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NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
previste dal TUIR e dalla legge 398/91 e suc-
cessive modifiche.
Valutazione della convenienza
della trasformazione
La valutazione deve essere affrontata caso per
caso, si ritiene che per i motivi che di seguito
elencheremo la trasformazione è opportuna per
quei sodalizi che hanno una compagine asso-
ciativa molto numerosa, che dispongono di
impianti sportivi di proprietà o in concessione
pluriennale, che hanno molteplici attività spor-
tive, che svolgono attività commerciale o che
comunque hanno consistente ammontare di
introiti. Mentre per le piccole associazioni spor-
tive con limitati rapporti verso i terzi è
senz’altro più conveniente godere delle sem-
plificazioni contabili e formali che consento-
no anche una riduzione dei costi di esercizio.
A questo punto è possibile delineare i benefici
che le associazioni possono conseguire a se-
guito della trasformazione:
a -
Stabilità di Governance
Nell’ambito dell’associazione il voto è attri-
buito per teste ad ogni singolo associato, di-
versamente nelle società sportive il voto viene
attributo in proporzione alla partecipazione
posseduta. E’ evidente che nel secondo caso
vi sia un maggior controllo della gestione della
società da parte dei soggetti che possiedono
la titolarità delle quote e che, molto spesso,
coincidono con i soggetti operativi e
finanziatori del sodalizio sportivo, quindi una
maggiore governance.
b -
Autonomia patrimoniale perfetta
Nelle associazioni non riconosciute alle ob-
bligazioni assunte rispondono in solido l’as-
sociazione e i soggetti che hanno agito in rap-
presentanza della stessa così come previsto
dall’art. 38 Codice Civile che recita testual-
mente: “
Per le obbligazioni assunte dalle per-
sone che rappresentano l’associazione i terzi
possono far valere i propri diritti sul fondo
comune. Delle obbligazioni stesse rispondo-
no anche personalmente e solidalmente le per-
sone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione.”
In linea di massima i soggetti il cui patrimonio
personale può essere aggredito dai creditori
sono i membri del Consiglio Direttivo ovvero
coloro che hanno agito per conto dell’asso-
ciazione anche senza carica.
La Società Sportiva Dilettantistica è invece do-
tata di personalità giuridica e gode di autono-
mia patrimoniale perfetta pertanto risponde per
le obbligazioni sociali esclusivamente con il
patrimonio sociale.
c
-
Maggior controllo della gestione
Le società sportive sono obbligate alla tenuta
della contabilità in via ordinaria; diversamente
accade nelle associazioni sportive le quali pos-
sono decidere di optare per gli adempimenti
contabili semplificati previsti dalla Legge n.
398/1991. Tali semplificazioni contabili han-
no determinato nelle associazioni sportive più
articolate l’impossibilità di controllare con pre-
cisione l’andamento gestionale e di garantire
l’efficienza amministrativa. Alla luce di tutto
questo, la trasformazione in società sportiva
ed il conseguente obbligo alla tenuta della
contabilità con modalità ordinarie può diven-
tare uno stimolo allo sviluppo di nuove proce-
dure di controllo e di analisi. Tale considera-
zione assume rilevanza in particolare per i so-
dalizi sportivi che hanno in gestione impianti
sportivi oppure che hanno realizzato nuove
strutture attraverso il ricorso al credito o ad
operazioni di project financing. Questi ultimi
hanno infatti necessità di monitorare con pre-
cisione e tempestività l’andamento economi-
co gestionale degli investimenti e delle molte-
plici attività svolte.
Per quanto concerne, inoltre, i sodalizi sporti-
vi minori, i vantaggi della semplificazione con-
tabile sono stati di fatto limitati dall’introdu-
zione nel maggio 2011 in materia di bilancio
del primo principio contabile per gli enti non
profit (Principio contabile n.1) intitolato “Qua-
dro sistematico per la preparazione e la pre-
sentazione del bilancio degli enti non profit”.
Tale principio sancisce il criterio di competen-
za quale fondamento per la redazione del bilan-
cio d’esercizio degli enti no profit. Sino al-
l’emanazione di tale principio gli enti non profit
hanno da sempre redatto il loro bilancio di fine
esercizio secondo il criterio della cassa.
d -
Accesso al credito sportivo
L’articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicem-
bre 2002, comma 12 prevede che “
Presso
l’Istituto per il credito sportivo è istituito il
Fondo di Garanzia per la fornitura di garan-
zia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui
relativi alla costruzione, all’ampliamento,
all’attrezzatura, al miglioramento o all’acqui-
sto di impianti sportivi, ivi compresa
l’acquisizione delle relative aree da parte di
società o associazioni sportive dilettantisti-
che con personalità giuridica
”. Tale disposi-
zione pone in evidenza un altro limite intrinse-
co nelle associazioni non riconosciute, ovve-
ro l’impossibilità di accedere alle garanzie di
credito per carenza dell’autonomia
patrimoniale perfetta.
Negli ultimi anni i sodalizi sportivi per poter
crescere, preso atto della drastica riduzione
delle sovvenzioni pubbliche, hanno sviluppato
la parte commerciale al fine di finanziare l’at-
tività istituzionale con i proventi dell’attività
imprenditoriale. In quest’ottica sono stati im-
plementati gli impianti esistenti o ne sono stati
realizzati di nuovi con aree a vocazione com-
merciale (centri benessere, ristoranti,
foresterie/alberghi, etc).
Alla luce di quanto detto risulta evidente come
la possibilità di accedere a finanziamenti e
mutui a tassi agevolati erogati dal credito spor-
tivo costituisce un elemento di primaria im-
portanza per il successo dell’operazione.
Infine si ricorda che sia le associazioni che le
società sportive dilettantistiche possono opta-
re per il regime agevolato previsto dalla legge
398/1991.
I requisiti soggettivi
, richiesti per l’applica-
zione di tali agevolazioni, sono individuabili in:
– forma giuridica di associazione o so-
cietà sportiva dilettantistica;
– assenza di lucro ed effettivo svolgimen-
to di vita associativa
2
;
– svolgimento di attività sportiva dilettan-
tistica;
– affiliazione a Federazioni sportive na-
zionali o Enti di promozione sportive ricono-
sciute.
Il requisito oggettivo
, invece, consiste nel
realizzo di proventi da attività commerciali non
superiori ad Euro 250.000,00 nell’esercizio pre-
cedente rispetto a quello di riferimento, ovvero
rispetto ad un dato stimato se il soggetto è di
nuova costituzione. Nel plafond dei 250.000,00
Euro trovano spazio i proventi di cui all’articolo
85 del TUIR nonché le sopravvenienze di cui
all’art. 88 TUIR. Sono, invece, escluse le attivi-
tà di cui all’articolo 143, comma 1, TUIR, salvo
quanto disposto dall’articolo 148 TUIR, e le
plusvalenze ex art. 86 TUIR.
Negli articoli 69, comma 2, e dall’articolo 67,
comma 1, lettera m del TUIR sono previste
per i collaboratori e i giocatori delle associa-
zioni e delle società sportive dilettantistiche
ulteriori agevolazioni.
Il primo articolo coordinato con l’articolo 25,
comma 1, Legge n. 133/1991 dispone quanto
segue, in riferimento ai redditi diversi elencati
all’articolo 67, comma 1, lettera m:
1. i primi 7.500,00 euro percepiti sono esenti;
2. sugli ulteriori 20.658,28 euro deve essere
operata la ritenuta del 23% a titolo d’imposta
maggiorata della addizionali;
3. sulle somme eccedenti l’importo globale di
28.158,28 euro deve essere operata la ritenuta
del 23% a titolo d’acconto maggiorata della ad-
dizionali.
Sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all’al-
loggio e trasporto sostenute in occasione di
prestazioni effettuate fuori del comune di
residenza.
Con decorrenza 1.1.2003, la disciplina
agevolativa di cui agli articoli 67 e 69 TUIR è
stata estesa anche ai compensi percepiti per
collaborazioni continuate e continuative di ca-
rattere amministrativo-gestionale e di natura
non professionale.
Le società sportive dilettantistiche, possono
usufruire, inoltre, dell’agevolazione prevista
dall’articolo 148, comma 3, relativa alla
decommercializzazione dei corrispettivi spe-
cifici riscossi dai soci.
Modalità di trasformazione
Si tratta di una trasformazione c.d. eteroge-
nea, la cui disciplina è prevista, in via genera-
La trasformazione eterogenea da A.S.D. a S.S.D
SEGUE DA PAGINA 5
SEGUE A PAGINA 7
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La Commissione Tributaria di Pisa ha rigettato il ricorso di una associazione sportiva ippica, la quale contestava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate in seguito ad un controllo ha rilevato la mancanza di vita associativa.
Ricordando che in sede di contenzioso è il contribuente che deve provare l’esistenza dei requisiti per poter usufruire dell’agevolazione, la CTP di Pisa ha rigettato il ricorso in
quanto le scritture contabili erano iscritte in maniera caotica e quindi non vi fosse una prova concreta dell’effettivo svolgimento della vita associativa (sentenza n.8/1/2011).