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NUMERO 205 - GENNAIO / FEBBRAIO 2012
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Composizione della crisi
da sovraindebitamento
NORME E TRIBUTI
ENRICA AVANZI
LARA ROSSI
Praticanti Ordine di Rovigo
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 8
L
ACRISI CONGIUNTURALE degli ulti-
mi anni ha acuito il fenomeno del
sovraindebitamento rendendo sempre
più indispensabile ed urgente l’esigen-
za di affiancare al le vigent i procedure
concorsuali, una struttura normativa che per-
metta la ristrutturazione del debito ed una for-
ma di esdebitazione in tutti quei casi di
sovraindebitamento di soggetti non fallibili, ai
sensi dell’art. 1 L.F.
All’imprenditore commerciale insolvente, non
fallibile, per liberarsi delle obbligazioni non sod-
disfatte, è preclusa la possibilità di intervenire
mediante le diverse procedure concorsuali, l’art.
2740 del c.c. sancisce infatti il principio della re-
sponsabilità patrimoniale, secondo il quale il de-
bitore risponde dell’adempimento delle proprie
obbligazioni con tutti i propri beni presenti e fu-
turi, con il rischio che il debitore si trovi a convi-
vere con un perpetuo ed inestinguibile
indebitamento.
Il D.L. 22 dicembre 2011 aveva per l’appunto lo
scopo di colmare il vuoto normativo che portava
ad ignorare i casi di sovraindebitamento dei con-
sumatori e delle piccole imprese che non supera-
vano i limiti dimensionali stabiliti dall’art. 1 della
L.F.; in fase di conversione dello stesso D.L., la
Commissione Giustizia della Camera ha abrogato
gli undici articoli recanti una serie di misure in
materia di composizione della crisi da
sovraindebitamento, decidendo pertanto di dif-
ferire la trattazione della questione in un momen-
to successivo. Pertanto, l’unica procedura di
composizione della crisi alla quale oggi è possi-
bile fare ricorso è quella dettata dagli articoli da 6
a 20, della Legge n. 3/2012.. Scompare dunque la
possibilità per il debitore consumatore di poter
accedere alla procedura di ristrutturazione del
debito da sovraindebitamento precedentemente
prevista dal D.L. 212/2011.
L’art. 6 c. 2 della Legge 3/2012 definisce il
sovraindebitamento
“una situazione di perdu-
rante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi
fronte, nonché la definitiva incapacità del de-
bitore di adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni”.
La procedura disciplinata dalla Legge 3/2012 si
sostanzia nel deposito di una proposta di accor-
do di ristrutturazione del debito fondata su un
piano fattibile, che consenta al debitore di adem-
piere alle proprie obbligazioni. Il contenuto del-
l’accordo è normato dall’art. 8 della Legge 3/2012,
il quale al 1° comma sancisce
“la proposta di
accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi for-
ma, anche mediante cessione dei redditi futuri”.
Il debitore nella predisposizione del piano dovrà
necessariamente avvalersi di un
Organismo di
composizione della crisi
scelto fra quelli con sede
nella circoscrizione del Tribunale del luogo dove
questi ha la residenza, ovvero la sede principale.
Il legislatore all’art. 15 della Legge 3/2012 norma
l’importane figura dell’Organismo di composizio-
ne della crisi, costituito dagli Enti Pubblici iscritti
in un registro che sarà tenuto dal Ministero della
Giustizia. In tale registro saranno inoltre iscritti
su richiesta: gli Organismi di conciliazione costi-
Riflessioni, dubbi,
nuove opportunità
tuiti presso la C.C.I.A.A., il Segretariato sociale
ex art. 22 c. 4 lettera
a)
Legge 328/2000, gli Ordini
professionali degli avvocati, dei dottori commer-
cialisti ed esperti contabili e dei notai. Entro 90
giorni dall’entrata in vigore della Legge 3/2012, il
Ministero della Giustizia dovrà determinare con
regolamento i requisiti, i criteri e le modalità di
iscrizione nel registro, nonché le indennità spet-
tanti all’Organismo di composizione della crisi.
Le principali funzioni che l’Organismo è chiama-
to a svolgere nel corso della procedura sono:
-
collaborazione con il debitore al fine di
predisporre un piano di ristrutturazione in grado
di raggiungere l’accordo con la maggioranza dei
creditori, finalizzato al superamento della crisi;
-
verifica della veridicità dei dati contenuti
nella proposta di accordo, e dei documenti allegati;
-
attestazione della fattibilità del piano;
-
redazione della relazione sui consensi dei
creditori e sulla maggioranza raggiunta ai sensi
dell’art. 11 c. 2 della Legge 3/2012, e successiva
trasmissione al Giudice;
-
proporre al Giudice la nomina di un liqui-
datore, art. 8 c. 4
lettera b)
;
-
pubblicità della proposta dell’accordo.
L’art. 15 della Legge 3/2012 palesa l’eterogeneità
del ruolo e delle funzioni che l’Organismo è chia-
mato ad adempiere, da consulente del debitore a
garante degli interessi dei creditori terzi; ciò
evidenzia la necessaria indipendenza e profes-
sionalità che l’Organismo deve possedere. Il le-
gislatore non a caso ha individuato all’interno
degli Ordini professionali i profili necessari ad
assicurare la giusta composizione dei diversi in-
teressi intervenuti nella procedura, grazie alle ele-
vate e specifiche competenze, nonché all’inte-
grità deontologica che i professionisti sono in
grado di garantire. Si rileva pertanto come la Leg-
ge 3/2012 configuri una nuova opportunità lavo-
rativa anche per i dottori commercialisti, già atto-
ri importanti in tutte le fasi della gestione della
crisi finanziaria e, contestualmente, figure di rife-
rimento nelle diverse procedure concorsuali e
non, rafforzando così le già consolidate sinergie
tra l’Ordine e gli Organi Giudiziari. Tuttavia, la
previsione normativa sembra non tenere conto
di possibili problemi derivanti da conflitti d’inte-
resse, non prevedendo alcuna incompatibilità.
Evidenziamo la reintroduzione da parte del legi-
slatore all’art. 19 della Legge 3/2012 dell’impian-
to sanzionatorio, originariamente previsto anche
all’art. 19 del ddl approvato alla Camera (2364) lo
scorso 26 ottobre 2011 e scomparso poi nel suc-
cessivo D.L. 212/2011.Analizzando nel dettaglio
la legge, emergono ulteriori punti critici che po-
trebbero minare il buon esito della procedura.
A
PPROFONDIAMODI SEGUITO i più
rilevanti. Un primo elemento che me-
rita attenzione riguarda l’elevata per-
centuale richiesta di adesione all’ac-
cordo da parte dei creditori, come sancito
dall’art.11 c.2 della Legge 3/2012
"ai fini
dell’omologazione di cui all’art. 12, è necessa-
rio che l’accordo sia raggiunto con i creditori
rappresentanti almeno il 70% dei crediti"
, inol-
tre l’art. 7 c.1 prevede che
“il debitore in stato di
sovraindebitamento può proporre ai creditori,
con l’ausilio degli organismi di composizione
della crisi, di cui all’art. 15 con sede nel circon-
dario del Tribunale competente ai sensi dell’art.
9, c. 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti
sulla base di un piano che assicuri il regolare
pagamento dei creditori estranei all’accordo
stesso, compreso l’integrale pagamento dei tito-
lari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non
abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
quanto previsto dall’art. 8, c. 4. (...)”
.
Scopo della Legge 3/2012 è quello di fornire uno
strumento per risolvere la crisi di soggetti non
fallibili, ed interviene in caso di
sovraindebitamento, pertanto nel momento in cui
la situazione economica e finanziaria dei soggetti è
già gravemente compromessa e di difficile soluzio-
ne. La soglia che il legislatore richiede, il 70% dei
crediti, sembra a chi scrive eccessiva e fortemente
rischiosa per l’accettazione e l’omologazione del-
l’accordo stesso. Questa criticità è ulteriormente
acuita dal vincolo posto dal legislatore di onorare
integralmente i creditori che non aderiscono all’ac-
cordo e i titolari di crediti privilegiati, da ciò emerge
che il creditore potrebbe non avere convenienza a
rinunciare all’integrale riscossione del credito van-
tato andando a sottoscrivere invece un accordo
che gliene farebbe riscuotere solo una parte.
Inoltre l’art. 11 c. 5 della Legge prevede che “
l’ac-
cordo è revocato di diritto se il debitore non
esegue integralmente, entro 90 giorni, dalle sca-
denze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie
fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie”.
Un possibile aiuto alla
posizione debitoria del soggetto inadempiente
poteva essere fornito dalla previsione, da parte
del legislatore, di esenzioni ed agevolazioni fiscali
e previdenziali, che comportassero anche la ridu-
zione delle sanzioni e l’esenzione fiscale da ogni
onere conseguente alla procedura.
Questi aspetti potrebbero essere causa dell’in-
successo della procedura e causa di distorsione