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NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
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La buona fede del contribuente
e l'infedeltà del professionista
SENTENZE
IL COMMERCIALISTA VENETO
MICHELE SONDA
Ordine di Bassano del Grappa
SEGUE A PAGINA 18
Non sempre la sanzione è evitata
Commissione tributaria provinciale di Vicenza, Sez. I, Sent. N. 1 del 11 gennaio 2011
Fatto - Diritto
Il dr. …. esercente l’attività di medico condotto dell’ULSS ..., rappresentato e
difeso dal dr. ….. di ..., ha proposto ricorso ... avverso i seguenti atti:
(1) il diniego di autotutela, prot. n. ... del ……., emesso dall’Agenzia delle Entrate
di ..., notificato (via fax al professionista debitamente incaricato) in data …….;
(2) avviso di accertamento n. ... notificato il …….;
(3) la cartella di pagamento n. ..., notificata in data ……(cfr. a pag. 3 della costitu-
zione di Equitalia Nomos s.p.a.) ai fini del recupero di maggiore imposta IRPEF e
relative addizionali regionale e comunale ed accessori per l’anno d’imposta 2003;
(4) il diniego di autotutela, prot. n. ... del ….., emesso dall’Agenzia delle Entrate di
..., notificato in data …..;
(5) avvisi di accertamento: n. ..., per l’anno 2004 e n. ..., per l’anno 2005;
(6) la cartella di pagamento n. ..., notificata in data………. (cfr. a pag. 3 della costituzio-
ne di Equitalia Nomos s.p.a.), ai fini del recupero di maggiore imposta IRPEF e relative
addizionali regionale e comunale ed accessori, IRAP e contributi INPS.
La parte ricorrente, segnalando varie vicissitudini occorse, censura l’operato del-
l’Ufficio, per quanto qui interessa, con i seguenti principali motivi:
1) diniego di autotutela priva degli elementi informativi previsti dallo statuto del
contribuente;
2) le cartelle di pagamento n... e n... non sono state notificate: inesistenza del
debito;
3-4-5) l’avviso di accertamento non tiene conto in modo corretto di oneri detraibili
e deducibili ovvero costi aziendali; gli importi vanno ricalcolati ai fini dell’effettività
del reddito;
6) motivo non indicato;
7) errata interpretazione di legge;
8-9) buona fede del contribuente: disapplicazione delle sanzioni; le sanzioni sono
attribuibili ad altro soggetto.
La parte ricorrente, conclusivamente, chiede:
- dichiararsi la nullità e/o l’inesistenza del diniego di autotutela e la illegittimità degli
avvisi di accertamento impugnati, e rideterminarsi la pretesa erariale, tenendo conto
della documentazione contabile prodotta e degli importi già versati;
- azzerarsi le sanzioni e rideterminarsi le stesse alla luce della buona fede del
contribuente:
- in ogni caso, la restituzione di quanto già versato, in sede di rateazione e di
cessione del credito, in più rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Equitalia Nomos s.p.a., costituendosi in giudizio, contesta e confuta analiticamente,
per quanto di competenza, le eccezioni di parte ricorrente, e, conclusivamente
chiede:
- in via preliminare di merito: accertata la totale estraneità di Equitalia Nomos
s.p.a., ai fatti per cui è causa ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di
causa non fa capo ad essa, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’agente
della riscossione, e, conseguentemente, l’improcedibilità e/o inammissibilità di
qualsivoglia domanda svolta nei riguardi del medesimo agente attinente a questioni
di merito ovvero relativa ad atti e fatti antecedenti la consegna del ruolo e di
competenza dell’ente impositore;
- nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell’agente della
riscossione, e, in particolare, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento n.
... e n. ... con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di
Equitalia Nomos s.p.a. e in ogni caso, respingersi qualsivoglia domanda formulata
nei confronti di Equitalia Nomos s.p.a. in quanto infondata in fatto e in diritto, con
vittoria di spese, diritti ed onorari.
L’Agenzia delle Entrate di ... si costituisce in giudizio in data 27 agosto 2010,
controdeduce alle doglianze del ricorrente chiedendo di dichiarare l’inammissibilità
del ricorso proposto contro il diniego di autotutela nonché l’inammissibiltà del
ricorso in merito all’impugnazione dell’avviso di accertamento e della cartella di
pagamento. In particolare l’Ufficio indica che:
- l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 9 luglio 2007 e non
avendo proposto ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di
accertamento, lo stesso diveniva inoppugnabile;
- in data 16 marzo 2010 (dopo tre anni) il ricorrente presentava istanza di autotutela;
- la Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite, del 16 febbraio 2009, n.
3698, ha sancito che il ricorso contro il diniego di annullamento di un accertamento
rimasto inoppugnato non è legittimo, in quanto si darebbe ingresso ad una contro-
versia sulla legittimità di un atto impositivo definitivo.
L’Agenzia delle Entrate di ... si costituisce in giudizio in data 28 ottobre 2010,
controdeduce alle doglianze del ricorrente chiedendo di dichiarare l’inammissibilità
del ricorso proposto contro il diniego di autotutela nonché l’inammissibiltà del
ricorso in merito all’impugnazione dell’avviso di accertamento e della cartella di
pagamento. In data 10 novembre 2010 il ricorrente deposita una memoria con
documenti ed in data 25 novembre 2010 una breve memoria.
Osserva la Commissione
Visti i ricorsi ... e ..., data la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva si
dispone la riunione dei processi n. ... e ... al secondo processo.
Le doglianze del ricorrente non appaiono essere meritevoli di accoglimento ed i
ricorsi vanno in parte respinti ed in parte dichiarati inammissibili.
Quanto alla notifica delle cartelle di pagamento:
- la cartella di pagamento ... risulta essere stata regolarmente notificata in data 9
febbraio 2008 e ricevuta dallo stesso destinatario che ne ha sottoscritto l’avviso di
ricevimento (doc. 2 Equitalia ...);
- la cartella di pagamento ... risulta essere stata regolarmente notificata in data 3
giugno 2009 e ricevuta dallo stesso destinatario che ne ha sottoscritto l’avviso di
ricevimento (doc. 2 Equitalia ...).
Quanto all’impugnazione degli avvisi di accertamento anni 2003, 2004 e 2005 ed
alle cartelle di pagamento n. ... e n. ...: il ricorrente riconosce che sono spirati i
termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento ed alle cartelle di pagamento
(pag. 8 del ricorso ... e pag. 7 del ricorso ...).
Trattasi pertanto di ricorso avverso avvisi di accertamento di imposta IRPEF ed
addizionale regionale e comunale, IRAP, contributi INPS autonomamente
impugnabili e divenuti definitivi e questo in violazione della normativa di cui all’art.
19 del D.Lgs. n. 546/1992 e causa di inammissibilità del ricorso per mancanza di un
presupposto processuale.
Quanto all’impugnativa del diniego di autotutela dell’Ufficio, i ricorsi vanno dichia-
rati inammissibili. La Corte di Cassazione:
- con sentenza a Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3698, ha sancito che il ricorso
contro il diniego di annullamento di un accertamento rimasto inoppugnato non è
legittimo, in quanto si darebbe ingresso ad una controversia sulla legittimità di un
atto impositivo definitivo;
- con sentenza a Sezioni Unite, n. 2870/2009, ha sancito che l’esercizio dell’autotutela
non costituisce unmezzo di difesa del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali
non esperiti, ancorché lo stesso finisca per incidere sul piano tributario.