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NUMERO 203/204 - SETTEMBRE / DICEMBRE 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
ATTUALITÀ
L'ABI e la pasticciata revocatoria
GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
È
notorio che l’anticipazione della riforma fal-
limentare (D.L. 35/2005) è stata suggerita
dall’ABI, che ha attivamente partecipato alla
stesura della norma. Ricordiamo come la questione
della revocatoria fallimentare fosse emersa all’atten-
zione delle banche e degli operatori a decorrere dal
2002. Prima del 2002, a normativa comunque invaria-
ta, pochissime o comunque non rilevanti erano le azio-
ni revocatorie intraprese dai curatori.
La giurisprudenza molto faticosamente, quasi che la
materia fosse ostica di per sé, aveva raggiunto una
posizione ormai consolidata, certamente non appa-
gante. 60 anni di discussioni, prima teoriche, poi pra-
tiche, non erano state evidentemente sufficienti a dare
soluzione a un problema vero, esistente.
Invero la costruzione della Cassazione, si può dirlo,
era un po’ artificiosa e poteva dare adito in certi casi a
revocatorie sproporzionate, come importo. Erano
revocabili, sempre ove fosse rispettato il principio
soggettivo della conoscenza della situazione di
insolvenza, principio che vale sempre, anche oggi, tut-
te le rimesse aventi carattere solutorio, e quindi effet-
tuate su un conto scoperto (oltre i fidi).
Per non parlare dei mille rivoli che hanno un po’ di-
stratto tutti dal problema vero: saldo disponibile, per
valuta o contabile, partite bilanciate, anteposizione
degli accrediti agli addebiti, prova del fido.
Bene, a fronte di un problema divenuto reale, le ban-
che, tramite l’ABI, hanno suggerito una anticipazione
della riforma fallimentare. Si è così arrivati al D.L. 35/
2005 (si segnala l’improprio utilizzo di un D.L. per un
provvedimento di riforma), convertito nella Legge 80/
2005 che ha appunto anticipato di un anno la riforma
(D. Lgs. 5/2006).
L’art. 67 è stato riformulato, e si è partiti proprio
dall’esenzione dalla revocatoria, concetto preminente
a base della riforma, per poi, per esclusione, prevedere
la revocatoria della norma solo in presenza di riduzio-
ne dell’esposizione in misura consistente e durevole.
Ed ecco subito un primo problema: il riferimento o
meno al fido. Nulla è detto, e nel silenzio della norma
ogni considerazione è valida.
Tenuto conto delle espressioni utilizzate, tenuto con-
to dello spirito che emerge dalla riforma, ecco che il
riferimento al fido non pare più appropriato. La dot-
trina prevalente è oramai così orientata, ed anche già
parte della giurisprudenza (si veda la tabella allegata).
Mentre per la revocatoria
ante
riforma il riferimento
era sempre a un conto scoperto, ora invece possono
verificarsi casi di revocatoria anche in presenza di fido
utilizzato nei limiti.
Non era certamente questo il desiderio dei riformatori,
ma la sostanza è questa.
Quindi, ora si possono revocare anche importi che
precedentemente non erano revocabili.
Ma c’è dell’altro; oltre all’art. 67, articolo che prevede
la revocatoria delle rimesse solo in negativo, si ha an-
che l’art. 70 L.F., che limita l’importo revocabile al
cosiddetto “rientro”. Questo articolo era stato inizial-
mente scritto forse un po’ male. Si è rattoppato, ma
sbagliando ancora.
Rimane in ogni caso da chiarire perché ci siano due
disposizioni in parte confliggenti: l’art. 67 e l’art. 70
L.F.. Se si revoca il rientro (art. 70 L.F.), tanto vale
limitarsi a quel conteggio. Pare pacifico che, salvo casi
del tutto eccezionali (rientro costante di piccole ri-
messe), l’importo che deriva dall’applicazione dell’art.
70 L.F. sarà sempre inferiore a qualsiasi importo deri-
vante dai complessi conteggi, previsti all’art. 67 L.F..
Ed allora tale articolo si dimostra del tutto inutile.
Oggi assistiamo a situazioni al limite dell’assurdo dove
si fanno conteggi minuziosi, si analizzano le rimesse
che hanno ridotto l’esposizione in modo consistente e
durevole, per poi ridurre l’importo al rientro di cui
Tribunale di
Milano
Sentenza
del 27/03/2008
n. 3979
estensore
Dr Mauro Vit iello
Tribunale di Monza
Sentenza
del 3/09/2008
estensore
Dr.ssa Alida
Paluchowski
Tribunale di Milano
Sentenza
del 25/05/2009
n. 6946
estensore
Dr Roberto Craveia
Tribunale di Mi lano
Sentenza
del 21/07/2009
estensore
Dr Mauro Vitiello
Cassazione Civile
Sentenza
de l 7/10/2010
n. 20834
Rel. Consiglie re
Dott.ssa Maria Rosaria
Cultrera
Tribunale di Udine
Sentenza
del 24/02/2011
n. 293
estensore
Dott.ssa Maria
Antonie tta Ch iria cò
Tribunale di Siracusa
Sentenza
del 20/04/2011
n. 453
estensore
Dott.ssa Viviana Urso
Riferimento al
FIDO
ne va tenuto conto
irrilevante
irrilevante
ne va tenuto conto
ne va tenuto conto, ma
solo per rimesse né
consistent i né durevoli
irrilevante
irrilevante
Saldo da
considerare
non si è
pronunciato
non si è pronunciato
disponibile
non si è pronunciato
non si è pronunciato
non si è pronunciato
non si è pronunciato
Ordine operazioni
non si è
pronunciato
non si è pronunciato
da estratto conto
non si è pronunciato
non si è pronunciato
non si è pronunciato
non si è pronunciato
Consistenza
10% del rientro
7% del debito
> rimessa media post
accredito
10% del rientro
onere della prova della
banca
riferito al debito
complessivo
rif erit a all’entità
dell’esposizione debitoria
massima e al momento
dell’operazione e
dall’entità media delle
entrate e delle uscite
Durevo lezza
10 giorni
apprezzabile lasso
di tempo
intervallo rimesse
consistent i / ut ilizzo
(anche ridotto) > media
rimesse consistenti
lasso di tempo
variabile
onere della prova della
banca
riferito al debito
complessivo
la du revolezza va
determinata tenuto
conto della frequenza
delle movimenta zioni
Art. 70 l.f.
(rientro)
limite massimo
sempre applicabile
non si è pronunciato
non si applica il l imite
dell’art. 70 a fallimento
dichiarato ante
1/01/2008
limite massimo
sempre applicabile
limite massimo sempre
applicabile.
Nuova norma di
interpretazi one
autentica differita!
limite massimo sempre
applicabile, e:
- riferito a tutt i i cont i;
- onere del conteggio
della banca. In
assenza,
revocabilità piena ex
art . 67 l.f.
Altre sentenze, Brescia 29/04/2008 e Pescara n. 4 dell’ 8/02/2008/14/03/2008, trattano aspett i meno complet i. In particolare la sen tenza di Pesca ra è stata confe rmata
dalla Corte di Appello dell’Aquila n. 334 del 30/03/2011, che ha anche escluso il riferimento al f ido per la nuova revocatoria.
all’art. 70. Tanto lavoro per nulla.
I legali devono fare la citazione per revocatoria falli-
mentare facendo i conti delle rimesse revocabili ex art.
67 ed ex art. 70; il giudice deve chiedere al CTU di fare
i doppi conteggi, e poi tutto si butta. E’ evidente che
qualcosa non va.
Ma dato che c’è tale disposizione, bisogna prenderne
atto. Ma che senso ha una norma del tutto inutile? Si
rimane sconcertati.
Per un breve periodo (17 marzo 2005 – 31 dicembre
2007) c’è anche un altro aspetto, del tutto sfavorevole
al mondo bancario, effetto proprio causato dalla ec-
cessiva influenza dell’ABI.
La nuova legge (D. Lgs. 169/2007) (peso el tacon del
buso, si dice in veneto) è stata considerata (Cassazione
n. 20834 del 07/10/2010) come legge di interpretazio-
ne autentica differita appunto all’1/1/2008, (conse-
guentemente per il periodo precedente è evidente come
non si possano applicare le disposizioni di cui all’art.
70, essendo appunto l’applicazione differita). Strana
costruzione giuridica che per noi è un po’ una sorpre-
sa; se si tratta di interpretazione, non può esserci
differimento alcuno.
Nella fretta di dire che l’articolo 70 si applica anche ai
rapporti bancari (taluno infatti riterremmo che non
fosse invece applicabile), si è sbagliato ancora, attri-
buendo appunto una decorrenza differita. Ciò signifi-
ca che la norma non può essere applicata precedente-
mente. Per questo breve periodo, quindi, (17/03/2005
– 31/12/2007) sono revocabili tutte le rimesse ex art.
67, L.F., ovviamente sempreché abbiano ridotto
l’esposizione in modo consistente e durevole, e sia
provata la conoscenza dello stato di insolvenza da
parte della banca. Nessun riferimento, quindi, al rien-
tro reiterato dall’art. 70 L.F.
Quindi, suggerimenti di cattiva qualità da parte
dell’ABI; se avessero chiesto a qualsiasi operatore del
settore, qualche soluzione migliore sarebbe stata ma-
gari suggerita.
Tabella di Sintesi
Questo il quadro di sintesi delle principali sentenze in materia di revocatoria delle rimesse bancarie