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NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
Aumento del capitale sociale
in presenza di perdite
DIRITTO SOCIETARIO
ROBERTA COSER
Ordine di Trento
L
a Commissione Società
del Consiglio
notarile di Milano ha approvato in data
18.10.2011 la nuova Massima n. 122 di
diritto societario
(“Aumento di capitale in pre-
senza di perdite – articoli 2446, 2447, 2482 bis
e 2482 ter del Codice Civile”
), in base alla quale
anche in presenza di perdite superiori al terzo del
capitale sociale di una società di capitali è am-
messa la delibera di aumento del capitale che ri-
duca le perdite ad un ammontare inferiore al terzo
del capitale stesso.
PERDITE NON SUPERIORI
AL TERZO DEL CAPITALE
La presenza di perdite che incidono per non più
di un terzo sul capitale sociale non ostacola la
deliberazione di aumento di quest’ultimo: infatti,
nell’ordinamento italiano, è ammesso un
disallineamento tra capitale reale e capitale nomi-
nale a condizione che la riduzione dell’ammonta-
re del primo non superi il terzo dell’ammontare
del secondo. In questa ipotesi, ai fini dell’au-
mento del capitale, non sono richieste la preven-
tiva copertura delle perdite esistenti e la preven-
tiva redazione di una situazione patrimoniale che
accerti l’ammontare delle stesse perdite.
Al riguardo, la Commissione Studi d’impresa del
Consiglio nazionale del Notariato (Studio n. 14/
2008/I) ha considerato ammissibile l’aumento del
capitale sociale nel caso in cui le perdite siano al
di sotto del terzo del capitale, pur in assenza di
una delibera di copertura delle stesse. La
giustificazione di tale affermazione è da rin-
venire nell’assenza di un principio genera-
le che vieti ad una società in perdita di au-
mentare il proprio capitale sociale: non rap-
presentano degli ostacoli né la norma che
vieta la distribuzione di utili in presenza di
perdite né quella che vieta l’emissione di
nuove azioni fino a quando non siano li-
berate quelle vecchie.
PERDITE SUPERIORI AL TERZO
DEL CAPITALE–NOVITÀ
Il caso della presenza di perdite che inci-
dono per più di un terzo sul capitale socia-
le è oggetto della nuova Massima n. 122/
2011 della Commissione Società del Con-
siglio notarile di Milano, secondo la quale,
anche se tali perdite riducono il capitale al
di sotto del minimo legale (Euro 120.000
per le S.p.a. – art. 2327 c.c. e Euro 10.000
per le S.r.l. – art. 2463 c.c.), ciò non impedi-
sce l’assunzione di una delibera di aumen-
to del capitale sociale che:
– riduca le perdite ad un importo in-
feriore al terzo del capitale;
– riconduca il capitale sociale ad un
ammontare superiore alla soglia minima
(ovviamente, nel caso in cui le perdite aves-
sero causato tale riduzione).
Pertanto, la Massima in commento dispo-
Massima n. 122 / 2011 del Consiglio notarile di Milano
In diversi casi il capitale
sociale di una società
di capitali può essere
aumentato anche
in presenza di perdite
ne che una società in perdita possa legittima-
mente aumentare il proprio capitale in caso di:
– perdite incidenti per non più di un terzo
sul capitale sociale;
– perdite incidenti per più di un terzo sul
capitale sociale, se quest’ultimo non si sia ridot-
to al di sotto del minimo legale, in sede di
“op-
portuni provvedimenti”
(art. 2446, co. 1, e art.
2482 bis, co. 1, c.c.). In tale ipotesi l’aumento del
capitale rappresenta una misura che rafforza l’as-
setto patrimoniale della società;
– perdite incidenti per più di un terzo sul
capitale sociale, se quest’ultimo non si sia ridot-
to al di sotto della soglia minima, in qualsiasi
momento prima dell’Assemblea che approva il
bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quel-
lo di rilevazione delle perdite;
– perdite incidenti per più di un terzo sul
capitale sociale, se quest’ultimo non si sia ridot-
to al di sotto del minimo legale, in sede diAssem-
blea di approvazione del bilancio relativo all’eser-
cizio successivo rispetto a quello di rilevazione
delle perdite, a condizione che l’aumento di capi-
tale sia da sottoscrivere tempestivamente in mi-
sura tale da ricondurre le perdite entro il limite del
terzo;
– perdite incidenti per più di un terzo sul
capitale sociale, se quest’ultimo si sia ridotto al
di sotto della soglia minima, in sede di Assem-
blea convocata ai sensi degli artt. 2447 e 2482 ter
c.c., a condizione che l’aumento di capitale sia da
sottoscrivere tempestivamente in misura idonea
a ricondurre le perdite entro il limite del terzo.
La Massima in oggetto conclude sottolineando
che l’aumento del capitale sociale non esime da-
gli obblighi di cui all’art. 2446, co. 1, e all’art. 2482
bis, co. 1, 2 e 3, c.c., in presenza dei quali la situa-
zione patrimoniale che rileva le perdite (se non
già pubblicizzata) dev’essere allegata al verbale
o con lo stesso depositata presso il Registro del-
le imprese.
E’ opportuno evidenziare come l’afflusso di ri-
sorse alla società per via dell’aumento del capi-
tale sociale presenti, secondo il Consiglio notarile
di Milano, delle importanti differenze rispetto al-
l’alternativa dell’apporto delle stesse risorse at-
traverso versamenti a copertura delle perdite: in-
fatti quest’ultima soluzione, a differenza della
prima, lascia i terzi all’oscuro delle perdite inter-
venute, mancando una delibera suscetti-
bile di pubblicità nel Registro delle im-
prese; inoltre, mentre in caso di aumento
del capitale gli utili successivi dovranno
essere accantonati fino a completo as-
sorbimento delle perdite pregresse, in
caso di apporti a copertura delle perdite
gli utili successivi potranno essere di-
stribuiti ai soci.
AUMENTO DELCAPITALE
SOCIALE –FISCALITÀ DIRETTA
Per completezza si ricorda che la variazio-
ne in aumento del capitale sociale può
essere effettuata con due modalità:
– a pagamento, ossia modificando il
patrimonio netto della società attraverso
versamenti monetari o conferimenti di beni
o crediti;
– a titolo gratuito, ossia attuando un
trasferimento contabile di altre voci del
patrimonio netto (ad esempio, riserve di-
sponibili) a capitale (ne risulta una varia-
zione del patrimonio netto puramente
nominale).
L’operazione di aumento del capitale socia-
le a pagamento non genera alcun reddito
imponibile né in capo alla società né in capo
ai soci, così come l’operazione di aumento
gratuito del capitale sociale è fiscalmente
neutra sia per la società che per i soci.