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NUMERO 206 - MARZO / APRILE 2012
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Organo di controllo
o revisione nelle S.r.l.
NORME E TRIBUTI
GIUSEPPE NININO
Ordine di Udine
IL COMMERCIALISTA VENETO
C
om’è noto, sono entrate in vigore dal
10.2.2012 e definitivamente dal
6.4.2012, le nuove disposizioni di leg-
ge in materia societaria relativamente
alle società a responsabilità limitata (art. 2477 del
c.c., così come modificato dal D.L. n. 5/2011 e
convertito inL. n. 35/2012, art. 35, “D.L. SEMPLI-
FICAZIONI”).
Norme in vigore
Le nuove norme, qualora sia
obbligatoria
, im-
pongono la nomina di un:
-
Organo di controllo
(controllo di gestione e di
legalità) e/o di un
-
Organo di revisione
(controllo legale dei conti).
Le due “funzioni” sono chiaramente distinte e
diverse
e previste rispettivamente dagli artt. 2403
c.c. e seguenti e dagli artt. 2049 bis e seguenti
(D.Lgs. n. 39/2010).
Le norme ora in vigore concedono alle Srl, varie
opzioni
, con adempimenti e oneri di diversa na-
tura e rilevanza.
Peraltro la
discriminante
è la
volontà dei soci
,
così come si riverbera negli
statuti societari
.
Attuali statuti
Problematiche diverse si pongono per coloro che
intendono mantenere le clausole attualmente in
vigore. Le società che hanno previsto nello sta-
tuto il semplice riferimento all’art. 2477 c.c. po-
trebbero considerare la nuova formulazione au-
tomaticamente aggiornata e integrata con le nuo-
ve disposizioni di legge.
Problematiche diverse riguardano le altre
formulazioni, con sistemi opzionali o vincolanti.
Su tali argomenti si sono espressi la commissio-
ne del Consiglio Notarile di Milano che aveva
emanato una Massima (n. 124 di data 3.4.2012)
avente per titolo “Organo di controllo
e
revisio-
ne legale del conti nella s.r.l.”, nonché in senso
contrario per qualche punto la Circolare
ASSONIME n. 6/2012, la circolare Confindustria
n. 19510/2012, nonché il Consiglio Nazionale (e
locale) dei Dottori commercialisti.
Convenienza economica
Come risulta evidente, e sotto la spinta di richie-
ste di
economicità
e semplificazione da parte de-
gli amministratori delle Srl, il sistema meno one-
roso è quello della nomina del solo Revisore le-
gale dei conti, e ciò al di là di ogni altra conside-
razione generale o di merito.
Il modo più lineare ed economico per affrontare e
risolvere il problema è pertanto quello di preve-
dere un sistema vincolante di esternalizzare la
sola funzione di revisore, con un sistema residuale
opzionale e facoltativo di optare per un sistema
di controllo interno.
Modifica dello statuto
Al fine di ottenere il sopracitato risultato si ritie-
ne che la soluzione sopraindicata sia quella più
indicata e relativamente meno onerosa (costo:
poco più di un migliaio di euro).
A solo titolo di esempio, le modifiche operate
dello
statuto
e delle clausole relative potrebbero
così essere formulate:
“Organo di controllo o di revisione”
Art. 20
20.1 Nel caso in cui sia obbligatorio per legge,
i soci nominano un organo di controllo o di
revisione costituito da un solo revisore legale
dei conti o da una società di revisione.
Possono inoltre nominare eventualmente un or-
gano di controllo, collegiale o monocratico,
così come previsto dall’art. 2477 c.c..
20.2 Per quanto riguarda le competenze e i po-
teri, ivi compresa la revisione legale dei conti,
si applicano le norme di legge di volta in volta
in vigore.
20.3 L’Organo di controllo, se nominato, può
riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione,
secondo le modalità previste dal precedente
punto (17.4).
Art. 21
21.1 In caso di modifiche legislative relative al-
l’organo di controllo la società potrà avvalersi di
qualsiasi diritto o facoltà ivi previste, conside-
rando tali variazioni quali assorbite, accettate ed
espressamente previste dal presente statuto”.
Coerenza con la circolare
del notariato diMilano
La citata massima n. 124 risolve anche il presun-
to diverso parere del Notariato, a cui anche il
Giudice di sorveglianza del Registro delle Impre-
se di Udine si è adeguato.
Essa in realtà utilizza una formulazione talvolta
imprecisa (“Organo di controllo
E
revisione
le-
gale dei conti ” anziché “Organo di controllo
O
di un (o del) revisore”, come previsto espressa-
mente e letteralmente dalla legge).
Inoltre, come risulta implicito, fa riferimento al
regime legale dei controlli con le
attuali
(e diver-
se) clausole statutarie, e ciò risulta chiaro dall’in-
ciso “...
in mancanza di diverse previsioni
statutarie
”.
Precisa inoltre che “si ritiene che l’organo
monocratico investito della funzione di con-
trollo e della funzione di revisione possa esse-
re sia un
revisore legale dei conti
persona fisi-
ca, sia una società di revisione. E’ pertanto
legittima la clausola statutaria che espressa-
mente prevede tale facoltà”.
Conclusioni
Al di là di dotte disquisizioni della dottrina sulle
varie formulazioni dello Statuto, nelle Srl, l’unico
modo pratico e non controvertibile per ridurre il
costo dei controlli, sempre che tale sia la priorità,
è quello di
modificare le clausole dello statuto
nella formulazione sopraindicata o similare.
Caso concreto
- Una società ha, con urgenza, entro il 29 aprile
2012, modificato lo statuto nella formulazione
soprariportata.
- Il Collegio Sindacale/Revisore è scaduto per
decorso triennio (con un organo obbligatorio,
avendo un capitale sociale superiore a Euro
120.000).
- L’assemblea dei soci che ha approvato il Bilan-
cio al 31.12.2011 ha preso atto della decadenza
del Collegio Sindacale in base alle clausole del
nuovo statuto, e ha deliberato di nominare un
solo Revisore Contabile.
- Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2477 si è
riservata di nominarlo entro 30 giorni.
Il Registro delle Imprese di Udine
ha rifiutato la
cancellazione del Collegio Sindacale, dichiaran-
do l’obbligatorietà di un organo di controllo (mo-
tivandolo con il rinvio all’art. 2477 c.c. 2° c., e
rimando all’art. 2400 c.c. relativo alle SpA). Inol-
tre non ha ritenuto applicabile l’ultimo comma
dell’art. 2477 (rinvio di 30 giorni). Il tutto moti-
vando il rifiuto con il richiamo alla citata massima
del Notariato.
Forse gli è sfuggito l’inciso “...
in mancanza di
diverse previsioni statutarie
”.
Quando
una congiunzione
ti cambia la legge
(e la vita...)