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NUMERO 203/204 - SETTEMBRE / DICEMBRE 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
cipio di competenza e il conseguente diritto al
rimborso della maggiore imposta assolta per il
periodo d’imposta in cui detti costi avrebbero
dovuto essere imputati.
L’istanza di rimborso
Sulla base quindi dell’insegnamento della Corte
di Cassazione e per stessa ammissione dell’Agen-
zia delle Entrate, il contribuente che si vede retti-
ficare il reddito di un periodo per un difetto di
competenza dei costi o dei ricavi può richiedere a
rimborso, con apposita istanza, le maggiori im-
poste pagate per il diverso periodo nel quale i
costi andavano effettivamente imputati ovvero i
ricavi sono stati erroneamente imputati.
Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 6331/2008)
il termine di decadenza per la proposizione del-
l’istanza di rimborso decorre dal momento in cui
si forma il giudicato sulla rettifica dei costi (o dei
ricavi), in applicazione dell’art. 2935 del codice
civile, a norma del quale
“la prescrizione comin-
cia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere”
, ossia, come chiarito dalla
costante giurisprudenza della stessa Corte di
Cassazione, dal momento in cui il presupposto
dell’indebito trova la sua definitività.
In applicazione di detto principio l’Agenzia delle
Entrate, con la già richiamata circolare n. 23/E del
2010, ha affermato di ritenere che
“il diritto al
rimborso della maggiore imposta versata con
riguardo ad un periodo d’imposta antecedente
o successivo a quello oggetto di accertamento,
decorre dalla data in cui la sentenza che ha
affermato la legittimità del recupero del costo
non di competenza è passata in giudicato, ov-
vero dalla data in cui è divenuta definitiva,
anche ad altro titolo, la pretesa dell’Ammini-
strazione Finanziaria al recupero del costo og-
getto di rettifica”
.
Ai fini di cui trattasi si è del parere che:
- in caso di acquiescenza (ex art. 15 del D.Lgs.
218/1997) la pretesa dell’Amministrazione Finan-
ziaria diviene definitiva al momento del pagamen-
to delle somme dovute per la definizione ed è
quindi da tale momento che decorre il termine per
la proposizione dell’istanza di rimborso;
- in ipotesi di accertamento con adesione (di cui
al D.Lgs. 218/1997) la pretesa dell’Amministra-
zione Finanziaria diviene definitiva con il paga-
mento degli importi definiti in adesione ed è quin-
di da tale momento che decorre il termine per la
proposizione dell’istanza di rimborso;
- in caso di impugnazione dell’atto, nel perdurare
della pendenza processuale nei vari gradi di giu-
dizio (Commissione tributaria provinciale, Com-
missione tributaria regionale e Cassazione) il
provvedimento non è dotato di definitività in
quanto rimane condizionato dalla decisione dei
giudici. La definitività si ha solo con il passato in
giudicato della sentenza (della CTP, della CTR o
della Cassazione). E’ quindi da tale momento che
decorre il termine per la proposizione dell’istanza
di rimborso.
Per quanto poi concerne il termine e le modalità
di presentazione dell’istanza di rimborso, nella
circolare 23/E del 2010 è detto che questa può
essere presentata, ai sensi dell’art. 21, comma 2,
del D.Lgs. 546/1992, entro due anni dal passag-
gio in giudicato della sentenza ovvero dalla data
in cui è divenuta definitiva la pretesa dell’Ammi-
nistrazione Finanziaria.
Come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle
Entrate con la circolare 23/E/2010, avverso l’even-
tuale silenzio rifiuto dell’Amministrazione Finan-
ziaria è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. 546/1992, nel termine di prescrizione ordi-
5
Enrico Marello, “Rettifiche a seguito di errata imputazione a periodo: la ricerca di un rimedio alla doppia imposizione”, in Rassegna Tributaria n. 1/2009.
naria decennale.
Peraltro, con la richiamata circolare, l’Agenzia
delle Entrate invita le sue strutture territoriali a
riesaminare le controversie pendenti per il man-
cato riconoscimento dei rimborsi, chiedendo la
cessazione della materia del contendere, e ad
abbandonare le posizioni volte a denegare i rim-
borsi.
Annullabilità dell’avviso di accertamento
A margine di questa breve dissertazione va se-
gnalata anche la possibilità di impugnare l’avvi-
so di accertamento chiedendone l’annullamento
per violazione dell’art. 110, comma 8, del TUIR, a
norma del quale
“La rettifica da parte dell’Uffi-
cio delle valutazioni fatte dal contribuente in
un esercizio ha effetto anche per gli anni suc-
cessivi. L’Ufficio tiene conto direttamente delle
rettifiche operate e deve procedere a rettificare
le valutazioni relative anche agli esercizi suc-
cessivi”
.
Come fatto osservare da attenta dottrina
5
la ri-
chiamata norma del TUIR tenta di attenuare la rigi-
dità dell’autonomia dei singoli periodi di imposta.
Secondo la lettura data dalla citata dottrina, in for-
za del comma 8 dell’art. 110 del TUIR l’Ufficio, nel
disconoscere una componente negativa perché
imputata ad un errato periodo d’imposta, avrebbe
l’obbligo di riconoscere il rimborso dell’imposta
indebitamente assolta per il periodo d’imposta cui
avrebbe dovuto essere correttamente imputata la
componente negativa stessa.
Da ciò conseguirebbe l’obbligo per l’Ufficio di
compensare il debito e il credito e quindi accerta-
re solo la eventuale differenza d’imposta.
Se l’Ufficio non opera nei termini di cui sopra l’av-
viso di accertamento potrebbe quindi essere im-
pugnato per violazione dell’art. 110, comma 8, del
TUIR con la richiesta di annullamento dell’atto.
Il rimborso delle imposte accertate
SEGUE DA PAGINA 7
PER I PIÙ GIOVANI
Perché non vi arrabbiate?
S
ono un commercialista anziano. Pensionato. E ho ritrovato il
piacere di leggere. Mi sono imbattuto in due volumetti appena
usciti: “il manifesto di Ventotene” di Ernesto Rossi e Altiero
pinelli (pubblicato clandestinamente nel 1941), allegato al Corrie-
re della Sera per un euro, e “Indignatevi” di Stephan Hessel, uscito in
Francia nel dicembre del 2010 : cinque Euro nell’edizione ADD.
I prezzi danno la dimensione di questi libretti, che mi sono bevuto in
un paio di giorni. Mi piace ricordare che Spinelli era del 1907,
Hessel è del 1917 e mio padre era del 1910: la stessa generazione.
Il Manifesto di Ventotene: il fascismo, il nazismo, la guerra, la distru-
zione, la miseria, il confino, lo studio, il pensare al nuovo Stato,
all’Italia, all’Europa futura, la giovinezza sprecata, la rabbia re-
pressa, la voglia di libertà, di vita, di serenità.
E, alla fine, la voglia di ricostruire, il bisogno di avere una vita
normale, di liberare quella molla tenuta compressa per tanti anni: la
ricostruzione, la rinascita, il miracolo economico.
Per dare a noi, alla mia generazione, quella serenità che per tutta la
vita avevano sognato: la famiglia, il calore di una casa, un minimo
di svago e, un po’ più tardi, il benessere, il superfluo, talvolta il lusso.
E noi, la mia generazione, ha cavalcato il miracolo economico, ha
goduto del benessere, si è seduta sulla comodità e, quando l’econo-
mia non era più così florida, ha speso ugualmente quello che servi-
va, lasciando a voi l’impegno di pagare.
Incazzatevi, ragazzi! Chiedete, pretendete, datevi da fare!
Nel '68 i giovani di allora l’hanno fatto per molto meno, contro una
generazione che aveva sofferto, fatto la guerra, distrutto e poi rimes-
so in piedi l’economia; e lo hanno fatto alla ricerca di quella libertà
e di quella autonomia che pareva fosse l’unica cosa che mancasse
allo sviluppo economico e sociale.
Nel '68 si incazzavano con quei padri che avevano portato l’Europa
alla guerra e alla distruzione, ma che erano riusciti a risorgere dai
totalitarismi occidentali, dal fascismo, dal nazismo, che sono stati in
grado di riprendere lo sviluppo economico, di rifare le strade e le
città, dando alla mia generazione quell’opulenza che l’umanità, pri-
ma, mai aveva avuto.
La mia generazione, la generazione dei vostri padri, ha vissuto benis-
simo utilizzando i sacrifici della generazione precedente, senza pensa-
re a voi, consumando più ricchezza di quella che è stata in grado di
produrre, senza preoccuparsi che gran parte dei costi li lasciava ai
figli che hanno compensato con coccole, agiatezze e apparente sere-
nità. Voi avete passato i vostri primi anni senza che nessuno vi abbia
detto che la festa stava finendo e che, adesso, vi rimane il conto da
pagare. E voi non vi incazzate? Non vi ribellate? E mi sono fermato
all’aspetto economico, che è più facilmente quantificabile.
Ma cosa deve ancora fare la mia generazione per farvi indignare?
Nell’imminenza della caduta della Repubblica di Venezia,
Giandomenico Tiepolo esprimeva la spensierata incoscienza del po-
polo affrescando i palazzi con i meravigliosi Pulcinella che ballano
in equilibrio sulla corda tesa.
E’ Hessel, un vecchio signore del 1917 che vi spinge ad indignarvi.
Andatelo a leggere questo piccolo libro rosso dell’edizione ADD.
E dopo vi domanderete: come facciamo a sopportare tutto questo?
PaoloLenarda
Ordine di Venezia