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NUMERO 203/204 - SETTEMBRE / DICEMBRE 2011
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Indagini fiscali
e diritti della persona
IL CONTROLLO FISCALE
GIANGASPARE DONATO TOMA
Colonnello dellaGuardia di Finanza
IL COMMERCIALISTA VENETO
La vigente legislazione pretende che durante il controllo
fiscale si realizzi un giusto equilibrio tra le esigenze del fisco,
finalizzate alla tutela degli interessi tributari, e quelle del
contribuente, volte alla tutela dei propri diritti fondamentali,
tra i quali, l’inviolabilità della libertà personale,
l’inviolabilità del domicilio, l’inviolabilità della libertà e della
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione.
L
a ragione dei poteri, per molti versi
di estrazione
inquisitoria, che la legislazione attribuisce al fisco in fase
di indagine, è giustificata dell’esigenza di consentire agli
investigatori l’acquisizione di conoscenze su possibili fatti
violativi della normativa tributaria.
Sarebbe infatti molto difficile per l’Amministrazione Finanziaria ve-
nire a conoscenza dei suddetti fatti se non potesse esercitare pene-
tranti attività di indagine.
Se da un canto l’attività conoscitiva può essere svolta attraverso
strumenti non coercitivi, che non invadono la sfera giuridica del con-
tribuente, d’altro canto non è infrequente che gli strumenti di indagi-
ne siano particolarmente penetranti, sacrificando, a volte, situazioni
giuridiche soggettive di rango costituzionale.
Quanto più tale attività assume un taglio stringente, chiamando in
causa diritti fondamentali, tanto più la normativa è dettagliata e
minuziosa nel disciplinare la modalità e la dosatura di esercizio del
potere, significando che una sua introduzione per via amministrati-
va, in assenza del filtro della legge, lederebbe, probabilmente, im-
portanti precetti costituzionali (si veda Lupi,
Manuale giuridico
professionale di diritto tributario
, Roma, 2001, 413 ss.).
Durante il controllo fiscale si assiste ad una contrapposizione di esi-
genze: quella del fisco di esercitare i poteri di investigazione che la
legge gli attribuisce e che sono finalizzati alla tutela degli interessi
tributari, da una parte, l’esigenza del contribuente di evitare che un
incontrollato ed ultroneo esercizio di tali poteri possa intaccare pro-
pri diritti, dall’altra.
Insomma, la misura del limite di coercitività delle potestà istruttorie
è la risultanza del giusto equilibrio tra il sacrificio dei diritti del contri-
buente, necessario per garantire il gettito erariale, e il grado di
impenetrabilità di tali diritti (si veda Stufano,
La tutela del contri-
buente nelle indagini tributarie
, Milano, 2006, 50, ss.; Levi,
L’at-
tività conoscitiva della Pubblica amministrazione
, Torino, 1967,
105, ss.).
Le contrapposte esigenze si riscontrano nella stessa Costituzione: al
riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo la Repubblica richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, econo-
mica e sociale (art. 2).
Dall’esame dei poteri istruttori che gli organi di investigazione pos-
sono utilizzare allo scopo di ottemperare alle investigazioni di rispet-
tiva competenza, tra cui, fondamentalmente quelli di cui al D.P.R. n.
633/1972 (artt. 51 -
Attribuzione e poteri degli Uffici dell’Impo-
sta sul valore aggiunto
- e 52 -
Accessi, ispezioni e verifiche
) e
al D.P.R. n. 600/1973 (artt. 32 -
Poteri degli uffici
- e 33 - Accessi,
ispezioni e verifiche), emerge in maniera evidente che tra i diritti
inviolabili «sacrificabili», sia pur entro i circostanziati margini am-
messi dalla norma, si annoverano quelli riguardanti alcune libertà
fondamentali, quali l’inviolabilità della libertà personale (art 13, pri-
mo comma Cost.), l’inviolabilità del domicilio (art. 14, primo comma
Cost.), l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispon-
denza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15, primo comma
Cost.).
La libertà personale esclude qualunque forma di detenzione, ispe-
zione o perquisizione personale e «qualsiasi altra forma di restrizio-
ne alla libertà personale » (in dottrina, Vassalli, in C. Mortati,
Rac-
colta di Scritti
, Milano, 1972, III, 1097 ss.; Carlassare, in
Giur.
costit.,
1982, I, 98).
L’art. 13 della Costituzione, secondo comma, prescrive che la ma-
teria delle limitazioni della libertà personale è coperta da riserva
assoluta di legge e che le singole limitazioni, compiute in applicazio-
ne della legge, possono essere realizzate esclusivamente a seguito
di un atto motivato e proveniente dall’autorità giudiziaria.
Inoltre, soltanto in via provvisoria, in casi eccezionali di necessità ed
urgenza tassativamente previsti dalla legge, sono ammissibili limita-
zioni della libertà personale ad opera dell’autorità di pubblica sicu-
rezza e comunque, i relativi provvedimenti devono essere comuni-
cati entro un terminemassimo di quarantotto ore all’autorità giudiziaria
e perdono ogni effetto se questa rifiuta di convalidarli o non li con-
valida entro le quarantotto ore successive dal ricevimento della co-
municazione (art. 13 Cost., terzo comma).
Una forma di attuazione del principio di tutela della persona e del
viluppo della libertà personale deve individuarsi nel diritto alla riser-
vatezza che, pur non essendo esplicitamente previsto dalla Carta
costituzionale, risulta tuttavia presupposto da parecchie sue disposi-
zioni e pertanto è da considerarsi come principio costituzionale non
scritto (in questi termini, Pizzorusso,
Lezioni di diritto costituzio-
nale
, Roma, 1984, 184).
L’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) rappresenta l’ambito
spaziale in cui l’individuo esercita la propria personalità. Ne deriva
che la sua tutela è legata da un vincolo di stretta strumentalità alla
tutela della libertà personale.
L’inviolabilità del domicilio è garantita dalla riserva assoluta di legge
e dalle garanzie della libertà personale, cui si è fatto cenno. Sono
ammesse deroghe per le ispezioni o gli accertamenti originati da
motivi di sanità e di incolumità pubblica o decisi in vista del
perseguimento di fini economici o fiscali.
Analogamente inviolabile è la libertà e la segretezza della corri-
spondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.),
questa intesa come qualunque messaggio avente uno o più
destinatari determinati. L’individuo può, attraverso tale strumen-
to di comunicazione, manifestare il proprio pensiero e le proprie
opinioni.
Tali diritti fondamentali costituiscono un insieme di libertà nega-
tive in quanto finalizzate ad evitare che nella sfera individuale si
verifichino interferenze da chiunque provenienti, dunque sia ad
opera di privati che, si è visto, della stessa pubblica autorità.