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NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
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IL COMMERCIALISTA VENETO
le, dall’articolo 2500 septies all’articolo 2500
novies del Codice Civile.
Per quanto concerne la trasformazione delle
associazioni riconosciute si applica la discipli-
na prevista dall’articolo 2500 octies, mentre in
riferimento alla trasformazione delle associa-
zioni non riconosciute la disciplina applicabile
viene ricondotta per analogia a quella della tra-
sformazione delle società di persone, di cui al-
l’articolo 2500 ter del Codice Civile.
Sinteticamente, le fasi della trasformazione ete-
rogenea da associazione sportiva dilettantisti-
ca non riconosciuta a società sportiva dilet-
tantistica possono essere così riassunte:
1.
La redazione della relazione illustrativa
degli amministratori, la quale dovrà contenere
oltre agli effetti e alle motivazioni della trasfor-
mazione:
lo statuto della società risultante;
(i)
le ragioni e le opportunità dell’operazione;
(ii) le nuove responsabilità dei soci e del-
l’organo amministrativo;
(iii) la valutazione del patrimonio;
(iv) i costi dell’operazione;
(v) la proposta del piano di riparto tra i soci.
2.
La redazione della perizia giurata ai sensi
dell’articolo 2343 e 2465 del Codice Civile;
3.
La redazione della delibera di trasfor-
mazione dell’assemblea straordinaria in for-
ma di atto pubblico approvata con le maggio-
ranze previste dalla legge o se previsto da di-
versa disposizione prevista nello statuto. Cir-
ca il quorum costitutivo e deliberativo relativo
alle assemblee delle associazioni, il Codice Civi-
le, all’articolo 21 2° co., recita: “
per modificare
l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è
altrimenti disposto , occorrono la presenza di
almeno tre quarti degli associati e il voto fa-
vorevole della maggioranza dei presenti.”.
4.
La pubblicazione dell’avvenuta trasfor-
mazione, l’art 2500 novies posterga gli effetti
della trasformazione dopo i 60 giorni dall’ul-
timo adempimento pubblicitario di cui all’arti-
colo 2500 del Codice Civile. Tale disposizione
è derogabile qualora tutti i creditori acconsen-
tano all’atto oppure sia stato effettuato il pa-
gamento dei creditori dissenzienti.
In dottrina si è a lungo discusso sulla possibi-
lità di trasformazione delle associazioni non
riconosciute in società di capitali, in quanto la
fattispecie non è disciplinata esplicitamente nel
Codice Civile.In ambito sportivo, il coordina-
to disposto dall’articolo 2500 octies e dall’arti-
colo 90, comma 5, della Legge 289/2002
evidenzia come il legislatore sportivo abbia im-
plicitamente esteso la possibilità della trasfor-
mazione eterogenea anche alle associazioni non
riconosciute, in quanto non pone alcuna distin-
zione tra riconosciute e non riconosciute.
Anche i Notai hanno espresso il loro parere
positivo in tal senso:
– nello studio n. 527 del 17 settembre
2004 del Consiglio Nazionale del Notariato si
evidenzia come la trasformazione di associa-
zioni non riconosciute in società di capitali non
comporta la modifica dello scopo non lucrativo
ma solo la variazione della struttura
organizzativa, dunque ottemperabile;
– nello studio n. 32 del 15 aprile 2010,
dello stesso Consiglio Nazionale del Notariato
viene oramai attestato il consolidato orienta-
mento dell’estensione, anche alle associazioni
non riconosciute di potersi trasformare in so-
cietà di capitali, in quanto il Consiglio riporta
esplicitamente: “
Dunque, sembra potersi rite-
nere possibile, nonostante il dato normativo,
l’approdo allo schema societario anche par-
tendo dall’associazione non riconosciuta
”;
– la massima n. 20 del Consiglio Notarile
di Milano sancisce che “
il legislatore, sia nella
trasformazione omogenea sia in quella etero-
genea, si è limitato a disciplinare le fattispecie
a suo giudizio più significative lasciando al-
l’interprete il compito di regolare le altre ipo-
tesi
” ed inoltre che “
alla trasformazione di un
ente diverso da società di capitali in società
di capitali si applica il secondo comma
dell’art. 2500 ter c.c. con conseguente neces-
sità di una relazione di stima redatta ai sensi
dell’art. 2343 c.c. (nel caso in cui venga as-
sunta la forma della s.p.a. o della s.a.p.a.)
ovvero dell’art. 2465 c.c. (nel caso in cui ven-
ga assunta la forma della s.r.l.)”
;
– infine, nell’orientamentoK.A.28 pubbli-
cato nel settembre 2009, il Comitato Triveneto
dei Notai in materia di atti societari scrive espli-
citamente “
Le facoltà di trasformazione espres-
samente concesse ad una associazione ricono-
sciuta devono ritenersi attribuite anche ad una
associazione non riconosciuta, sempre ai sensi
dell’articolo 1322 c.c.”.
È utile sottolineare, infine, come espresso nello
studio n. 32 del 15 aprile 2010 del Consiglio
Nazionale del Notariato, che l’articolo 2500
octies prevede la preclusione alla trasforma-
zione in società di capitali per quelle associa-
zioni che abbiano ricevuto contributi pubblici
e/o liberalità e oblazioni dal pubblico. Inoltre
l’art. 223 octies delle disposizioni attuative del
Codice Civile introduce una norma transitoria
che autorizza la trasformazione ove questa non
comporti distrazione dalle originali finalità di
fondi o valori creati con contributi di terzi,
pubblici o in virtù di particolari regimi fiscali.
La
ratio
di tali previsioni va individuata nella
volontà del legislatore di impedire che i futuri
soci si approprino indebitamente di un patri-
monio che non gli appartiene attraverso la tra-
sformazione dell’associazione.
Tale volontà viene rispettata nella fattispecie
della trasformazione di associazioni sportive
dilettantistiche in società sportive dilettantisti-
che, poiché nella risultante società permane il
divieto di distribuzione dei risultati economici
della società, sia in riferimento agli utili, sia in
riferimento a eventuali plusvalenze derivanti
da cessioni quote, recesso e liquidazione della
società, permanendo comunque l’assenza di
scopo di lucro.
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