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NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
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Holding: trattamento di oneri e proventi
finanziari ai fini IRAP e IRES
NORME E TRIBUTI
IL COMMERCIALISTA VENETO
PIERLUIGI FERRO
Ordine di Bassano del Grappa
Ho ldi ng fi na nz ia ri e
1
Sta t iche
A rt . 6
Non s tat ich e
Ho ldi ng ind us t r ial i
Sta t iche
A rt . 5
Non s tat ich e
E sc lu s ive
A rt . 6 co mm a 9
P re va len t i
A rt . 6 co mm a 9
N on p re va len t i
A rt . 5
Verifica della prevalenza
Come detto, ai fini della definizione della preva-
lenza è necessario fare riferimento ai requisiti
oggettivi di cui al D.M. 29/2009
6
.
Nel caso di holding miste, dunque, per essere
holding industriale è necessario verificare un
doppio requisito congiunto negli ultimi due bi-
lanci approvati:
-
patrimoniale: attivo finanziario di natura
industriale > 50% dell’attivo patrimoniale
-
economico: ricavi dagli elementi dell’atti-
vo di cui al punto precedente > 50% dei proventi
Requisito patrimoniale
Ai fini della suddetta verifica, nell’attivo di natu-
ra finanziaria vanno comprese:
1.
le partecipazioni in società industriali
A questo proposito è stato da più parti precisato
che rileva la partecipazione anche mediante delle
sub-holding nel senso che dovrebbe essere eli-
PREMESSA
Il presente lavoro mira a chiarire e riassumere la
normativa ai fini IRAP e IRES applicabile alle so-
cietà che detengono in via esclusiva o prevalen-
te partecipazioni, con particolare riferimento alla
imponibilità o deducibilità degli oneri e proventi
finanziari.
IRAP
Fonti
–Art. 6 D. Lgs. 446/1997
– D.M. 17/2/2009 n. 29
– D.M. 6/7/1994
– CircolareAssonime n. 46/2009
– Risoluzione Agenzia delle Entrate 38/E del 26/
2/2003
– Nota Assoholding n. 6 del 14/12/2010
– Circolare Agenzia delle Entrate 141/E del 4/6/
1998
– Circolare Agenzia delle Entrate 37/E del 22/7/
2009
– Fornero Luca,
Holding industriali: nozione ai
fini IRAP e determinazione della relativa base
imponibile
, Eutekne, 5/2010, p. 765 ss.
– Vasapolli Guido e Vasapolli Andrea,
L’individuazione delle holding industriali ai
fini degli interessi passivi e dell’IRAP
, Bilancio
e reddito d’impresa, 3/2010, p. 7 ss.
Istruzioni IRAP/2011
Al fine di comprendere le modalità di applicazio-
ne della normativa ai fini IRAP è a mio avviso
necessario partire dalla lettura delle istruzioni
ministeriali le quali, per la compilazione del mo-
dello IRAP/2011 prevedono che “le società la cui
attività consiste, in via esclusiva o prevalente
1
,
nella assunzione di partecipazioni in società eser-
centi attività diversa da quella creditizia o finan-
ziaria, per le quali sussiste l’obbligo dell’iscrizio-
ne, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco
generale dei soggetti operanti nel settore finan-
ziario, determinano la base imponibile secondo
le regole contenute nel comma 9 dell’art. 6 del D.
Lgs. n. 446. In caso di attività svolta non in via
esclusiva, l’obbligo di iscrizione nel suddetto
elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi
stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 lu-
glio 1994
2
. Nel periodo d’imposta in cui sussiste
l’obbligo di iscrizione, l’applicazione del comma
9 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 446 è tuttavia subordi-
nata alla verifica, relativamente al medesimo peri-
odo d’imposta, dei requisiti oggettivi di cui al
citato decreto ministeriale.”
Facendo riferimento alle cosiddette holding
statiche
3
le istruzioni continuano precisando che
“ai sensi dell’articolo 12, comma, 3 del decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze del
17 febbraio 2009, n. 29 l’attività di assunzione di
partecipazioni rileva ai fini dell’iscrizione solo se
svolta congiuntamente ad altra attività finanzia-
ria nei confronti delle partecipate.” Aquesto pro-
posito, infatti con la modifica introdotta dal D.M.
29/2009 (in vigore dal 18 aprile 2009), prima che
l’art. 113 del TUB fosse abrogato dal D. Lgs. 13
agosto 2010, non sussisteva più l’obbligo di iscri-
zione nei citato elenco per le holding la cui attivi-
tà fosse limitata alla sola detenzione di partecipa-
zioni (cd “statiche” appunto). In pratica, con que-
sto esplicito richiamo, amio avviso le istruzioni pre-
cisano che le holding industriali che non siano più
obbligate all’iscrizione all’elenco previsto dall’art.
113 del TUB, e tra queste le holding statiche, non
debbano applicare il comma 9 dell’art. 6
4
.
Qualora applicabile, dunque, il citato comma 9
dell’art. 6 prevede che la base imponibile sia de-
terminata aggiungendo al risultato derivante dal-
l’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati.
Dalle istruzioni a mio avviso si può quindi rica-
vare il seguente schema di sintesi di applicazio-
ne della normativa IRAP:
1
Le cosiddette “holding industriali”.
2
Decreto sostituito dal D.M. 29/2009.
3
Si definiscono statiche le holding che assieme alla detenzione di partecipazioni non svolgano congiuntamente anche altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate
(art. 12 comma 3 D.M. 29/2009).
4
Luca Fornero in Schede di Aggiornamento Eutekne 5/2010 a pag. 770 sostiene invece che in attesa di chiarimenti anche alle holding statiche sia comunque applicabile l’art.
6 comma 9 del D. Lgs. 446/1997.
5
Società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività creditizia o finanziaria.
6
Il comma 1 dell’art. 13 del D.M. n. 29 del 17/2/2009 così recita: L’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui
all’articolo 106, comma 1, del Testo Unico, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 3, sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi
agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le
garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle
commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati dall’articolo 106, comma 1, del Testo Unico, sia superiore al 50% dei proventi complessivi.
SEGUE A PAGINA 12
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