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NUMERO 205 - GENNAIO / FEBBRAIO 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
sorzi agrari costituiti in società cooperative e conside-
rati a mutualità prevalente);
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- i veicoli, costituiti in forma societaria o contrattuale,
partecipati almeno al 50 per cento dai soggetti elencati
nei punti precedenti (ad esempio, vi rientra in questa
categoria la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., parteci-
pata dallo Stato al 70%, attraverso il M.E.F.).
Si segnala, però, che le prime due tipologie di investi-
tori istituzionali, se residenti, sono trattati fiscalmen-
te come soggetti “lordisti”, non subendo dunque la
ritenuta alla fonte.
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Come nella normativa previgente, la ritenuta in com-
mento è a titolo di acconto quando il percettore dei
redditi in commento è:
- un’impresa individuale, se le partecipazioni sono
relative all’impresa commerciale;
- S.n.c., S.a.s., come pure le società ad esse equiparate
ai sensi dell’art. 5, del D.P.R. n. 917/1986;
- società di capitali ed enti di cui all’art. 73, comma 1,
lettere
a)
e
b)
, del D.P.R. n. 917/1986;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
società e degli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettera
d)
, del D.P.R. n. 917/1986.
Negli altri casi, la ritenuta del 20% è a titolo d’imposta.
La circolare n. 2/E/2012 ha altresì chiarito che, se gli
investitori istituzionali non sono residenti, l’aliquota del-
la ritenuta a titolo d’imposta é del 20%, oppure la minore
prevista all’art. 11 dell’eventuale convenzione contro al
doppia imposizione.
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D’altro canto, l’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001
ha previsto l’esenzione dalla citata imposta per i pro-
venti, derivanti dalla partecipazione (non mediata) in
O.I.C.R., percepiti da:
- fondi pensione ed O.I.C.R. esteri istituiti in stati
inclusi nella “
White list
”;
- enti od organismi internazionali;
- banche centrali ed organismi che gestiscono le riserve
ufficiali dello stato (per esempio i c.d. fondi sovrani).
3.1.2 Investitori diversi da quelli istituzionali.
Una delle novità introdotte dal comma 3
bis dell’art.
32, del D.L. n. 78/2010 riguarda il trattamento fiscale
dei redditi di capitale in commento percepiti degli in-
vestitori residenti diversi da quelli istituzionali, con
partecipazioni ai fondi immobiliari chiusi (non istitu-
zionali), al termine del periodo d’imposta, superiori al
5%, ossia investitori con partecipazioni c.d “rilevan-
ti”. Essi, infatti, imputano per trasparenza i redditi
conseguiti dal fondo (in proporzione alle quote di par-
tecipazione detenute), indipendentemente dalla effet-
tiva percezione degli stessi, con conseguente obbligo
del partecipante di dichiararli. Essi, in tal maniera,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
del partecipante.
La circolare n. 2/E/2011 chiarisce che, al fine di deter-
minare correttamente la quota di partecipazione al fon-
do, si deve tener conto delle partecipazioni dirette,
indirette e di quelle detenute dai familiari (coniuge,
parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo
grado). Il nuovo regime fiscale si applica ai proventi
rilevati nei rendiconti di gestione, a partire da quello al
31.12.2011. L’eventuale perdita risultante dalla ge-
stione rileva fiscalmente solo se la partecipazione è
detenuta nell’esercizio dell’attività d’impresa.
D’altro canto, per gli investitori non istituzionali che
possiedono partecipazioni non rilevanti in fondi non
istituzionali, il trattamento fiscale dei loro redditi per-
cepiti non ha subito modifiche rispetto la normativa
previgente. Dunque, rimane l’applicazione della rite-
nuta del 20%, a titolo di acconto o di imposta,
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sui
proventi distribuiti periodicamente, nonché sulle dif-
ferenze positive che emergono nelle circostanze di ri-
scatto o di liquidazione delle quote del fondo.
Anche nel caso di investitori non istituzionali vale
quanto detto nel paragrafo precedente in merito al
trattamento fiscale riguardante i partecipanti al fondo
non residenti.
3.2 Redditi diversi di natura finanziaria
Anche il trattamento fiscale dei redditi realizzati per
effetto della negoziazione delle quote di partecipazio-
ne in fondi immobiliari è coinvolto dalle novità appor-
tate dal D.L. n. 78/2010 alla disciplina di cui al D.L. n.
351/2001.
Il disposto normativo in commento afferisce infatti
pure il trattamento fiscale delle cessioni a titolo onero-
so delle quote di partecipazione ai fondi immobiliari,
ai sensi dell’ art. 67, comma 1, lettera c ter, del D.P.R. n.
917/1986, nonché le differenze negative tra il valore di
riscatto o di liquidazione delle quote del fondo ed il
costo di acquisto o sottoscrizione delle stesse, ricondu-
cibili tra i redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi
dell’art. 67, comma 1 quater, del D.P.R. 22.12.1986, n.
917. Come per i redditi di capitale, anche per ciò che
attiene i redditi diversi di natura finanziaria, ai fini del
loro trattamento fiscale, occorre distinguere le varie
tipologie di soggetti beneficiari di tali redditi.
In particolare, mentre agli investitori istituzionali, come
pure a quelli non istituzionali con partecipazioni non
rilevanti, i citati proventi sono interessati dall’impo-
sta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 20%, per gli altri investitori il regime fiscale è di-
verso. Più specificatamente, le plusvalenze realizzate
dagli investitori diversi da quelli istituzionali, con par-
tecipazioni al fondo in misura superiore al 5%, con-
corrono a formare il loro reddito complessivo nella
misura del 49,72%,
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se il percipiente non detiene l’in-
vestimento nell’esercizio d’impresa. Altrimenti, si
applicano le ordinarie disposizioni del D.P.R. n. 917/
1986 per la determinazione del reddito d’impresa.
4. Adeguamento del valore di acquisto delle quote
Per i medesimi investitori, ad eccezione di quelli isti-
tuzionali, che al 31.12.2010 detenevano una quota di
partecipazione al fondo immobiliare
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maggiore del
5%, il D.L. n. 78/2010 ha stabilito il pagamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 5% del valore medio delle quote detenute a
quella data, anche se acquistate nel corso del 2010.
Il valore imponibile è determinato dalla media dei valori
riportati nei prospetti periodici intermedi (trimestrali,
semestrali, annuale) relativi al periodo d’imposta in cor-
so al 31.12.2010. Tale imposta è versata in ragione
dell’adeguamento del costo o valore d’acquisto o sotto-
scrizione delle quote, sia ai fini della determinazione delle
plusvalenze da realizzo ai sensi dell’art. 67, comma 1,
lettera c ter del D.P.R. n. 917/1986,
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sia ai fini della
determinazione della base imponibile sulla quale applica-
re la ritenuta prevista nei casi di liquidazione definitiva
delle quote del fondo o di annullamento delle stesse, di
cui all’art. 67, comma 1 quater, del D.P.R. n. 917/1986.
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Per quanto riguarda il versamento del tributo, il D.L.
n. 70/2011 prevede due alternative:
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- versamento unico a mezzo modello F24 nei termini
previsti per il versamento a saldo delle imposte relati-
ve al periodo in corso al 31.12.2011;
- versamento, da parte della S.G.R. o dell’intermedia-
rio depositario delle quote, entrambi delegati dal
percipiente, in due rate di pari ammontare, rispettiva-
mente il 16.12.2011
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ed il 16.06.2012.
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5. Liquidazione del fondo
Infine, relativamente ai fondi immobiliari che vengono
liquidati entro il 31 dicembre 2011, il D.L. sopra men-
zionato prevede che è dovuta un’imposta sostitutiva
pari al 7% del valore netto del fondo, il quale è
rinvenibile dal prospetto riepilogativo redatto al 31
dicembre 2010.
Il tributo in parola attiene i fondi che, al 31.12.2010:
- non erano partecipati integralmente da investitori
istituzionali;
- dove almeno un partecipante non sia un investitore
istituzionale ed abbia una quota di partecipazione al
patrimonio del fondo superiore al 5%.
In tale ipotesi, a seconda che lo scioglimento del fondo
(che al 31.12.2010 deve risultare operativo) venga o
meno deliberato dall’1.01.2011 al 31.12.2011, la so-
cietà di gestione del risparmio o l’intermediario
depositario delle quote, applica rispettivamente un
prelievo alla fonte del 7%, a titolo di imposta sostitu-
tiva delle imposte sui redditi,
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oppure le ordinarie
disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Il 40% dell’imposta va versato dalla società di gestio-
ne del risparmio entro il 31 marzo 2012, la restante
parte in due rate di uguale ammontare, da corrisponde-
re entro il 31 marzo 2013 ed il 31 marzo 2014.
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La società di gestione del risparmio applica, inoltre,
sui risultati di gestione conseguiti durante la fase
liquidatoria (
rectius
dal 01 gennaio 2011 e fino alla
conclusione della liquidazione), come risultano da pro-
spetti riepilogativi, un’imposta sostitutiva delle im-
poste sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7%.
La base imponibile sulla quale calcolare l’imposta sosti-
tutiva, deve essere considerata al lordo dell’imposta
sostitutiva del 7% determinata sul valore netto del fon-
do, di cui al punto precedente.
Questa imposta va versata dalla società di gestione del
risparmio entro il 16 febbraio dell’anno successivo ri-
spetto a quello durante il quale avviene la liquidazio-
ne.
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E’ comunque consentito il versamento entro il
31.03.2012 relativamente ai risultati di gestione con-
seguiti nel primo anno di liquidazione (01.01.2011 –
31.12.2011), maggiorato degli interessi, ma senza le
sanzioni.
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Si evidenzia, altresì, che durante il periodo di liquida-
zione del fondo, i proventi non sono imponibili in
capo ai partecipanti (dunque gli stessi non vengono
imputati per trasparenza agli investitori con parteci-
pazioni rilevanti come pure non viene applicata la
ritenuta del 20% nei confronti degli altri investitori).
Inoltre, non trova applicazione nemmeno l’imposta
sostitutiva del 5% per l’adeguamento del costo o valo-
re d’acquisto o sottoscrizione delle quote.
La disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi
SEGUE DA PAGINA 5
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Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 2/E, par. 3.
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Cfr. ivi, par. 3.1.1.
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Cfr. ivi, par. 4.3.
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L’imposta è applicata a titolo d’acconto nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 351/2001.
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Cfr. art. 32, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale recita: ”ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni
dell’articolo 68, comma 3, del citato testo unico.”
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Ai fini dell’applicazione della presente disposizione occorre che il fondo fosse operativo al 31.12.2010 (Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 2/E, par. 5).
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Si evidenzia che nella determinazione delle plusvalenze, o minusvalenze, ai fini fiscali non si deve tener conto degli eventuali proventi imputati per trasparenza, maturati al
31.12.2010 e distribuiti successivamente.
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In tal maniera il valore fiscale delle quote per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze viene ad essere: 1) il costo di acquisto o di sottoscrizione della quota; 2) oppure il valore
imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva del 5%, se maggiore al costo di acquisto o sottoscrizione.
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Cfr. art. 8, comma 4 bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.
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E’ consentito il versamento della prima rata entro e non oltre il 16.01.2012, con gli interessi legali e senza applicazione delle sanzioni (Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate
15 febbraio 2011, n. 2/E, par. 5).
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I codici tributi da inserire nel modello F24 sono indicati nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 9 dicembre 2011, n. 119/E.
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La base imponibile dell’imposta sostitutiva in commento è costituita dal valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010 (Cfr. art. 8, comma 9,
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70).
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I codici tributi da inserire nel modello F24 sono indicati nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 9 dicembre 2011, n. 119/E.
27
La fase liquidatoria del fondo immobiliare chiuso deve concludersi entro 5 anni (cfr. art. 32, comma 5, del d.l. n. 78/2010).
28
Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 2/E, par. 6.