-
nazionale, sono risolti dalle Convenzioni contro
le doppie imposizioni mediante il credito d’impo-
sta o l’esenzione.
I trabocchetti della residenza fiscale
SEGUE DA PAGINA 14
e figli (centro di affari e interessi), sarà conside-
rato fiscalmente residente in Italia; il legislatore
ha legato infatti la residenza sia ad elementi for-
mali (iscrizione all’Anagrafe) sia ad elementi so-
stanziali come il centro degli affari ed interessi e
la reale presenza fisica nel territorio dello Stato.
Le Disposizioni Convenzionali
Come noto, le Convenzioni essendo accordi tra
più Stati prevalgono sulla norma interna.
Pertanto, qualora esistenti, saranno le norme con-
venzionali a stabilire la residenza fiscale della per-
sona fisica nello Stato italiano ovvero nello Sta-
to estero nell’ipotesi in cui entrambi gli stati con-
siderino residente tale soggetto. Generalmente,
le Convenzioni stipulate dall’Italia con i paesi
esteri seguono il modello OCSE 2010.
Il problema della residenza delle persone fisiche
è affrontato dall’art. 4 del Modello di Convenzio-
ne elaborato dall’Ocse.
Il modello OCSE 2010 all’articolo 4, definisce il
concetto di “residenza”.
In particolare, la disposizione richiamata afferma
che “
l’espressione “residente di uno Stato con-
traente” designa ogni persona che, in virtù del-
la legislazione di detto Stato, è assoggettata ad
imposta nello stesso Stato a motivo del suo do-
micilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione e di ogni altro criterio di natura
analoga. Tuttavia, tale espressione non compren-
de le persone che sono assoggettate ad imposta
in questo Stato soltanto per il reddito proveniente
da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio
ivi situato”.
Le disposizioni della Convenzione, quindi, det-
tano i principi per la configurazione della resi-
denza fiscale, rinviando alle norme interne per la
puntuale definizione della fattispecie in esame.
Qualora l’analisi delle disposizioni interne non
permetta di definire in modo univoco la residen-
za fiscale del soggetto, si dovrà fare riferimento
alle successive disposizioni della Convenzione.
In particolare, le norme convenzionali collegano
il concetto di residenza ai seguenti elementi nel-
l’ordine proposto:
1.
abitazione permanente;
2.
centro degli interessi vitali;
3.
dimora abituale;
4.
o, in mancanza, alla nazionalità del sog-
getto.
Esaminiamo, quindi, cosa s’intende per “abita-
zione permanente”; il commentario al modello
OCSE 2010 fornisce dei criteri per la definizione
di tale abitazione.
In particolare, si prevede che un soggetto abbia
un’abitazione permanente in un paese:
* con riferimento sia ad una casa di pro-
prietà ovvero posseduta in locazione;
* se dispone di un’adeguata organizzazio-
ne che gli consenta una lunga permanenza.
In sostanza, l’individuo deve essere organizzato
in modo tale che sia evidente che la permanenza
non è destinata ad essere di breve durata.