Page 12 - CV_202

Basic HTML Version

12
NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
minato lo schermo costituito dalla sub-holding e
quindi la connotazione “industriale” o “finanzia-
ria” di una holding va verificata in ragione del
tipo di attività svolta dalle società che sono al
termine della catena
7
.
2.
ogni altra attività di natura finanziaria che
sia strumentale alla gestione delle partecipazioni
di cui al punto 1
8
L’esempio che viene da più parti riproposto di atti-
vità finanziariastrumentaleèquellodei finanziamenti
concessi alle altre società del gruppo
9
.
3.
gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate
Un caso particolare di attività finanziarie da con-
siderare ai fini del calcolo, è quello costituito dai
titoli detenuti in portafoglio per la negoziazione:
bisogna cioè chiedersi se le partecipazioni dete-
nute per la negoziazione rientrino ai fini del cal-
colo e se le altre attività in portafoglio debbano
essere intese quale attività strumentale da ag-
giungere nell’attivo di natura finanziaria.
Per rispondere alla prima domanda, è a mio avvi-
so utile quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 6
del D.M. 6/7/1994 il quale, nel definire cosa si
debba intendere per attività di assunzione di par-
tecipazioni ai sensi dell’art. 106 del TUB, specifi-
ca che si devono ricomprendere in tale attività
anche l’impiego di partecipazioni a titolo di inve-
stimento, purché il partecipante sia titolare di al-
meno un decimo dei diritti di voto. Quindi, in
mancanza del mancato superamento di tale limite
dei diritti di voto, l’assunzione di tali partecipa-
zioni non può essere intesa quale “attività finan-
ziaria di cui all’art. 106 comma 1 del TUB e le
relative partecipazioni non devono essere
ricomprese nell’“ammontare complessivo degli
elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui
alle anzidette attività”.
Secondo quanto sopra, quindi, soltanto le parteci-
pazioni in imprese industriali che diano diritto a più
del 10% dei diritti di voto, devono essere conteg-
giateal finedellaverificadel requisitopatrimoniale
10
.
Per stabilire se le attività diverse dalle partecipa-
zioni detenute in portafoglio per la negoziazione
(come ad esempio i fondi o le obbligazioni) deb-
bano essere intese come strumentali, può essere
utile ricavare la definizione da quanto previsto
dall’art. 8 del D.M. 29/2009 trattando delle attivi-
tà strumentali e connesse esercitate dagli inter-
mediari finanziari, definisce quali attività strumen-
tali o connesse alle attività finanziarie svolte:
-
quelle che hanno carattere ausiliario ri-
spetto a quella esercitata;
-
quelle attività accessorie che consento-
no di sviluppare l’attività esercitata
11
.
Da tali definizioni è a mio avviso agevole conclu-
dere che la gestione di titoli in portafoglio diversi
dalle partecipazioni, non sia classificabile tra le
attività finanziarie previste dall’art. 106 del TUB,
né tali investimenti possono essere intesi come
strumentali o connessi all’acquisizione delle
partecipazioni; tale attivo diventa “strumentale”
soltanto qualora venga impiegato in un’attività
avente rilevanza esterna (come un finanziamento)
e non quando invece lo stesso sia impiegato al
fine dell’ottimizzazione del rendimento del denaro
stesso (es. acquistando titoli, obbligazioni).
A questo punto è a mio avviso utile proporre un
esempio numerico di calcolo ai fini della verifica
del requisito patrimoniale:
- partecipazioni industriali
40
- finanziamenti al gruppo
5
- immobili
5
- partecipazioni industriali
nel circolante < 10%
20
- obbligazioni nel circolante
30
Totale attivo patrimoniale
100
In questo caso, ipotizzando che gli stessi dati si
ripetano per gli ultimi due esercizi, il requisito
patrimoniale non viene superato in quanto con-
siderando le partecipazioni industriali e ed i
finanziamenti infragruppo si raggiunge il 45%
dell’attivo patrimoniale e sarà quindi applicabile
la normativa IRAP ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.
446/1997.
Requisito economico
I proventi da comprendere al fine della verifica
della prevalenza saranno quelli direttamente
riferibili alle attività considerate come sopra.
Dovranno essere quindi conteggiati, a titolo esem-
plificativo:
-
dividendi da partecipazioni industriali
-
interessi attivi da finanziamenti
infragruppo
-
proventi da garanzie prestate
-
ricavi da intermediazione su valute
-
commissioni percepite sui servizi di pa-
gamento
Qualora anche uno solo dei due requisiti
quantitativi non si verifichi, non sarà applicabile
l’art. 6 comma 9
12
.
L’abrogazione dell’art. 113TUB
Le istruzioni e la legge IRAP continuano a fare
riferimento alle società che hanno l’obbligo di
iscriversi all’art. 113 TUBmalgrado il D. Lgs. 141
del 13 agosto 2010 abbia abrogato l’elenco ivi
previsto.
Da più parti, e da ultimo nella nota Asso holding
n. 6 del 14/12/2010, viene sostenuto che la quali-
fica di holding industriale o finanziaria debba
7
Lo stesso principio è stabilito dalla CAE 36/2004 in materia di PEX; In questo senso anche Ferranti, Il Sole 24 Ore 10/8/2009; alle stesse conclusioni giunge Assonime nella
circolare 46/2009 p. 32.
8
Nella nota 66 della circolare 46/2009, Assonime ha sostenuto che secondo la regolamentazione attuativa in tema di intermediari finanziari vigente fino alla revisione operata
dal già richiamato D.M. n. 29 del 2009 era espressamente previsto che gli elementi patrimoniali “anche di natura non finanziaria” dovessero essere sommati al valore delle
partecipazioni quando strumentali all’attività di gestione delle stesse (v. art. 3 del D.M. 6 luglio 1994).
Questa impostazione appare sostanzialmente modificata dal richiamato D.M. n. 29 del 2009 il quale, non avendo riprodotto la suddetta disposizione dell’art. 3 del decreto 1994,
ha evidentemente inteso stabilire una più netta demarcazione tra attività finanziarie e non finanziarie, indipendentemente dai legami funzionali che possono intercorrere tra
le medesime. Pertanto, la circostanza che – sempre in riferimento alla fattispecie in ipotesi – il valore dell’asset non finanziario (es. marchio) non possa più aggiungersi a quello
delle partecipazioni comporterebbe, sul piano sostanziale, il venir meno della qualifica di holding, e dell’obbligo di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 113 del TUB.; per
conseguenza, agli effetti dell’IRAP, ciò determinerebbe la fuoriuscita dall’ambito del regime dei soggetti finanziari di cui al comma 9 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 446 e l’ingresso
nel regime dei soggetti “industriali” di cui al precedente art. 5.
9
CAE n. 37/2009; Circolare Assonime n. 46/2009
10
Come vedremo oltre, invece, ai fini IRES nel conteggio si deve tenere conto di tutte le partecipazioni.
11
In questo senso si veda anche Vasapolli, cit.
12
C.M. 141/E del 4/6/1998; CAE 38/E del 26/2/2003
13
Comunicato del 23 giugno 2011
essere ricavata, non tanto dall’iscrizione all’art.
113, ma piuttosto dalla qualità delle partecipazio-
ni detenute e dalla qualità dell’attività svolta dal-
le società partecipate.
L’aliquota IRAPapplicabile
L’articolo 23 comma 5 del D.L. 98/2011 convertito
dalla legge 111/2011 ha stabilito già dal 2011 un
aumento dell’aliquota base IRAP dal 3,9% al
4,65%per le banche e gli altri enti e società finan-
ziarie di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 446/1997.
Tale incremento è quindi applicabile anche alle
holding industriali che siano soggette al comma
9 dell’art. 6 citato.
Ricordo inoltre che le banche e le società finan-
ziarie devono applicare la maggiorazione even-
tualmente deliberata ai sensi dell’art. 16 comma 3
del D. Lgs. 446/1997 dalle regioni. Per il territorio
del Triveneto, tale maggiorazione è stata stabili-
ta nello 0,92%dalla regione Veneto, mentre non è
stata deliberata dalla Regione Friuli VeneziaGiulia
né dalle province di Trento e Bolzano.
E’ inoltre confermata anche per l’anno 2011 l’ap-
plicazione delle vigenti maggiorazioni dell’aliquo-
ta IRAP nella misura di 0,15% per le regioni
Calabria, Campania e Molise
13
.
In pratica, quindi, per il 2011 una holding che svol-
ga la propria attività in Veneto che debba applica-
re l’IRAP ai sensi dell’art. 6 dovrà calcolare un’ali-
quota complessiva del 4,65 + 0,92 = 5,57%, mentre
se è localizzata inFriuliVeneziaGiulia o inTrentino
Alto Adige applicherà l’aliquota base del 4,65%.
IRES
Fonti
–Art. 96 TUIR
– CircolareAssonime n. 46/2009
– Risoluzione Agenzia delle Entrate 91/E del 2/4/
2009
– Circolare Agenzia delle Entrate 19/E del 21/4/
2009
– CircolareAgenziadelleEntrate37/Edel 22/7/2009
– Gianluca Odetto e Salvatore Sanna,
Deducibilità degli interessi passivi
, Eutekne 8-
9/2009, p. 1369 ss.
Art. 96TUIR
In base a quanto stabilito dall’art. 96 TUIR, pos-
sono essere individuati tre regimi di deducibilità
degli interessi passivi ai fini IRES:
1.
i soggetti diversi da quelli di natura finan-
ziaria: che devono operare la verifica del limite
del 30%del ROL (art. 96 comma 1)
2.
i soggetti finanziari: che possono dedurre
il 96%degli interessi passivi (art. 96 comma 5 bis)
3.
i soggetti speciali che deducono integral-
mente gli interessi passivi
Holding: trattamento di oneri e proventi finanziari ai fini IRAP e IRES
SEGUE DA PAGINA 11
SEGUE A PAGINA 13