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NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Holding finanziarie Statiche
Art. 96 comma 5-bis
Non statiche
Holding industrial i
Statiche
Art. 96 comma 1
Non statiche
Esclusive
Prevalenti
Non prevalenti
Holding: oneri e proventi ai fini IRAP e IRES
SEGUE DA PAGINA 12
Definizione di soggetti finanziari
In base al comma 5 del citato art. 96 i soggetti finan-
ziari cui si applica la deducibilità degli interessi pas-
sivi secondo le regole del comma 5 bis sono:
- le banche e altri soggetti indicati nell’art. 1 del
D. Lgs. 87/1992 con l’eccezione delle società che
esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivi-
tà di assunzione di partecipazioni in società eser-
centi attività diversa da quelle creditizia o fi-
nanziaria
- le imprese di assicurazione
- le società capogruppo di gruppi bancari e assi-
curativi
Sulla base di quanto sopra, dunque, alle società
che esercitano in via esclusiva o prevalente l’at-
tività di assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diversa da quella creditizia e
finanziaria (cosiddette holding industriali) si ap-
plica il “normale” monitoraggio del ROL previsto
dal comma 1 del citato art. 96. La normativa è
quindi schematizzabile come segue:
IRAP
D.lgs. 446/1997
IRES
TUIR
Holding finanziarie
Statiche
Art. 6
Art. 96 comma 5-bis
Non statiche
Holding industriali
Statiche
Art. 5
Art. 96 comma 1
Non statiche
Esclusive
Art. 6 comma 9
Prevalenti
Art. 6 comma 9
Non prevalenti
Art. 5
Differenze appl icative
Rilevante l’isc rivibilità ai
sensi dell’art. 113 TUB
ora abrogato e la
prevalenza di
partecipazioni indust riali
Rilevante essere una
società finanziaria ai
sensi dell’art. 1 D.lgs.
87/1992 e non avere la
prevalenza in
partecipazioni indust riali
La verif ica va fat ta sia dal
punto di vista
pat rimoniale che
economico e riguarda
due anni
La verif ica va fat ta
soltanto sullo stato
pat rimoniale e riguarda
un anno
Sono incluse nell’att ivo
f inanziario le
partecipazioni indust riali
iscritte nel circolante
purché diano diritto ad
almeno al 10% dei diritt i
di voto
Sono incluse nell’att ivo
f inanziario tutte le
partecipazioni indust riali
iscritte nel circolante
Definizione di holding industriali
Diversamente da quanto già visto ai fini IRAP,
secondo l’Agenzia delle Entrate, si assume la qua-
lifica di holding industriale ai fini dell’applicazio-
ne dell’art. 96 del TUIR quando il valore contabi-
le delle partecipazioni in società industriali risul-
tante dal bilancio di esercizio eccede il 50% del-
l’attivo patrimoniale
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.
La Circolare Agenzia delle Entrate 37 del 22/7/
2009 ha inoltre precisato che è necessario tenere
conto degli altri elementi patrimoniali delle holding
relativi ai rapporti che tipicamente intercorrono
con le partecipate come per esempio i
finanziamenti effettuate alle altre società del grup-
po (anche non direttamente controllate).
Per la definizione delle attività finanziarie strumen-
tali si rinvia a quanto già detto sopra ai fini IRAP.
Disallineamento con la normativa IRAP
A questo proposito si deve evidenziare come, non
essendo stato fatto un espresso richiamo alla nor-
mativa prevista dal D.M. 36/2009 come viene inve-
ce fattoai fini IRAP, il parametro indicatodall’Agen-
zia delle Entrate ai fini della definizione di holding
industriale ai fini IRES, differisce sensibilmente dal-
la definizione richiesta ai fini della classificazione
quale holding industriale ai fini IRAP in quanto:
– non viene richiamato il requisito econo-
mico della prevalenza dei proventi
– non si fa riferimento al fatto che tale para-
metro debba essere superato negli ultimi due anni.
Altro motivo di disallineamento deriva dal fatto
che ai fini IRES, è necessario tenere conto che
l’art. 1 del D. Lgs. 87/1992 richiamato dal comma
5 dell’art. 96, al comma 3 statuisce che “l’attività
di assunzione di partecipazioni al fine di succes-
sivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività
finanziaria”. Dunque, diversamente da quanto vi-
sto ai fini IRAP, al fine di stabilire se la holding
sia o meno qualificabile come “finanziaria”, è ne-
cessario sommare anche tutte le azioni iscritte
nell’attivo circolante e detenute per la
negoziazione, e non solo quelle che diano diritto
a più del 10% dei diritti di voto.
Holding finanziarie statiche
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 37/2009
precisa inoltre, con ciò fugando i dubbi che era-
no stati posti a seguito della Circolare 19/2009,
che al fine di applicare la normativa prevista dal
comma 5 bis dell’art. 96 non è necessario che vi
siano i presupposti per l’iscrizione all’art. 113TUB
e che quindi tale regime è esteso anche alle holding
finanziarie “statiche” che detengano prevalente-
mente partecipazioni in società finanziarie.
QUADRODISINTESI
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RAE 91/2009 e CAE 19/2009
A
ndando per mercatini
ho trovato
un documento incredibile: “Venezia,
18 maggio 1797. Anno primo della
libertà”. E’ l’atto costitutivo della
Municipalità provvisoria di Venezia,
l’ organismo che, dal 15 maggio 1797, data in cui a
Venezia sono entrati i francesi, al 18 gennaio del
1798, data in cui a Venezia sono entrate le truppe
austriache, ha retto il governo di Venezia. E’ il go-
verno che ha portato Venezia dallo splendore del
settecento al saccheggio francese e alla occupazione
austriaca. Il 12 maggio 1797 il Maggior Consiglio
della Repubblica si riunisce per l’ ultima volta. Sono
presenti, degli oltre 1.200 componenti, meno dei 600
richiesti per la validità dell’ assemblea. Ma ugual-
mente, sotto la pressione di Napoleone, viene delibe-
rato di consegnarsi ai francesi.
La Repubblica, nei giorni successivi, dichiara la sua
fine e si costituisce la Municipalità Provvisoria.
Lo statuto predisposto in fretta ed approvato il 18
maggio 1797 ha cenni di notevole importanza.
Si compone di pochi articoli ed è un libretto ben
conservato di carta grossolana, ma scritto in ma-
niera chiara e leggibile, in 14 facciate.
Nella gestione dello Stato è prevista l’Assemblea della
Municipalità, composta di sessanta membri che non
possono essere arrestati senza il consenso dell’as-
semblea stessa e che hanno la libertà di esprimere il
loro pensiero ed esporre qualsiasi opinione, all’in-
terno della discussione.
Il presidente viene eletto ad ogni quindici giorni.
Quarantotto membri della Municipalità formavano
quelli che oggi potremmo chiamare i ministeri, e che
allora chiamavano comitati. I sedici che non hanno
la gestione dello Stato partecipano, comunque, alla
vita della Città e hanno il “geloso uffizio” di acco-
gliere le petizioni dei cittadini.
Sono previsti i tempi e le modalità in cui doveva
essere gestito il potere ed è chiaramente espressa la
funzione dei vari comitati: militare, delle finanze e
della zecca, della sanità, della salute pubblica, del-
l’arsenale e marina, del banco giro, commercio ed
arti, dell’istruzione pubblica. L’intestazione riporta
le due magiche parole: libertà e uguaglianza.
Sicuramente è ispirato dai francesi e non devono
aver avuto una vita facile i sessanta membri della
municipalità che avevano contro sia il popolo che i
patrizi, e dovevano sottostare agli imprevedibili or-
dini della Francia. Fino all’ arrivo degli austriaci,
preceduto da un periodo di tragico saccheggio da
parte dei francesi che non volevano lasciare ai nuo-
vi occupanti, dopo il trattato di Campoformido del
17 ottobre, una città sostanzialmente ancora orga-
nizzata e ricca di ogni meraviglia e preziosità.
Ho portato a casa il documento fondamentale di un
periodo incredibile di una grande Città, potente, ric-
ca, rispettata, che non ha più la forza di gestire la
sua grandezza, rinuncia alla sua autonomia, si ar-
rende al mondo che cambia, sperando in forze e
decisioni esterne che possano tenerla in vita.
Sono quattordici paginette che regolano la vita di
uno Stato stanco, senza speranza, di un popolo che
assiste agli avvenimenti tragici che lo stanno travol-
gendo e, rappresentato meravigliosamente in ma-
schera da Tiepolo figlio, rivolto verso il muro , guar-
da lontano, sperando in un “mondo novo” che ven-
ga loro offerto da altri.
STORIA, STORIE
VENEZIA 1797
/ Fine di un mondo
PaoloLenarda
(Ordine di Venezia)
Lo statuto della
Municipalità provvisoria:
quando un popolo cessa
di credere in se stesso