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NUMERO 201 - MAGGIO / GIUGNO 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
Anche in questi casi la lettera della norma è de-
stinata ad essere disattesa, in quanto è evidente
come in dette fattispecie, nonostante non ricor-
rano gli elementi formali espressamente previsti
dal comma 6 dell’art. 2477 c.c., (approvazione del
bilancio e celebrazione dell’assemblea), sarà co-
munque necessario procedere alla nomina del-
l’organo di controllo.
Si può dunque affermare che laddove il legisla-
tore ha previsto che “
l’assemblea che approva
il bilancio in cui vengono superati i limiti di
cui al secondo e terzo comma
(dell’art. 2477 c.c.)
deve provvedere, entro trenta giorni, alla no-
mina del collegio sindacale
”, ha in realtà inteso
dire che i soci hanno trenta giorni di tempo dalla
conclusione dell’iter (legale o statutario) per
l’adozione della decisone sul bilancio relativo
all’esercizio in cui si sono verificati i presuppo-
sti per la nomina obbligatoria del collegio sinda-
cale per procedere a tale nomina, anche in forma
non assembleare.
Che questa fosse la volontà del legislatore è com-
provato anche dalla circostanza che il bilancio
non è il documento che consente di accertare
tutti i presupposti di nomina obbligatoria del-
l’organo di controllo.
Nel bilancio in forma abbreviata, che verrà sot-
toposto ai soci di una società non ancora dotata
di collegio sindacale, non sono certo rinvenibili
le informazioni circa il numero medio dei dipen-
denti o quelle sull’assoggettamento alla revisio-
ne legale delle società controllate.
In ogni caso l’approvazione del bilancio non con-
sente di accertare se i presupposti per la nomina
verificatisi nell’esercizio precedente siano anco-
ra attuali.
L’approvazione del bilancio è dunque solo “l’oc-
casione” che il legislatore ha individuato per pro-
cedere alla nomina del collegio sindacale, e non
anche quella in cui si deve formalmente accerta-
re il presupposto per la sua istituzione.
L’orientamento notarile del Triveneto che affron-
ta la questione è il seguente:
“I.D.5– (TERMINI PER LA NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO)
Qualora, nel corso della vita di una società, si
verifichino i presupposti di cui all’art. 2477,
commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del
collegio sindacale, lamedesimadeve avvenirenel
corsodell’esercizio successivo, entro trenta gior-
ni dall’approvazione del bilancio (art. 2477,
comma6, c.c.).Tale regolavale anchenelle ipote-
si in cui l’obbligatorietàdellanominanondipen-
da dal risultato di uno o più esercizi ma da pre-
supposti “istantanei”, quali l’esecuzione di un
aumentodi capitaleadun importopari osuperio-
re aquellominimoper le societàper azioni, ovve-
ro l’acquisizione del controllo di una società ob-
bligata alla revisione legale dei conti.”.
Per quanto riguarda i termini per la nomina del
revisore legale, la novella nulla dispone in pro-
posito.
Si ricorda che le srl sono obbligate alla nomina
del revisore legale, in aggiunta al collegio sinda-
cale, quando ciò sia previsto dal loro statuto,
quando siano tenute alla redazione del bilancio
consolidato, ovvero quando siano controllate
da enti di interesse pubblico o siano sottoposte
con essi a comune controllo. Il tutto sempre nel
presupposto che ricorrano le condizioni di cui ai
commi secondo e terzo dell’art. 2477 c.c. per la
nomina obbligatoria del collegio sindacale.
Mancando una norma che detti un termine per la
nomina dei revisori, deve ritenersi, in omaggio ai
principi generali sopra ricordati, derivanti dalla
disposizione contenuta nell’art. 2631, comma 1,
ultimo periodo, c.c., che tale nomina debba av-
venire nei trenta giorni successivi all’insorgere
dell’obbligo, sempre che a quella data siano sta-
ti già nominati i sindaci.
Non è infatti possibile procedere alla designa-
zione dei revisori fino a quando non siano entra-
ti in carica i sindaci, poiché, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 39/2010, la designazione dei primi può
avvenire unicamente su proposta motivata dei
secondi.
3 - Nomina giudiziale del collegio sindacale.
Dopo aver imposto ai soci un termine per la no-
mina del collegio sindacale, disciplinando in tal
modo uno degli aspetti che non trovando corri-
spondenza nelle società azionarie era privo di
regole, il legislatore ha voluto prevedere anche
l’ipotesi di un’eventuale omessa nomina nei ter-
mini.
Prima della novella, non era infatti infrequente il
caso di srl che, pur avendo superato i limiti di cui
all’art. 2477 c.c., decidevano volontariamente di
non dotarsi del collegio sindacale, con l’eviden-
te fine di risparmiarne il costo.
Tanto più che nelle società solide tale
inadempimento era di fatto privo di conseguen-
ze, poiché operava solo sul regime delle respon-
sabilità e non anche su quello dell’operatività,
non esistendo né sanzioni né tutele reali.
Il legislatore ha quindi disposto, nell’ultimo pe-
riodo del comma 6 dell’art. 2477 c.c., che
“se l’as-
semblea non provvede, alla nomina provvede
il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.”.
Tale previsione è molto chiara e non genera al-
cun dubbio interpretativo, appare tuttavia ina-
deguata a garantire l’interesse che intende tute-
lare.
Se infatti una società non addiviene volontaria-
mente alla nomina dell’organo di controllo vuol
dire che l’omissione è stata condivisa dai soci e
dagli amministratori, in tal caso sarà ben difficile
che un qualche soggetto, estraneo alla compa-
gine sociale, rivolga istanza al tribunale per
addivenire alla nomina giudiziale.
La disposizione sulla possibilità di nomina del
collegio sindacale da parte del tribunale pone
anche il problema di comprendere se la stessa,
dettando una regola estranea ai principi del dirit-
to delle società, abbia o meno una portata
innovativa del sistema.
Nel nostro ordinamento, con riferimento a tutte
le epoche storiche e a tutti i modelli societari,
non è mai esistita la possibilità di ricorrere all’au-
torità giudiziaria per la nomina di organi sociali
di società non in liquidazione.
Nella sola ipotesi di società sciolte l’art. 2487,
comma 2, c.c. consente la nomina da parte del
tribunale dell’organo gestorio (liquidatore), men-
tre permane, anche in detta ipotesi, l’impossibili-
tà di nomina giudiziale degli organi di controllo
(sindaci e revisori).
Tale impostazione ha una evidente rilevanza di
ordine pubblico.
Non sussiste infatti alcun interesse collettivo (o
comunque sovraordinato rispetto a quello
egoistico dei soci di trarre un utile dalla propria
iniziativa economica) a che una società prose-
gua l’attività intrapresa quando non è in grado
di dotarsi in maniera fisiologica dei propri organi
sociali. Al contrario, è interesse collettivo che
una società sciolta addivenga alla liquidazione
del suo patrimonio e alla estinzione delle passi-
vità contratte.
Per tale motivo la disposizione contenuta nel
comma 6 dell’art. 2477 c.c., nella parte in cui con-
sente la nomina giudiziale del collegio sindacale,
appare di difficile inquadramento sistematico.
Anche perchè, in maniera assai curiosa, è stata
prevista la possibilità di rivolgersi al tribunale
unicamente per la nomina dei “primi” sindaci,
quelli cioè che devono entrare in carica una vol-
ta che la società sia sottoposta all’obbligo del
controllo, mentre tale possibilità continua ad
essere negata nell’ipotesi di mancata sostituzio-
ne dei sindaci scaduti, decaduti o dimissionari.
Non è stata neanche prevista la possibilità di
addivenire ad una nomina giudiziale del revisore
legale, laddove tale organo debba essere obbli-
gatoriamente nominato in aggiunta al collegio
sindacale.
Quello che è certo è che la possibilità di nomina
giudiziale dei sindaci di cui al sesto comma
dell’art. 2477 c.c. riveste un carattere ecceziona-
le, sia con riferimento al modello delle società di
capitali (non essendo prevista per le società
azionarie), sia con riferimento alla stessa srl (es-
sendo limitata ai soli “primi sindaci”).
E’ quindi preferibile ritenere che la stessa non
abbia il potere di alterare in maniera sostanziale i
principi previgenti.
Da ciò discende che ogniqualvolta vi sia un’im-
possibilità di funzionamento dell’assemblea in
ordine alla nomina del collegio sindacale obbli-
gatorio continui a verificarsi una causa di scio-
glimento, anche se nella fattispecie concreta tale
impossibilità di funzionamento sia stata “masche-
rata” dalla nomina giudiziale.
Un ultimo aspetto da approfondire è quello rela-
tivo alla competenza alla determinazione del
corrispettivo da attribuire ai sindaci in caso di
nomina giudiziale.
L’art. 2402 c.c. prevede infatti che
“la retribu-
zione annuale dei sindaci, se non è stabilita
nello statuto, deve essere determinata dall’as-
semblea all’atto della nomina per l’intero pe-
riodo di durata del loro ufficio”,
mentre l’art.
2477, comma 6, c.c. attribuisce espressamente al
tribunale il solo potere di nomina e non anche
quello di determinazione del corrispettivo.
Tale mancato coordinamento potrebbe indurre a
ritenere che il tribunale non sia competente a
determinare il corrispettivo dei sindaci, ma che
questo debba essere determinato dall’assemblea,
evidentemente dopo la nomina e prima dell’ac-
cettazione dei sindaci, essendo un elemento del
contratto.
Una simile conclusione, per quanto aderente al
tenore letterale delle norme, non appare convin-
cente, in quanto porterebbe ad una
disapplicazione di fatto del rimedio della nomina
giudiziale, non essendo probabile che un’assem-
blea inerte nella nomina dei sindaci sia solerte
nella determinazione del loro compenso.
E’ dunque preferibile ritenere che il tribunale che
nomina i sindaci sia competente anche a determi-
nare il loro corrispettivo, pur non risultando chia-
ro quale sia il criterio che dovranno seguire i giu-
dici in detta determinazione per essere esenti da
L'organo di revisione srl dopo il recepimento direttiva 2006/43/CE
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