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NUMERO 203/204 - SETTEMBRE / DICEMBRE 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
Liquidazione e versamento IVA trimestrale
dei contribuenti minori
NORME E TRIBUTI
GIUSEPPE RODIGHIERO
Praticante Ordine di Vicenza
Chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate
1. Premessa
La legge di stabilità 2012
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ha disposto che i limiti
previsti per poter optare per la liquidazione ed il
versamento dell’IVA trimestrale
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debbano coin-
cidere con quelli sanciti per l’accesso al regime
di contabilità semplificata.
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L’intervento del legislatore ha posto dunque ri-
medio ad una inconciliabilità, in termini di limiti
quantitativi, che si era creata tra la disciplina di
semplificazione ai fini IVA e quella ai fini delle
imposte dirette. Infatti, il Decreto sviluppo 2011
4
aveva innalzato il limite dei ricavi
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entro i quali
era possibile optare per la tenuta della contabili-
tà semplificata. In tal maniera le so-
glie di accesso al regime di contabili-
tà semplificata non venivano più a
coincidere con i limiti di volume d’af-
fari
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previsti per accedere alla sempli-
ficazione IVA in parola.
2. La disciplina previgente
Fino all’entrata in vigore del D.L. n.
70/2011, le società di persone e le im-
prese individuali potevano apparte-
nere al regime di contabilità semplifi-
cata se i loro ricavi (ai sensi degli artt.
57 e 85 del D.P.R. n. 917/1986), nel
periodo d’imposta precedente, non
superavano il limite di 309.874,14 euro
e 516.456,90 euro, a seconda che si
trattasse rispettivamente di imprese
di servizi o di imprese aventi per og-
getto altre attività.
Gli stessi limiti quantitativi, in termini
di volume d’affari, erano previsti per
poter eseguire le liquidazioni ed i ver-
samenti trimestrali dell’IVA. Dunque,
anche in questo caso, il regime
semplificativo dell’IVA era rivolto ai
contribuenti che nell’anno solare pre-
cedente avessero realizzato un volu-
me d’affari non superiore a 309.874,14
euro per le imprese aventi per oggetto prestazio-
ni di servizi e per gli esercenti arti o professioni,
ovvero a 516.456,90 euro per le imprese esercenti
altre attività.
Successivamente, in merito ai limiti previsti per
l’accesso alla contabilità semplificata, interven-
ne il D.L. n. 70/2011
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(c.d. Decreto sviluppo), in-
nalzando le soglie da 309.874, 14 a 400.000,00 euro
per le imprese di servizi e da 516.456,90 a
700.000,00 euro per le altre imprese.
Però, agendo solo sulle disposizioni in tema di
contabilità semplificata, per i contribuenti minori
si è creato inevitabilmente un disallineamento
normativo con quanto disciplinato in materia di
IVA, in ragione del fatto che erano rimaste inalte-
rate le soglie di volume d’affari previste per l’op-
zione all’IVAtrimestrale.
3. L’intervento del legislatore
con la Legge di Stabilità
D’altra parte, con la Legge n. 183/2011 (c.d. Leg-
ge di Stabilità 2012) a decorrere dal 2012 i valori
limite per beneficiare delle semplificazioni ai fini
IVA sono stati allineati nuovamente con quelli
previsti per poter optare per la tenuta della con-
tabilità semplificata.
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Ma è opportuno rilevare che la legge in parola
non interviene direttamente sulle norme in mate-
ria di semplificazioni per i contribuenti minori re-
lativamente alle liquidazioni ed ai versamenti IVA
(
rectius
sull’art. 7 del D.P.R. 542/1999). Infatti,
l’art. 14 della Legge di stabilità stabilisce che “
i
limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA
sono i medesimi di quelli fissati per il regime di
contabilità semplificata
.”
Ciò ha fatto emergere giocoforza taluni dubbi in-
terpretativi. In particolare, in dottrina ci si è inter-
1
Cfr. art. 14, comma 11, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
2
L’opzione per la liquidazione ed il versamento dell’IVA trimestrale è disciplinato dall’art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
3
Il regime di contabilità semplificata è disciplinato dall’art. 18, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
4
Cfr. Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.
5
La legge in commento fa esplicito riferimento ai ricavi prefissati dagli artt. 57 ed 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
6
Il volume d’affari cui fare riferimento è quello risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente.
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Cfr. art. 7, comma 2, lettera m), del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.
8
Cfr. art. 14, comma 11, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
9
Cfr. art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
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Cfr. art. 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n.542/1999.
rogati sul fatto che il richiamo fatto alla disciplina
del regime di contabilità semplificata (il cui para-
metro al quale ricollegare i valori monetari limite è
quello dei ricavi, ai sensi degli artt. 57 e 85 del
D.P.R. n. 917/1986) comporti che, anche ai fini
della possibilità di determinazione trimestrale degli
adempimenti IVA, si debba fare riferimento, per i
valori soglia, ai ricavi e non al volume d’affari,
come d’altro canto prevede il citato art. 7.
Ci si è altresì chiesto se l’innalzamento delle so-
glie in parola produca effetti anche con riferi-
mento all’opportunità di differire al 16 marzo del-
l’anno successivo il versamento a conguaglio
del saldo IVA a debito del periodo
d’imposta precedente.
4. I chiarimenti
dell’Amministrazione
Finanziaria
Con la Risoluzione 13 febbraio 2012,
n. 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha for-
nito i necessari chiarimenti agli inter-
rogativi sopra esposti.
Per quanto riguarda la questione del
parametro (ricavi o volume d’affari) al
quale fare riferimento per determinare
i valori soglia ai fini della determina-
zione della periodicità degli
adempimenti IVA, l’Ufficio sostiene
che, nonostante il richiamo della Leg-
ge di stabilità ai limiti “
fissati per il
regime di contabilità semplificata
”,
rileva sempre il volume d’affari (i.e.
l’ammontare complessivo delle ces-
sione di beni e delle prestazioni di
servizi, con alcune eccezioni).
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Infatti, l’intenzione del legislatore
sembra essere quella di allineare i va-
lori limite per l’accesso al regime IVA
semplificato rispetto a quanto previ-
sto ai fini delle imposte dirette, senza
voler intervenire indirettamente (non
se ne vedrebbe una ragionevole giustificazione,
peraltro) sull’unità di misura prevista dall’art. 7
del D.P.R. n. 542/1999.
D’altra parte, l’Amministrazione Finanziaria ha
chiarito altresì che per i contribuenti minori con
saldo IVA a debito, che non superano le nuove
soglie dettate dalla Legge 183/2011 ed optano
per la periodicità trimestrale, permane l’obbligo
di effettuazione del versamento a conguaglio del
saldo IVA a debito dell’anno precedente entro il
16 marzo dell’anno successivo, oppure entro il
termine di pagamento delle somme dovute in base
al modello Unico, con l’ulteriore maggiorazione
dello 0,40%.
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