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NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
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La trasformazione eterogenea
da A.S.D. a S.S.D.
DIRITTO SOCIETARIO
DANTE SCIBILIA
Ordine di Venezia
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 6
STEFANIA MARTIGNON
Praticante Ordine di Venezia
Quadro normativo
Il mondo dello sport è da sempre al centro
dell’attenzione mediatica per l’interesse che
suscitano le imprese sportive degli atleti. Tali
imprese sono il frutto dell’impegno profuso
in un settore che da anni coinvolge in modo
attivo, soprattutto nelle discipline dilettantisti-
che, buona parte della popolazione italiana. Si
tratta di un mondo in continua evoluzione sia
sotto il profilo tecnologico ed organizzativo,
sia sotto il profilo economico e societario che
però non trova riscontro in un’adeguata legi-
slazione sportiva.
Le normative che regolano il mondo sportivo
non sono rinvenibili in un testo unico che con-
ferisca organicità alla legislazione in materia e
che possa essere uno strumento di riferimen-
to e di supporto per gli operatori del settore;
tali norme sono contenute in molteplici leggi
che si sono succedute e modificate nel tempo
con un impianto giuridico lacunoso ed incer-
to che non tiene conto dei forti cambiamenti
che tale settore sta attraversando.
Prima di affrontare il tema della trasformazio-
ne eterogenea è utile riepilogare le norme giu-
ridiche di riferimento.
Il Legislatore, con la legge del 16 febbraio
1942, n. 426, istituisce giuridicamente il Co-
mitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
prevedendone i compiti tra i quali “l’organiz-
zazione ed il potenziamento dello sport nazio-
nale e l’indirizzo di esso verso il perfeziona-
mento atletico con particolare riguardo al mi-
glioramento fisico e morale”
1
. Tale norma-
tiva si pone l’obbiettivo di disciplinare in
modo organico l’attività sportiva.
Solo il D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530,
ben 32 anni dopo, detta il regolamen-
to attuativo della suddetta legge
istitutiva, inquadrando il settore spor-
tivo con al vertice Coni e Federazio-
ni sportive nazionali e, alla base, so-
cietà, associazioni ed enti senza sco-
po di lucro.
Successivamente all’entrata in vigo-
re di questa norma, che sancisce il
divieto di distribuire gli utili e delle e v e n -
tuali plusvalenze da cessioni quote o da liqui-
dazione delle società e delle associazioni, sor-
ge in dottrina un acceso dibattito circa
l’applicabilità di tale divieto anche alle società
professionistiche.
Tale divieto è confermato nella c.d. “legge per
il Calcio” n. 91 del 23 marzo 1981 che impone
l’obbligo per le società professionistiche di co-
stituirsi nella forma di società per azioni o di
società a responsabilità limitata e di reimpiegare
i risultati economici nella stessa società o in
attività sociali.
Solamente con l’emanazione della legge n. 586
del 18 novembre 1996, viene esplicitamente
eliminato tale divieto, concedendo alle società
professionistiche la possibilità di distribuire gli
utili, di conseguire plusvalenze tramite la ces-
sione delle quote sociali, nonché di ricevere il
capitale residuo di liquidazione. Diversamen-
te, per quanto concerne le società sportive di-
lettantistiche, permane il divieto di distribuire
utili, anche in forma indiretta, per esempio
attraverso l’erogazione di compensi agli am-
ministratori per importi superiori al compen-
so del Presidente del Collegio Sindacale, non-
ché attraverso la liquidazione della quota sia in
caso di recesso che in caso di liquidazione
della società.
Una questione fondamentale nella trattazione
delle associazioni e società spor-
tive è la distinzione tra sport professionistico
e dilettantistico.
In via generale l’attività sportiva
professionistica è delineata, in riferimento al-
l’ordinamento sportivo, dall’articolo 2, legge
23 marzo 1981, n. 91, il quale ne stabilisce il
carattere dell’onerosità e della continuità della
prestazione.
Non sussiste, invece, alcuna definizione pre-
cisa dell’attività dilettantistica che, per diffe-
renza, si può individuare in tutto ciò che non
rientra nell’attività professionistica. La com-
petenza per il riconoscimento della natura
professionistica o dilettantistica spetta, come
precisato dal D.L. 28 maggio 2004, n. 136, al
Coni o alle Federazioni Sportive delegate.
Trattando la fattispecie della trasformazione
eterogenea da associazione sportiva dilettanti-
stica a società sportiva dilettantistiche è utile
ricordare anche quali siano le normative fi-
scali applicabili allo sport dilettantistico:
– Le agevolazioni dettate dagli articoli 67
e 69 del TUIR, relativamente ai compensi dei
collaboratori e dei giocatori;
– Le agevolazioni previste dall’articolo
145 TUIR, generalmente riferite agli enti non
commerciali;
– La legge 16 dicembre 1991, n. 398, che
individua una disciplina agevolativa in mate-
ria contabile e fiscale, estesa con la legge 289/
2002, articolo 90, anche alle società sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro.
Per evitare e contenere gli indebiti utilizzi delle
agevolazioni fiscali, il Legislatore ha emanato
il D.L. n. 136 del 28 maggio 2004, convertito
nella legge n. 186 del 2004, nel quale viene
previsto che il CONI sia l’unico organo
certificatore dell’effettiva attività sportiva di-
lettantistica, elevando tale
certificazione a presupposto per
l’utilizzo delle agevolazioni della leg-
ge 398/1991.
Le società e le associazioni sporti-
ve iscrivendosi alle federazioni del
Coni si obbligano a rispettare le nor-
me interne della federazione di ap-
partenenza, le quali integrano i det-
tati della normativa nazionale. Pertan-
to, in occasione di eventuali trasfor-
mazioni eterogenee, è necessario veri-
ficare gli ulteriori adempimenti richiesti
dalle singole federazioni.
Per concludere è opportuno riepilogare
le caratteristiche principali della società
sportiva dilettantistica:
– È disciplinata dagli articoli 2472
e seguenti del Codice Civile;
– Non ha scopo di lucro;
– È preclusa la distribuzione di utili
e il conseguimento di plusvalenze da
alienazione delle partecipazioni;
– Garantisce l’autonomia tra il pa-
t r imo- nio personale dei soci e quello so-
ciale;
– In caso di liquidazione il patrimonio re-
siduo deve essere devoluto ad altre associa-
zioni o società con finalità analoghe;
– Le modalità di trasferimento delle quo-
te e le modalità del recesso seguono le forma-
lità previste dal Codice Civile per le S.r.l.;
– E’ soggetta agli stessi adempimenti con-
tabili delle società di capitali;
– Può usufruire delle agevolazioni fiscali
1
Articolo 3, Legge 16 febbraio 1942, n. 426.