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NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
sione di attività) o fuoriuscita di membri della famiglia, possono avvenire
oggi senza alterare gli equilibri nei rapporti con gli istituti di credito solo nel
rispetto dei vincoli che discendono dal nuovo modo di valutazione del
merito creditizio, che diventano particolarmente pesanti nelle situazioni,
frequenti in questo periodo, in cui l’impresa abbia in corso dei processi di
ridefinizione del debito finanziario di tipo quali-quantitativo (modifica for-
me tecniche di finanziamento, consolidamento, accesso a “nuova finan-
za”), con o senza utilizzo dei nuovi strumenti introdotti dalla Riforma della
Legge fallimentare (piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett. d) L.F. e
accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, L.F.).
Per questo, anche nei casi in cui l’
iter
divisionale, pur non comportando
esborsi finanziari, preveda l’attribuzione di asset che fuoriescono dal “pe-
rimetro aziendale”, quali ad esempio, la revisione delle catene partecipative
societarie e la ricollocazione secondo nuove logiche strategiche, la sensi-
bilità nella costruzione di un adeguato percorso presuppone la valutazione
degli effetti di eventuali operazioni straordinarie in termini di compatibilità
rispetto alle garanzie prestate e, comunque, tenendo presente l’equilibrio
della struttura finanziaria e patrimoniale dell’azienda o del gruppo di appar-
tenenza.
L
a validità di un progetto di rivisitazione
dell’articolazione del
governo e dell’assetto proprietario societario o del gruppo nel
suo insieme deve essere testata anche in termini dinamici, te-
nendo conto degli effetti che produrrà nel tempo e quindi tro-
vando conforto nella verifica della sua tenuta nell’ambito di un business
plan redatto in modo tecnicamente stringente e coerente sia rispetto al
passato che alle attese del segmento di mercato cui l’azienda fa riferimento.
In presenza di una forma di pianificazione adeguata, l’esigenza di procede-
re con una ristrutturazione societaria nell’ambito di una sistemazione fami-
liare si scontra comunque con criticità laddove si sia in presenza di
finanziamenti (da singole banche o in pool) regolati da clausole tipiche a
tutela della stabilità del rapporto con gli istituti finanziatori.
Nelle fattispecie caratterizzate da operazioni di finanza di medio periodo
vincoli di questo genere possono essere presenti anche in situazioni ordi-
narie (gestione in equilibrio) o nell’ambito di ristrutturazioni del debito in
“bonis” (riposizionamento del debito); l’architettura della sistemazione fa-
miliare quindi deve tenere conto di questo aspetto, posto che le clausole
nei contratti di finanziamento inserite allo scopo di controllo e manteni-
mento delle garanzie per l’istituto erogante si accompagnano normalmente
a previsioni di risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile o di decadenza del termine, con richiamo espresso all’art. 1186 del
Codice Civile, nel caso in cui vengano disattese.
Prima di esaminare i parametri di natura economica-finanziaria-patrimoniale
(cosiddetti covenants finanziari) e le altre clausole di salvaguardia pro-
istituto è opportuno ricordare che i contratti di finanziamento contengono
di regola obblighi di informativa che si sostanziano nella produzione con
cadenze preordinate di documentazione contabile integrativa dei bilanci
depositati (report gestionali di vario genere), ma prevedono anche un ge-
nerale diritto di conoscenza di fatti di rilievo per la gestione dell’azienda
che possano modificare il grado di solvibilità e/o il sistema delle garanzie
esistente al momento della stipula del contratto. I vincoli di natura informa-
tiva/gestionale si amplificano ulteriormente nei casi in cui a garanzia delle
somme erogate siano stati posti dei gravami (es. pegno) su azioni o quote
della società beneficiarie con correlati diritti amministrativi e/o economici a
favore dell’istituto erogante. La presenza di obblighi di informativa pre-
suppone che il progetto di sistemazione familiare avvenga coinvolgendo
l’ente finanziatore prima di procedere negli step previsti.
L’inserimento nei contratti di covenants finanziari si sostanzia
nell’individuazione di grandezze di riferimento quali indicatori di stabilità
(parametri soglia di equilibrio finanziario e patrimoniale) al superamento dei
quali si producono degli effetti contrattuali predefiniti. Nei contratti in
“bonis” ci si limita in genere ad individuare un livello di indebitamento
rispetto ai mezzi propri, al modificarsi del quale scattano nuove
regolamentazioni del rapporto, normalmente con modifiche dell’onerosità
dello stesso; oltre certi limiti si determina il diritto in capo all’istituto di
chiedere la risoluzione del contratto.
I parametri finanziari devono essere tenuti in considerazione ai fini della
valutazione del processo di ristrutturazione societaria in genere e di siste-
mazione familiare nello specifico, anche a motivo del fatto che le formule
rinvenibili nei term sheet prevedono di frequente l’inclusione nel capitale
proprio delle voci di indebitamento verso soci (finanziamenti-obbligazioni
etc.), condizionandone l’utilizzo per finalità esterne al compendio aziendale.
Altre clausole usuali dei contratti di finanziamento possono costituire veri
e propri impedimenti già in fase di effettuazione di operazioni di assesta-
mento preliminari e/o strumentali all’organizzazione del processo divisorio.
Si pensi alle previsioni che impediscono o limitano negli importi la conces-
sione di finanziamenti o garanzie a società del gruppo o a favore di terzi
nell’interesse delle stesse, senza il preventivo assenso dell’istituto ero-
gante.
Si è detto degli oneri di informativa che caratterizzano i contratti in esame;
in taluni casi questi si sostanziano nell’obbligo di comunicazione preven-
tiva dell’intenzione di richiedere l’accensione di nuovi finanziamenti pres-
so istituti di credito o privati o comunque concedere a terzi garanzie reali o
di firma se non estendendole in pari grado all’istituto erogante (“pari
passu”). Questa clausola spesso viene preceduta dall’impegno contrat-
tuale più generale di non costituire privilegi, pegni o ipoteche su beni di
proprietà o qualsivoglia diritto di prelazione e/o preferenza sui crediti, di-
versi dalle garanzie prestate con riferimento al mutuo oggetto del contratto
(“negative pledge”).
S
empre nell’ottica di mantenimento
all’interno del compendio
aziendale delle risorse finanziarie necessarie al rimborso delle som-
me mutuate si colloca l’impegno alla postergazione dei
finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione delle ragioni
creditorie dell’istituto erogante (anche nelle ipotesi in cui i finanziamenti
siano in forma di prestiti obbligazionari semplici o convertibili, con l’impli-
cita necessità in questi casi di modifica del regolamento del prestito). In
coerenza con gli obiettivi appena richiamati è la previsione di non precede-
re alla distribuzione di utili, senza il preventivo consenso dell’istituto, con
obbligo di raccolta dell’impegno anche da parte dei soci.
Particolarmente pervasive con riguardo alla possibilità di ridefinizione de-
gli assetti societari (nel caso, ad esempio, di creazione di holding “cassa-
forte” di famiglia) sono la “change of ownership clause” e “change of
control clause”, finalizzate a stabilizzare per la durata del finanziamento la
compagine societaria, mediante la previsione di un obbligo di richiesta
dell’impegno formalizzato dei soci a mantenere immutata la propria parteci-
pazione nel capitale.
Nella valutazione degli strumenti disponibili per realizzare sistemazioni fa-
miliari con operazioni compensative crea forti condizionamenti un’altra clau-
sola tipica dei contratti di finanziamento: la “no disposal of asset clause”.
Trattasi dell’assunzione da parte del debitore (società o gruppo societario)
dell’obbligo di astenersi dal porre in essere atti di disposizione di qualsiasi
genere aventi ad oggetto asset immateriali e materiali (beni mobili, immobili,
rami d’azienda, partecipazioni, marchi, brevetti, diritti di know how etc.);
talvolta la clausola è riferita solo all’ipotesi di cessione, altre ad ogni atto
che comporti una limitazione nel godimento dei beni sociali, con o senza
limite di importo.
In conclusione, a fronte di una fisiologica necessità di modellare nel tempo
i meccanismi di governo e di detenzione degli assetti proprietari nei Family
Business, un evidente elemento di criticità crescente è rappresentato dai
condizionamenti derivanti dai rapporti di finanziamento in corso con gli
istituti di credito. Le ristrutturazioni societarie ed, in genere, le operazioni
finalizzate a modificare gli equilibri familiari nelle aziende deve infatti, oggi
più che in passato, tenere conto dei vincoli, della rischiosità e della onerosità
connessa all’utilizzo delle risorse finanziarie, oltre che della necessità di
rispettare la struttura delle garanzie impostata nell’interesse degli enti
finanziatori. Le strategie di pianificazione familiare devono partire da lonta-
no e tenere conto dei nuovi vincoli, eliminando le asimmetrie informative
attraverso una maggiore trasparenza nei confronti degli istituti di credito,
nella speranza di potersi attendere da questi una accresciuta capacità di
conoscenza dei meccanismi aziendali e di lettura delle variabili strategiche
alla base della crescita e dello sviluppo dell’impresa.
Ristrutturazioni finanziarie e sistema bancario
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